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16.05.2016 - Notizia della settimana
Guida in stato di ebrezza e alcoltest
E' di questi giorni la notizia, pubblicata sui quotidiani, di un giovane, che dopo aver investito una ragazza sulle strisce pedonali, evidentemente in preda al panico per aver causato l'incidente essendosi posto alla guida in stato di ebrezza, si è suicidato gettandosi sotto un treno.
Ovviamente mettersi al volante dopo aver bevuto è estremamente pericoloso perché' si mette a repentaglio la vita degli altri, ma, come in questo caso anche la propria, essendo imprevedibili le conseguenze di ordine psicologico che possono derivare dall'aver provocato un incidente in stato di ebrezza.
Come sappiamo la normativa vigente, proprio al fine di limitare il più possibile tale fenomeno, prevede la possibilità per le Forze dell’Ordine di richiedere al conducente di un autoveicolo di sottoporsi all'esame alcolemico per verificare se quest'ultimo abbia superato i limiti consentiti e in caso di rifiuto scatta l'azione penale, di cui al reato previsto dall' art. 186, comma 7, cod.strad.
A tal riguardo è intervenuta recentemente una importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, la n. 13682/ 2016, con la quale è stato affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., può operare anche con riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico, previsto dall'art. 186, comma 7, cod.strad.
In effetti la questione era stata rimessa alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stante il contrasto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibilità di dichiarare, nella fattispecie, la non punibilità' ai sensi dell'art.131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto. Al riguardo una sezione della Corte si era pronunciata favorevolmente, mentre di avviso contrario era stata la sezione remittente, atteso che l'illecito de quo, a suo dire, si risolve in una condotta di dissenso che è sempre uguale a se stessa e si configura come un reato istantaneo, rispetto al quale sarebbe impossibile graduare l'offensivita’, secondo quanto previsto dall'art. 131 bis. c.p.
Proprio su questo punto la Corte a Sezioni Unite, dopo aver ritenuto applicabile l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di Cassazione, ha evidenziato che il fatto illecito, ai fini della valutazione della sua gravità, deve essere esaminato sulla base della sua concreta manifestazione e conseguentemente per tutte le tipologie di reato è possibile valutare le modalità della condotta anche ai fini di integrare l’ipotesi del fatto di particolare tenuità.
In altri termini, non sarebbe giusto considerare in modo uniforme la condotta di chi esprime tale rifiuto, essendo diversamente valutabile in termini di gravità la posizione, ad esempio, di chi guida in stato di ebrezza per un breve tratto e in una strada isolata, piuttosto che in un centro abitato e magari in prossimità di una scuola.
Quindi il giudizio sulla minima sussistenza del disvalore non può prescindere dalla valutazione della condotta del soggetto, del danno e di altri elementi di giudizio da soppesare in modo adeguato, con la conseguenza che la sola lesione o significativa messa in pericolo del bene giuridico protetto non è di per se' sufficiente ad escludere il giudizio di marginalità del fatto.
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PAOLO NESTA