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12.Giu
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12.06.2016 - Notizia della settimana

L'AVVOCATO E I DOVERI DA RISPETTARE


Il rapporto tra Avvocato e cliente deve essere basato, ovviamente, sulla reciproca fiducia.
Fino a qualche anno fa, nell'ambito del rapporto professionale, vi era una maggiore tolleranza da parte dei clienti nei confronti dell’Avvocato e anche nel caso di inosservanza, magari lieve, di qualche specifico dovere professionale, raramente l'assistito avanzava doglianze, alle quali seguissero azioni nei confronti del professionista.
Da qualche tempo la situazione è mutata e il cliente è sempre meno disposto a tollerare l'eventuale mancato assolvimento dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense.
Al riguardo il Decreto n. 1/2012 (Decreto Cresci Italia) ha previsto anche nella fase anteriore al conferimento del mandato la massima trasparenza nei contratti stipulati dal professionista con il consumatore e conseguentemente il legale deve adempiere in modo esaustivo al dovere d'informazione.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7708 del 19 aprile 2016, dopo aver ribadito che l' Avvocato non ha l'obbligo di persuadere il cliente al compimento o meno di un atto e che l'obbligazione informativa dell' Avvocato è un' obbligazione di mezzi e non di risultato, ha statuito che "....incombe all'Avvocato l'onere di dimostrare di aver assolto all'obbligo di diligenza dovuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 c.c. comma 2 e 2236 c.c.- sia all'atto del conferimento del mandato , sia nel corso dello svolgimento del rapporto - quanto ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto , comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi ; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. E' vero di conseguenza , che incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, e che al riguardo non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello ius postulandi , trattandosi di elemento che non è idoneo a dimostrare l'assolvimento del dovere d'informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio ".
In definitiva l'Avvocato è tenuto, sia all'atto del conferimento del mandato, sia durante l'espletamento del mandato, a rispettare puntualmente i doveri d'informazione, di sollecitazione e dissuasione del cliente, rappresentando a quest'ultimo le questioni in fatto e in diritto, ostative all'esito positivo del giudizio ed eventualmente produttive di effetti dannosi.
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PAOLO NESTA

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