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“WELFARE” PER GLI AVVOCATI: UNA SCELTA INDISPENSABILE
I liberi professionisti, in particolare gli avvocati, stanno subendo pesantemente la crisi economica.
Gli studi legali, per cercare di sopravvivere, sono costretti ad abbassare le tariffe e a combattere una guerra tra poveri.
La figura dell’Avvocato, quale espressione dell’indipendenza e della libertà professionale, è sempre più svilita e compromessa.
Di fronte a questa drammatica situazione, non è più il tempo delle parole, delle mirabolanti promesse, poi non mantenute, e delle polemiche spesso stucchevoli, ma è necessario uno sforzo, serio e concreto, soprattutto di chi svolge un ruolo di rappresentanza dei Colleghi nei vari ambiti.
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QUANDO L’AVVOCATO PAGA L’IRAP?
L’art. 2 del D.Lgs n. 446/1997 sancisce che l’Irap sia dovuta da tutti i soggetti, i quali esercitino abitualmente un’ attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Il problema che si pone, ai fini del pagamento dell’Irap, è di determinare che cosa si intenda per “ attività autonomamente organizzata”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che “ l’autonoma organizzazione” è ravvisabile allorquando il soggetto eserciti attività di lavoro autonomo quale responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, necessari per l’esercizio dell’attività e che eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa
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TERMINI PERENTORI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO
L'art. 153 c.p.c, come è noto, sancisce l'improrogabilità dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti.
Con riferimento al processo civile telematico, il problema che si pone è quello afferente al mancato rispetto del termine perentorio e, quindi, al tardivo deposito telematico di un atto per il verificarsi di una o più cause ( interruzione dl servizio del gestore telefonico, del gestore di posta certificata e così via).
Allo stato, non ci sono principi certi qualora si verifichi una situazione di tal genere.
Indubbiamente soccorre, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in riferimento all'art. 153 c.p.c, ha sancito il principio secondo cui " la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art
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-XXXII CONGRESSO NAZIONALE-VENEZIA 9 -10- 11 OTTOBRE 2014
MOZIONI PRESENTATE DA PAOLO NESTA DELEGATO E PRESIDENTE DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG E DA LUCILLA ANASTASIO DELEGATO E SEGRETARIO DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG
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Il Congresso di Venezia, tenutosi nei giorni 9/10/11 ottobre,avrebbe dovuto rappresentare una svolta, nel senso che, finalmente, in applicazione dell'art. 39 della legge 247/2012, si sarebbe dovuto eleggere un Organismo Unitario, che potesse rappresentare la volonta' unitaria dell'Avvocatura italiana. Purtroppo cosi' non e' stato. Anche stavolta hanno prevalso i particolarismi,le dispute tra le varie componenti, che hanno inteso privilegiare l'interesse individuale anziche'avere, come unico punto di riferimento, l'interesse collettivo. Il risultato e' stato che nessuna delle sei mozioni, ammesse e votate in assemblea, ha raggiunto il quorum, pari a 461 voti, per consentire all'Organismo di avere una rappresentanza, forte, unitaria e, quindi, in grado di farsi valere.
Alleanza Forense per
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INAMMISSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Recentemente il Tribunale di Padova, ma in precedenza anche altri Tribunali, con ordinanza 28 Agosto -1 Settembre 2014 ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non rientrando tale atto tra quelli previsti nell’art. 35 del D.M. 44/11.
E’ stato osservato che, giusta l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 è obbligatorio, per i procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali, mentre nulla è previsto per il deposito degli atti introduttivi delle parti.
Attenzione, quindi, perché dall’inammissibilità della costituzione in giudizio mediante deposito telematico della comparsa di risposta, consegue non solo la dichiarazione
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" La Notizia della Settimana"
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
Il Decreto Legge n. 132/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, disciplina, tra l'altro dall'art. 2 all'art. 5 la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato e all'art. 6 la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Segnalo, in particolare ,che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti qualunque sia il
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" La Notizia della Settimana"
RICONOSCIUTO AI DIFENSORI IL POTERE DI AUTENTICA DELLE COPIE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO
Il D.Lg.s. n. 90/2014 in tema di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, prevede che le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nell'articolo 16 bis, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.
Tra gli altri, il difensore può estrarre duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e soprattutto attestare la conformità delle copie
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Si comunica che ora è possibile accedere agli archivi delle sentenze civili e penali della Corte di Cassazione e, quindi, prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle stesse. Il sistema di ricerca è molto semplice ed intuitivo: l’indirizzo web è il seguente ,oppure si può accedere direttamente dal mio sito www.paolonesta.it cliccando direttamente sulla voce Consultazione sentenze civili e penali cassazione