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14.09.2015 - Notizia della settimana
INCOMPATIBILITA’ PER L’ AVVOCATO
Il Ministero della Giustizia, con la circolare 14 luglio 2015, ha fornito indicazioni sull’interpretazione da dare all’art.14 del DM 180/2010, modificato dal DM 4 agosto 2014 n.139.
Tale articolo sancisce alcune incompatibilità, che avevano dato luogo a dubbi interpretativi , e conseguentemente il Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario fornire chiarimenti tramite la suindicata circolare.
E’ stato evidenziato che l’art.14 bis mira ad assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di indipendenza e terzietà.
Al riguardo è pacifico che l’avvocato , iscritto come mediatore presso un organismo di mediazione, non possa attivare la procedura di mediazione presso l’organismo ove svolge l’attività di mediazione.
Il dubbio, invece,era sorto in ordine alla operatività di tale divieto anche per l’avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo scelto dalla parte istante.
Il Ministero, al riguardo, ha ritenuto che il divieto operi anche in tal caso, perché diversamente le parti si troverebbero in posizioni ingiustificatamente differenziate e non si darebbe la giusta garanzia alla parte istante
circa lo svolgimento imparziale del procedimento di mediazione.
Sotto diverso profilo, il suindicato divieto è stato ritenuto operativo anche quando l’organismo di mediazione si avvalga delle strutture ,del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ex art. 7, comma 2, lett.c) D.M. 180/2010.
Inoltre va evidenziato che le parti chiamate in mediazione non possono derogare consensualmente all’incompatibilità, atteso che la materia è sottratta alla libera disponibilità delle parti.
Da ultimo va evidenziato che l’organismo di mediazione, avuto riguardo alla funzione di vigilanza e controllo che la legge gli attribuisce, ha il potere/dovere di rifiutare istanze di mediazione, nell’ipotesi in cui l’avvocato, anche di una sola parte, risulti iscritto, quale mediatore, presso l’organismo medesimo.
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PAOLO NESTA