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Stupefacenti
Stupefacenti
Sono stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente, tipo hashish, mentre uscivo da una discoteca. Essendo la quantità minima, potrei rispondere solo di uso personale?
Il D.P.R 309/90 disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. La detenzione di sostanze stupefacenti integra il reato di cui all'art. 73 del D.P.R a meno che non si dia prova della destinazione della sostanza medesima al proprio esclusivo uso personale. A seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo del 18 aprile del 1993, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale, infatti, non costituisce reato. In particolare è venuto meno il previgente istituto della "dose media giornaliera" e l'irrilevanza giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza. L'aspetto quantitativo della sostanza assume però valore indiziario della destinazione a terzi. Nel Suo caso, la mera detenzione di hashish, per altro di modica quantità, non consente da sola di ritenere la destinazione a terzi della sostanza stupefacente ove la sostanza che Le hanno rinvenuto abbia un peso modesto, una bassa percentuale di THC e non siano stati rinvenuti strumenti per il taglio della sostanza. L'onere della prova per uso personale sarà comunque posto a Suo carico
Sono stato fermato mentre fumavo uno “ spinello”. Quali sono le conseguenze legali a cui vado incontro?
E' possibile che Lei possa rispondere solo di illecito amministrativo, dal momento che nella fattispecie in esame non rileverebbe la fattispecie di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Suo comportamento non è però esente da censure, rilevato che gli organi di polizia provvederanno a riferire al Prefetto competente , senza ritardo e comunque entro 10 giorni, la violazione contestata. Le sanzioni che Le verranno applicate saranno comunque sicuramente poco afflittive e competono al Prefetto a seguito di un complesso procedimento. A seguito di un preventivo colloquio disposto con ordinanza del Prefetto al trasgressore, potrebbero essere irrogate le seguenti sanzioni : sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla ; sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente; sospensione del porto d'armi o il divieto di conseguirlo; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo per il cittadino comunitario. A seguito dell'applicazione della sanzione, il Prefetto potrà formularLe l'invito a seguire un programma terapeutico di recupero nel caso si dichiari tossicodipendente e non un semplice assuntore saltuario di sostanze stupefacenti. Avverso l'ordinanza di convocazione al colloquio si può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 10 giorni dalla notifica. L'eventuale accoglimento dell'opposizione impedisce l'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio prima descritto. Occorre rilevare che allorchè dalle analisi tossicologiche disposte sulla sostanza non si ravvisi l'idoneità di questa a produrre effetto stupefacente, il Prefetto potrà procedere all' archiviazione del procedimento per insussistenza dell'illecito con un'ordinanza che sarà comunicata agli organi che hanno operato la segnalazione, a norma dell'art. 18, comma 2 della L. n. 24 novembre 1981 n. 689.
Sono stato sorpreso a consumare della sostanza stupefacente in compagni di alcuni amici. Cosa si intende per consumo di gruppo di sostanze stupefacenti?
E' l'ipotesi di acquisto di sostanze stupefacenti da parte di piu' persone che intendono destinarlo al loro uso personale. E' da escludersi che vi sia cessione reciproca penalmente rilevante all'atto in cui si procede alla successiva spartizione , atteso che ogni soggetto acquista , fin dal primo momento, con il consenso degli altri, la propria quota di sostanza. Sarà comunque Suo onere dimostrare che la sostanza di cui era in possesso sarebbe stata utilizzata per il consumo di gruppo e non per fini di spaccio, rilevato che, in questo secondo caso, potrebbe rispondere di detenzione o vendita di sostanza stupefacente. In ogni caso, pur raggiunta la prova del consumo di gruppo, la Sua condotta sarebbe comunque sanzionabile come illecito amministrativo.
Cosa si intende per aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente?
E' una circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 80 del D.P.R 309/90.
Ai fini della configurabilità di tale aggravante, il dato rilevante è quello quantitativo, dal momento che la ratio di tale disposizione deve rinvenirsi nel pericolo alla salute pubblica e ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo i valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazioni nel consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito; il giudice poi dovrà valutare, oltre che la quantità, anche la qualità, il numero di dosi estraibile e la situazione di mercato. Facendo un esempio pratico, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che un chilo e mezzo di cocaina pura, rinvenuta nella città di Roma, non fosse in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti. Per essere considerata ingente, la quantità doveva essere esorbitante rispetto al normale traffico di droga e tenendo conto del fatto che il mercato di destinazione era quello romano, certamente non suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo.
Cosa si intende per l' attenuante della lieve entità?
Tale attenuante riduce notevolmente la pena edittale e per la sua applicazione è necessario non solo che la quantità della sostanza stupefacente non superi la modica quantità, ma anche che il fatto nel suo insieme presenti connotati tali da poter essere definito di lieve entità, vale a dire di minor offensività per la collettività. Tale fattispecie attenuata è prevista dal comma 5 dell'art 75 D.P.R. 309/90. Pur rimanendo la quantità dello stupefacente l'elemento maggiormente significativo, vanno considerati tutti gli elementi presenti e indicati dal comma 5 dell'art. 75, ossia: i mezzi, le modalità dell'azione, la qualità della sostanza. Non si può negare che anche il dato quantitativo deve essere rigorosamente vagliato al fine di ravvisarsi il fatto di lieve entità, rilevato che il criterio rigoroso delle tre dosi medie giornaliere è oggi ritenuto superato a seguito del referendum abrogativo popolare sul testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, a meno che la quantità detenuta sia talmente elevata da annullare ogni altra circostanza favorevole all'imputato.
Sono un tossicodipendente condannato a 4 anni di reclusione. Dovrò espiare la pena in carcere?
Può essere consentita la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 309/90, il quale mira al recupero e alla risocializzazione del condannato per violazione della legge sugli stupefacenti. Occorrono tre condizioni: la presenza di una condanna a pena detentiva non superiore, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, a 6 anni o a 4 anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 -bis della L. n. 354/75; la commissione di un reato quale conseguenza della situazione di tossicodipendenza dell'autore; l'accertata sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico già concluso o in corso al momento della presentazione di apposita istanza, che si sia concluso con esito positivo svolto presso una struttura sanitaria pubblica.
E' una speciale ipotesi di sospensione condizionale della pena in favore di tossicodipendenti condannati per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza.
L'effetto della concessione della sospensione, oltre alla non esecuzione della pena per un periodo di 5 anni, si estende anche alle misure di sicurezza, è esclusa la confisca e non può essere concesso più di una volta.
In caso di condanna per reati concernenti le sostanze stupefacenti, si puo' usufruire della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità?
La nuova legge del 21 febbraio del 2006 n. 49 è stata studiata nell'ottica del recupero del tossicodipendente. Nell' apposito comma 5 bis dell'art 73 D.P.R. 309/90 il giudice, nell'ipotesi in cui ritenga sussistente il fatto di lieve entità, limitatamente ai casi dell'art. 73, può applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità subordinato a tre condizioni: non concessione del beneficio di sospensione della pena; esplicita richiesta dell'imputato, che risulti essere tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti; il parere del Pubblico Ministero, che dovrà esser sentito sulla richiesta formulata dall'imputato. La richiesta dell'imputato, avanzata prima della sentenza con cui si definisce il giudizio, ècondizione essenziale, rilevato che il Giudice non può procedere d'ufficio all'applicazione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità. L'ultima parte del comma 5 dell'articolo 73 disciplina gli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, che, se disattesi, prevedono la revoca del beneficio con conseguente ripristino della pena sostituita. E' possibile la concessione del beneficio fino a due volte.
Faccio uso, per fini terapeutici, di medicinali aventi effetti droganti che spesso porto con me. Se dovessi essere fermato dalla Polizia, potrei rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti?
L'art 73 del D.P.R. 309/90 sanziona, oltre che la detenzione, la vendita, l'offerta, la cessione, il commercio delle sostanze indicate di cui alla tabella I del Decreto, anche la detenzione, l'acquisto, la ricezione, l'importazione e l' esportazione di medicinali suscettibili di abuso inseriti nella tabella II, sia pur limitatamente a quelli inseriti nelle sezioni A, B e C .
Per tutti questi tipi di medicinali le condotte di destinazione a terzi sono infatti sanzionate penalmente come le analoghe condotte riguardanti le sostanze vietate di cui alla tabella I, pur se con pene diminuite (art. 73 , comma 1 bis lettera A e B).
Per i medicinali ritenuti piu' pericolosi, inseriti nella tabella II sezione A, è configurabile la rilevanza penale anche della mera detenzione nel caso in cui il quantitativo sia superiore rispetto a quanto prescritto dal sanitario. Nel suo caso, se la quantità dei medicinali di cui è in possesso corrisponde a quanto prescritto dal suo medico, non dovrebbe avere alcun timore. Le consiglierei comunque di portare sempre con sè idoneo certificato medico attestante la Sua patologia.
In cosa consiste l'attenuante della collaborazione?
L'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/90 prevede una diminuizione della pena da infliggersi dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. La collaborazione deve essere effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato. Il concetto di idoneità va inteso in modo rigoroso, ovvero il responsabile non dovrà limitarsi a dare semplicemente delle indicazioni vaghe, senza alcun riscontro sul piano investigativo, ma dovrà offrire un contributo tale da consentire di interrompere il circuito di distribuzione delle sostanze stupefacenti.
E' lecita la coltivazione per “uso domestico” di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti?
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio. Di recente questo principio è stato confermato dalla Sezione IV della Corte di Cassazione con sentenza n. 32949/2005, che ha ritenuto del tutto irrilevante che le quantità di droga ricavata siano modeste e che sia sempre reato coltivare in casa la canapa indiana. Nel caso in cui risulti assente o insufficiente la sostanza drogante è possibile escludere l'offensività della condotta. Altri giudici di merito avrebbero pronunciato sentenza di assoluzione in merito alla coltivazione rudimentale domestica di qualche piantina di canapa indiana idonea a produrre quantitativi ridottissimi di sostanza stupefacente, ravvisando la depenalizzazione per uso personale.