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Scioglimento della comunione legale tra i coniugi
Scioglimento della comunione legale tra i coniugi
Autore: Daniele Minussi
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Lo scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 191 cod.civ. , si verifica per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni (in riferimento al rapporto tra proponibilità della relativa domanda giudiziale e procedimento di separazione personale, si veda Cass. Civ. Sez.I, 4757/10), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (convenzione matrimoniale di separazione dei beni ex art. 162 cod.civ., da tenersi distinta da atti di natura divisionale quali ex art. 194 cod.civ. , incidenti direttamente sui beni e non già sul regime patrimoniale, come tali svincolati dai requisiti formali peculiari; cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9846/96 ) o in esito alla dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi.
Per quanto attiene alla separazione personale occorre osservare che la cessazione del regime della comunione deve essere collegata all'efficacia ex nunc, dunque non retroattiva, al momento del passaggio in giudicato della
sentenza di separazione ovvero dell'omologazione da parte del Tribunale
degli accordi consensualmente raggiunti nota1. In particolare non può sortire alcun effetto il provvedimento interinale con il quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (Cass. Civ. Sez. I, 8707/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 2652/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 8463/92 ). Ne segue che, qualora uno dei coniugi, anche senza l'intervento dell'altro, acquisti un bene (mobile o immobile), in pendenza del procedimento di separazione personale e successivamente al tentativo di conciliazione ed all'assunzione dei provvedimenti interinali, l'atto viene automaticamente ad incrementare la consistenza della comunione dei beni (12523/93) nota2.