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Risarcimento del danno
Risarcimento del danno
Sono caduto a terra, inciampando in una buca presente ai bordi del campo, durante una partita di calcetto. Posso ottenere un risarcimento per i danni riportati e a chi devo rivolgermi?
Per dare una risposta al quesito formulato occorre prendere le mosse dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. La norma in commento, infatti, prevede espressamente che ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso prospettato non sorge alcun dubbio circa l'applicabilità di detta disposizione, essendo la gestrice del campo di calcetto obbligata per legge alla custodia dello stesso. Pertanto si può concludere nel senso che dei danni riportati dalla caduta dovrà rispondere l'incaricato della custodia del campo da calcio che verosimilmente sarà il gestore dello stesso.
Sono stata morsa da un cane mentre passeggiavo per strada, l'animale è poi risultato di proprietà del titolare dell'edicola che si trovava nei paraggi. Come posso tutelarmi?
Il caso in analisi configura una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a carico del proprietario dell'animale, per la quale si prescinde dall'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa. Infatti, il proprietario risponde per i danni cagionati dall'animale sulla scorta dell'esistenza del nesso di causalità tra il danno provocato dall'animale come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta.
Qual è il danno risarcibile?
Per danno deve intendersi qualsiasi lesione di un interesse giuridico protetto apprezzabile e tutelato dall'ordinamento. In particolare, deve intendersi quale danno patrimoniale quello che si traduce in un pregiudizio al patrimonio come la perdita, diminuzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, e nella perdita di un guadagno o nella necessità di sostenere delle spese. Mentre, quando si parla di danno non patrimoniale, occorre riferirsi alla lesione di un interesse non economico, come ad es. la coscienza sociale, al quale il legislatore ha dedicato la novella dell'art. 2059 c.c. Detta disposizione prevede, infatti, la risarcibilità di questa posta di danno nei soli casi espressamente individuati dalla legge.
Mi hanno rubato denaro ed oggetti personali dall’armadietto della palestra. Ho chiesto al titolare il risarcimento del danno ma mi è stato risposto che si non risponde per i beni depositati nell’armadietto. E’ vero?
Allorquando si paga il biglietto di ingresso per accedere ad una palestra (o ad una piscina), si stipula un contratto complesso con il quale il titolare della palestra si obbliga non solo a far accedere l’utilizzatore alle attrezzature sportive, ma anche a fargli godere di tutte le attrezzature che si trovano nella palestra stessa, ivi compresi gli armadietti atti a riporre i beni ed oggetti personali.
Il titolare si assume quindi anche l’obbligo di custodire i beni degli avventori e a restituirli al termine dell’attività sportiva.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria si applica infatti, al deposito presso gli armadietti della palestra, la disciplina riguardante il deposito in albergo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c..
Per effetto di tale assimilazione, il gestore dell’impianto sportivo risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto sportivo.
Eventuali dinieghi di responsabilità risulterebbero del tutto inefficaci e privi di fondamento a norma dell’art. 1785 quater c.c..
Cosa si intende per colpa o dolo?
Mentre il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico, l'atto illecito è da considerarsi doloso allorquando chi lo ha commesso ha agito con la coscienza di cagionare l'evento dannoso, la colpa, invece, è ravvisabile quando venga violato un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti di terzi, ossia quando l'evento dannoso non voluto si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Mio figlio si è fatto male giocando a calcetto all’oratorio. Posso richiedere il risarcimento dei danni subiti?
Affinché possa sussistere la responsabilità degli organizzatori di una partita di calcio, ai sensi dell’art. 2048 c.c., è necessaria la contemporanea presenza di due condizioni:
1) che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito posto in essere da un altro giocatore
2) che i responsabili dell’oratorio, in relazione alla gravità del caso concreto, non abbiano predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
Solo con la contemporanea presenza delle suddette condizioni sarà possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti (Cassazione, Sez. III, sentenza 28/09/2009, n. 20743)