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Ricorso introduttivo
Ricorso introduttivo (impugnazione di sanzione disciplinare)
L'atto, introduttivo in forma di ricorso della domanda, dovrà contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione della editio actionis: le parti, identificate anche in relazione alla loro residenza e domicilio, l'oggetto del giudizio, nel duplice aspetto della misura richiesta al Giudice (sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva) e del bene della vita (oggetto in senso stretto del diritto) e soprattutto - essendo la materia lavoristica per lo più caratterizzata da diritti relativi di credito - il fatto costitutivo del diritto: il rapporto ma soprattutto il fatto o atto illecito datoriale che ha dato origine al diritto del lavoratore.
In simmetria con la previsione dell'art. 416 c.p.c., l'atto deve contenere, a pena di decadenza, oltre alle domande, l'allegazione dei fatti costitutivi e sopratutto i mezzi di prova, contraddistinguendosi il rito del lavoro per l'anticipazione delle preclusioni alle attività difensive, fatte coincidere con gli atti introduttivi.
L'art. 409 c.p.c., rubricato "Controversie individuali di lavoro", sancisce l'applicabilità del rito speciale del lavoro alle controversie relative a:
I) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
II) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
III) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
IV) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
V) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro Giudice.
In dottrina si è peraltro sempre evidenziata la necessità che i confini applicativi del rito del lavoro siano individuati sulla base di un criterio "sostanzialistico", che tenga conto delle caratteristiche di ciascuna controversia al di là della lettera dell'art. 409 c.p.c. In tale prospettiva, si ritiene pertanto che il rito speciale sia applicabile non soltanto nei giudizi relativi a pretese del lavoratore, ma anche in quelli aventi a oggetto domande del datore di lavoro nei confronti del primo; così come non si è mai dubitato dell'operatività della disciplina in esame anche quando le parti del processo non coincidono con quelle del rapporto sostanziale controverso.
Si è inoltre osservato che non sussistono limiti al tipo di azione esperibile nel processo del lavoro, rientrando nell'ambito applicativo della disciplina in esame non soltanto le azioni di condanna, ma anche quelle costitutive e di mero accertamento, purché relative ad uno dei rapporti previsti dall'art. 409.
L'eventuale natura non patrimoniale della pretesa dedotta in giudizio non incide sul rito da adottare, nel senso che il rito lavoristico è applicabile anche alle controversie volte al riconoscimento di mansioni e qualifiche, nonché alla tutela della libertà, della dignità e della sicurezza nel luogo di lavoro. Infine, gli artt. 409 ss. c.p.c. sono pacificamente ritenuti applicabili per la tutela di ogni pretesa che, pur non inerendo direttamente a un rapporto di lavoro, trovi in esso il proprio antecedente necessario. Vanno ricondotte nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. le azioni a tutela dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, promosse dal sindacato direttamente in via ordinaria, senza ricorrere al procedimento ex art. 28 st. lav. (Cass. 8 settembre 1995, n. 9503); le domande proposte per la tutela di situazioni non direttamente riconducibili all'ambito dell'art. 28 st. lav., quali il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali all'informativa e alla consultazione sindacale (Cass. 27 maggio 1982, n. 3263; Trib. Milano, 18 maggio 1989, Foro It., 1990, I, 2915; Pret. Milano, 7 dicembre 1989, Lavoro 80, 1990, 57; Pret. Milano 3 agosto 1988, Foro It., 1989, I, 1297); le liti relative alla liceità dello sciopero e delle sue modalità di attuazione (Cass. 20 febbraio 1984, n. 1217; contra, T. Roma, 26 marzo 1987, Foro It., 1989, I, 1296); le controversie aventi a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento illegittimo dello sciopero (Cass. 2 settembre 1995, n. 9280; Cass. 12 ottobre 1993, n. 10080; Cass. 24 giugno 1986, n. 4205; contra Cass. 5 aprile 1982, n. 2093); le azioni a tutela del diritto delle associazioni sindacali a percepire i contributi alle stesse dovuti dai lavoratori, che il datore di lavoro ha riscosso mediante ritenuta sul salario (Cass. 16 aprile 1991, n. 4075; Cass. 30 gennaio 1986, n. 612).
La giurisprudenza si è inoltre espressa nel senso dell'applicabilità del rito del lavoro ai giudizi relativi alla corretta interpretazione di un accordo collettivo aziendale (Trib. Milano, 15 maggio 1989, Lavoro 80, 1989, 1096); mentre si è esclusa l'applicazione delle norme del processo del lavoro in una controversia relativa all'accertamento della nullità di clausole di un contratto collettivo, promossa da una associazione sindacale non firmataria contro le associazioni firmatarie (Cass. 3 novembre 1995, n. 11444); così come si è affermata la competenza del Tribunale ordinario per la domanda, proposta dagli organismi locali dell'associazione sindacale di categoria, volta al risarcimento dei danni derivati dalla violazione di situazioni tutelate ex art. 28 st. lav. (Trib. Pistoia, 25 febbraio 2000, Riv. critica dir. lav., 2000, 925).
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A cosa serve
La formula serve per introdurre il procedimento con il rito del lavoro
Soggetti interessati
Lavoratori/datori di lavoro
Termini inerenti
L'atto deve essere redatto successivamente all'esperimento, con esiti negativi, del tentativo obbligatorio di conciliazione
Spunti e approfondimenti
Il legislatore può prevedere che il rito del lavoro venga utilizzato non solo per le controversie in materia di lavoro e previdenza ma anche in altre ipotesi
Sanzioni in caso di inadempimenti
La mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c. comporta la reiezione della domanda. In caso di notifica non tempestiva il convenuto può costituirsi e chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione
Chi è competente a conoscere l'atto
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Giudice competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c. L'atto deve contenere, a pena di preclusione, l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e dei mezzi di prova richiesti nonché dei documenti offerti in comunicazione