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Richiesta di giudizio abbreviato
Richiesta di giudizio abbreviato
Accanto all'iter ordinario del processo, il legislatore ha previsto una varietà di schemi processuali che servono ad assicurare a ogni singolo processo la via potenzialmente più rapida e conveniente per la sua definizione. Dunque, sono previste alternative all'iter tipico processuale e tali riti sono procedimenti speciali.
L'ampia varietà di questi implica un potere di scelta, attribuito alle parti, tra i diversi tipi, cioè coerente al sistema accusatorio (che è un sistema di parti).
Il giudizio abbreviato è una decisione di merito che, su richiesta dell'imputato, il Giudice pronuncia allo stato degli atti o previa integrazione probatoria (richiesta dall'imputato o dal Giudice stesso se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti). Si tratta di un rito premiale: infatti, la pena irrogata in caso di condanna viene diminuita di un terzo.
La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni. Il giudizio viene disposto dal Giudice con ordinanza (non è più richiesto, infatti, il consenso del PM). Se l'imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato a una integrazione probatoria, il Giudice può rigettare tale richiesta se ritiene non necessaria e non compatibile, con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, l'integrazione probatoria. Nel caso in cui il Giudice ammetta l'integrazione probatoria, il PM può chiedere l'ammissione di prova contraria.
In caso di rigetto della richiesta, l'imputato può rinnovarla fino a che non siano formulate le conclusioni e anche nella fase dibattimentale, prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.
Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il giudizio si svolga in pubblica udienza.
Si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare.
Durante il giudizio abbreviato è ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto luogo l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato o dal Giudice.
Se, in seguito all'integrazione probatoria, il PM procede a effettuare nuove contestazioni ex art. 423, primo comma, c.p.p., l'imputato può chiedere che si proceda con il rito ordinario o che si ammettano nuove prove, eventualmente richiedendo un termine pari a dieci giorni per effettuare tale scelta. Nel caso in cui venga richiesto che il procedimento prosegua nelle sue forme ordinarie, il Giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato (la cui richiesta non può più essere riproposta) e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.
Terminata la discussione, il Giudice pronuncia sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna.
In caso di condanna la pena determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo.
La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni mentre l'ergastolo con l'isolamento diurno è sostituito con l'ergastolo semplice.
Sia l'imputato che il PM non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello è finalizzato a ottenere una diversa formula dello stesso. Inoltre, il PM non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
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A cosa serve: la formula serve per richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di competenza che il procedimento penale che vede imputato il proprio cliente, sia definito allo stato degli atti
Soggetti interessati: imputato o difensore munito di procura speciale
Termini inerenti: la richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.
Spunti e approfondimenti: il Giudice deve soggiacere alla richiesta formulata senza possibilità di rigetto della richiesta. Il PM non ha alcun potere di opporvisi
Chi è competente a conoscere l'atto: giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di competenza.