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Mediazione civile obbligatoria
Mediazione Civile Obbligatoria
Di seguito si fornisce una breve illustrazione della normativa che disciplina l'istituto della mediazione.
Normativa
Con la Legge delega del 18 giugno 2009 n. 60 il Parlamento ha delegato il Governo a predisporre la regolamentazione della mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e commerciali, in coerenza con la normativa comunitaria.
Con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 il Governo, nel dare attuazione alla legge delega, ha predisposto la regolamentazione della materia, definendone i limiti, le modalità di accesso e le regole procedurali.
Il decreto ha in definitiva reso obbligatorio, con decorrenza dal marzo 2011, il ricorso alla mediazione in tutte le controversie civili e commerciali (con esclusione di alcune materie), con la conseguenza che un cittadino in lite con altri, prima di rivolgersi al giudice togato, dovrà necessariamente intraprendere l'iter della mediazione per cercare di risolvere la questione fuori dalle aule di un tribunale.
Definizione e Ambiti di Applicazione
A questo punto sorge l'interrogativo di cosa sia la mediazione e quali siano i suoi obiettivi.
L'art. 1 lett.a) del decreto legislativo n. 28 ci fornisce una definizione molto precisa della mediazione: essa è “ L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Quindi la mediazione è una negoziazione che avviene alla presenza e con l'ausilio di un terzo, assolutamente imparziale e super partes, che ha il compito di capire qual'è l' interesse primario delle parti e di guidarle nell'individuazione di un accordo che possa soddisfare entrambe, con l'auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di (eventuali) futuri rapporti tra le stesse.
Figura centrale del procedimento di mediazione è il mediatore, che l'art. 1 lett. b) del decreto definisce come “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Quindi il mediatore è una persona (o un gruppo di persone) che può solo aiutare le parti a trovare una soluzione amichevole, ma non ha il potere di emettere una decisione o una sentenza che possa vincolare le parti: infatti il mediatore non è un giudice.
L'art. 5 del decreto elenca le materie per le quali il legislatore ha reso obbligatorio il ricorso preliminare alla mediazione: esso recita “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.....”
NOTA: il D.L. 225/2010 convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10 pone un limite alle materie della mediazione stabilendo che le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, previste dall'art. 5, diventeranno obbligatorie solo a partire dal 20 Marzo 2012.
Come si Svolge la Mediazione
La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di una istanza presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Se la parte o le parti in lite omettono di rivolgersi all' organismo di mediazione e si rivolgono subito al giudice, lo stesso giudice rileva d'ufficio tale omissione (non oltre la prima udienza) e assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 6, ha una durata non superiore a quattro mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza incontri sia con entrambe le parti che singolarmente; se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo (che viene redatto dalle parti stesse e dai loro avvocati).
In difetto di accordo tra le parti, il mediatore può, di sua iniziativa, (ma non è obbligato) formulare una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti; se però le parti gliene fanno concorde richiesta, il mediatore deve elaborare una proposta di conciliazione.
In entrambi i casi la proposta formulata dal mediatore può essere rifiutata dalle parti; in tal caso l'art. 13 prevede delle conseguenze.
Tale norma stabilisce che qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde in toto al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, e pone a suo carico le spese per l'indennità corrisposta al mediatore ed all'esperto incaricato di esaminare questioni di carattere tecnico (es: ingegnere, geometra ecc).
Se la decisione del giudice non corrisponde interamente, ma solo in parte, al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere che alla parte vittoriosa siano rimborsate le spese sostenute per l'indennità del mediatore e per il compenso dell'esperto.
Obblighi del Mediatore
In questa sede non si può illustrare tutta la normativa in materia di mediazione, di cui sarà comunque data ampia pubblicità anche a mezzo dei mass-media: quel che è importante sottolineare è il ruolo di arbitro assolutamente imparziale del mediatore, il quale, come sanciscono gli artt. 9 e 10 del decreto legislativo, ha un obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento: in particolare “Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti” (art. 9).
Questo significa che il mediatore, qualora lo riterrà opportuno, potrà anche ascoltare ciascuna parte in separata sede, ma tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo e il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che la parte dichiarante vorrà far sapere all'altra, al fine di trovare una composizione amichevole della lite.
Ma non solo: il mediatore, come stabilisce il successivo art. 10, non potrà essere chiamato a deporre come testimone sulle dichiarazioni e sulle informazioni (ricevute dalla parti nella fase della mediazione) nel successivo processo che dovesse instaurarsi davanti al giudice in caso di insuccesso della mediazione, così come tali dichiarazioni ed informazioni non potranno essere utilizzate nel processo, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Quindi riservatezza e segretezza assolute da parte del mediatore.
E' importante sottolineare che tale procedimento beneficia di alcune agevolazioni fiscali: l'art. 17 del decreto stabilisce che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”.
'Avv. Anna Andreani