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Istanza di patteggiamento
Istanza di patteggiamento
Il patteggiamento (termine breve per indicare ciò che più correttamente è definito "applicazione della pena su richiesta delle parti") è il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato, e sempre che vi consenta il Pubblico Ministero, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile".
La richiesta può essere formulata in diversi momenti: durante le Indagini Preliminari, in udienza preliminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimento dinnanzi al Giudice monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, e infine con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna.
Tale richiesta può essere subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
A seguito della richiesta possono aprirsi i seguenti scenari: a) il PM non presta il consenso; b) il Giudice ritiene la pena non congrua; c) il Giudice ritiene di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale richiesto come condizione di accesso al "patteggiamento"; d) il Giudice ritiene non corretta la qualificazione giuridica del fatto reato; e) il Giudice ritiene carente la prova del fatto di cui all'imputazione. Ebbene, nel primo caso (a) il Giudice prende atto della mancanza del consenso del PM, procede al giudizio e all'esito, se ritiene congrua la richiesta formulata da parte dell'imputato applica la pena chiesta dall'imputato con l'istanza di patteggiamento, con tutte le conseguenze previste in caso di accoglimento del patteggiamento (esonero dalle spese, riduzione di un terzo di pena ecc.). Nel secondo scenario (b) occorre distinguere il caso dell'istanza proposta in sede di indagine o di udienza preliminare da quella proposta innanzi al Giudice del dibattimento. Nei primi due casi il Giudice raccoglie la istanza e se ritiene la pena non congrua la rigetta senza far altro; nel terzo caso, invece, rigetta e trasmette gli atti ad altro Giudice per il giudizio ordinario. Il nuovo Giudice non potrà pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, ma deve procedere al dibattimento e se, giunto alla fine, ritiene fondata la richiesta di patteggiamento, anche sotto il profilo della congruità della pena, concluderà il giudizio applicando la pena chiesta dalle parti, con tutte le conseguenze (legali) che ne derivano in termini di spesa, benefici e altro.
Si è detto che la parte può condizionare l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il consenso del PM deve riguardare espressamente anche tale richiesta. Ove il Giudice decidesse di non poter concedere il beneficio non potrà accogliere la istanza solo per l'applicazione della pena, ma dovrà rigettarla integralmente.
Quanto, poi, alla pronuncia sulla eventuale domanda civile della persona offesa e/o danneggiata (parte civile) il Giudice non pronuncia sull'an, ma si limita alla sola liquidazione delle spese di costituzione (fatta eccezione nel caso del patteggiamento richiesto nel corso delle Indagini Preliminari, considerato (a) che la sentenza di patteggiamento, per quanto equivalga a sentenza di condanna, non è una sentenza di condanna (b) la richiesta di patteggiamento non equivale a confessione di una responsabilità penale e (c) che la costituzione della parte civile può aver luogo per la prima volta solo nella fase del giudizio, cioè all'udienza preliminare, ove essa è prevista).
Fra le altre eventualità abbiamo visto che vi è anche quella del Giudice che ritiene non corretta la qualificazione giuridica del reato, così come contestato dal PM. Ebbene, poiché non è consentita la modifica negoziale della qualificazione giuridica del fatto (c.d. patteggiamento sulla imputazione, possibile nel sistema anglo-americano), il Giudice, se ritiene sbagliata l'imputazione, deve rigettare l'istanza di patteggiamento.
Quanto - infine - al regime delle impugnazioni va ricordato che la sentenza di applicazione della pena non è appellabile, ma ricorribile solo per Cassazione.
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A cosa serve: la formula serve per richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di competenza che il procedimento penale che vede imputato il proprio cliente, sia definito allo stato degli atti con una sentenza di condanna a pena concordata tra il PM e l'imputato
Soggetti interessati: imputato stesso o difensore munito di procura speciale
Termini inerenti: la richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. Deve essere necessariamente stato prestato il consenso da parte del PM. Il Consenso può essere prestato entro i termini sopra indicati anche se in precedenza era stato negato
Spunti e approfondimenti: il Giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dall'art. 129 c.p.p. e se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti dispone con sentenza l'applicazione della pena così come indicatagli. Altrimenti ha il potere di rigettare la richiesta formulata dalle parti. Nel caso in cui la richiesta sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta
Chi è competente a conoscere l'atto: giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di competenza.