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Interdizione e inabilitazione
Interdizione e inabilitazione
Chi può essere interdetto?
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi. Essi sono dunque dichiarati interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Chi può essere inabilitato?
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all'interdizione.
Il minore di età può essere interdetto o inabilitato?
Si, nell'ultimo anno della sua minore età il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
Come si instaurano i procedimenti di interdizione e di inabilitazione?
I procedimenti di interdizione e di inabilitazione si promuovono con ricorso al tribunale.
Quale tribunale è competente per il procedimento di interdizione relativo al minore emancipato e per quelli di interdizione o di inabilitazione relativi al minore nell'ultimo anno della minore età?
In questi casi è competente il tribunale per i minorenni.
Chi può presentare il ricorso per l'interdizione o l'inabilitazione?
Oltre agli stessi interdicendi o inabilitandi, il ricorso può essere presentato dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Durante il procedimento di interdizione o inabilitazione il giudice può nominare un tutore provvisorio dell'interdicendo o un curatore provvisorio dell'inabilitando?
Si, il giudice istruttore può nominare un tutore provvisorio dell'interdicendo o un curatore provvisorio dell'inabilitando anche d'ufficio.
Il decreto di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando sono soggetti a pubblicità?
Si, il decreto di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.