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Il recupero dei crediti da lavoro-Guida breve al recupero dei crediti da lavoro
Guida breve al Recupero dei Crediti da Lavoro - Avv. Alberto Vigani www.avvocati.venezia.it
1 ) Il recupero dei crediti da lavoro
Il debitore non paga solo i creditori buoni,
Tu vuoi essere pagato o essere buono?
NON TI PAGANO LO STIPENDIO: CHE FARE?
Nel corso di quindici anni ho potuto rilevare che, quando i lavoratori
arrivano dall'avvocato dopo la manifesta insolvenza del datore di
lavoro, ci si trova sempre a dover rispondere ad una ventina di
domande.
Ciò consegue al fatto che la disciplina legale si incardina su alcuni
passaggi fondamentali del codice civile e le perplessità e i dubbi di
coloro che si trovano a dover fronteggiare un insoluto dipendono da
pochi elementi costanti.
Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, ho raccolto le
principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con
Avv. Alberto Vigani
www.avvoca t i.venezia.i t
2 ) Il recupero dei crediti da lavoro
l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di
recupero del credito e delle sue possibili varianti. Riorganizzando le
risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per
l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale
oltre che utile per consentire la gestione della pratica nel modo più
• semplice,
• efficace,
• con minor rischi
• ed economico.
Per questo motivo l'abbiamo messa a disposizione della nostra
clientela e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile
strumento operativo.
Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e
porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di
tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua
vicenda.
Istruzioni per l'uso
Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può
essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida,
quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per
farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare.
Infatti, leggendo questo ebook, ti renderai conto che tante cose che
hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai
di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello
che si racconta fra i non addetti ai lavori.
Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi
particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole
di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo
aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda
dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.
Il recupero crediti rappresenta perciò un problema concreto che
deve essere affrontato con professionalità e attenzione.
Avv. Alberto Vigani
www.avvoca t i.venezia.i t
3 ) Il recupero dei crediti da lavoro
Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati del lavoro) può
costituire la soluzione meno onerosa e più efficace, evitando
l’incombenza di dover procedere prima ad un’inutile fase bonaria e
poi, spesso, dopo il suo esito negativo dispendioso in termini di
tempo, dover ricorrere comunque ad un legale per arrivare alla
riscossione coattiva del credito.
Ricorda comunque che, nella fase giudiziale, l'assistenza di un
legale può essere richiesta anche con il “Patrocinio a spese dello
Stato” in presenza dei parametri reddituali e degli altri requisiti di
legge.
Buona lettura!
Avv. Alberto A. Vigani
classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università
Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.
Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di
garanzia e d giustizia; iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al
Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,
ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community
italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di
alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi
(www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).
Il recupero dei crediti da lavoro- Avv. Alberto Vigani
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
1. COSA STA SUCCEDENDO?
Tutti parlano della crisi economica e di come ripartirà presto
l'economia nazionale, intanto però la crisi peggiora senza
fermarsi e fa sentire sempre più i suoi effetti.
Ogni giorno che passa sempre più lavoratori vedono i loro
datori sentirne l’affanno e ritardare i pagamenti di
retribuzioni, tredicesime, quattordicesime e persino del TFR.
Anzi, gli insoluti nelle buste paga risultano in aumento proprio con
l’approssimarsi dei periodi di vacanza, di sospensione o di cessazione
dell'attività lavorativa.
In tali situazioni chi ha un reddito da lavoro dipendente vede
improvvisamente inibita la sua già limitata capacità di spesa e
• non può attendere mesi (in caso di insoluto datoriale, di media da 1
a 9) prima di incassare coattivamente i propri soldi
• come, del resto, fatica a reperire le risorse necessarie per avvalersi
di avvocati per recuperare tempestivamente il frutto del proprio
lavoro.
2. MA SE NON HO I SOLDI PER L'AVVOCATO?
Questo è il motivo per cui è importante sapere che tutti coloro che
hanno un reddito familiare inferiore a € 10.628,16, possono
avvalersi dell’istituto del patrocinio a spese dello stato anche per il
recupero di quanto spetta per il lavoro prestato; ciò consente a
ogni dipendente che ne abbia i requisiti di scegliersi un
avvocato gratis che, senza spese, proponga per suo conto un
decreto ingiuntivo o altra azione giudiziale contro il datore
di lavoro che non paga.
Il reddito imponibile limite per essere ammessi al gratuito
patrocinio è stato aumentato lo scorso 20 gennaio 2009 così
arrivando alla predetta soglia di € 10.628,16.
Bisogna però ricordare che, quando si convive con il coniuge o con
altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. QUANDO ATTIVARSI?
Come si può ben capire, quello che conta è l’essere
tempestivi e non solo confidare nella buona volontà altrui
perché:
• cosa accadrebbe se il datore di lavoro non ce la facesse e fosse
travolto dalla crisi e dai debiti?
• Pagherebbe i crediti da lavoro prima dei debiti che garantisce
personalmente con la propria casa?
• Come farebbe allora lo sfortunato dipendente cui non sono state
pagate le retribuzioni mensili e che avanza il TFR e le altre
competenze di fine rapporto?
La risposta, come accennato in introduzione, è solo una: il ritardo
nella tutela dei propri diritti può portare gravi pregiudizi.
Bisogna quindi accettare il fatto che vale anche qui un principio ben
conosciuto: chi prima parte, meglio alloggia!!
4. PERCHE' NON ASPETTARE?
Sembra solo un detto popolare ma, purtroppo, è l’amara realtà:
solo i creditori più aggressivi verranno soddisfatti.
Questo accade perché quando un’azienda collassa non c’è sufficiente
patrimonio per accontentare tutti i creditori.
In tale frangente si deve perciò scegliere se vogliamo essere fra quelli
che saranno pagati o se ci accontentiamo di restare fra quelli che
rimarranno a bocca asciutta.
Aspettare troppo può allora voler significare che l’azienda è passata
dallo stato di crisi al collasso e non c’è più altro da fare che proporre
istanza di ammissione al passivo fallimentare per poi recarsi da
qualche patronato a farsi compilare la domanda di erogazione da
inoltrare al fondo di garanzia dell’INPS.
Il requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio hanno purtroppo soglie molto basse (come accennato oggi
è di € 10.628,16 di reddito imponibile: vds supra) e quindi può
sovente capitare che il lavoratore, bisognoso di un avvocato per farsi
pagare le retribuzioni insolute, non rientri nella soglia di
ammissibilità.
Non si deve però disperare: ci sono altre soluzioni!
5. QUALI ALTERNATIVE AL GRATUITO PATROCINIO?
Con la riforma Bersani è stata consentita all’avvocatura, e la cosa
rileva in particolare per gli avvocati del lavoro, l’applicazione di
metodi di pagamento diversi dall’applicazione del tariffario: si può
così concordare con l’avvocato formule alternative per recuperare il
proprio credito, anche senza dover anticipare alcuna somma
e rinviando all’incasso della retribuzione e del TFR il pagamento della
parcella.
Lo svincolo dell’avvocato dal rispetto obbligatorio della tariffa
professionale ha permesso di concordare con i clienti forme di
pagamento in percentuale o a forfait che prima mancavano limitando
l’accesso al diritto di difesa.
Oggi si può perciò pattuire il pagamento del legale solo all’esito del
recupero delle somme e d in ragione del quantum incassato , così
evitando sia che l’esborso possa essere maggiore di quanto ottenuto
sia i rischi dell’incognito.
6. COS'E' IL COMPENSO FORFETARIO?
In alternativa al Patto di Quota Lite, che come hai visto
proporzionalizza il compenso del legale all'entità delle somme
recuperate, vi può anche essere la forfetizzazione dei costi
dell'avvocato.
In tal modo, se si ritiene che sia più utile non aderire al patto in
percentuale si può chiedere all'avvocato che anticipatamente
quantifichi a forfait il suo costo per ogni fase processuale. Ad
esempio, si può concordare una somma fissa a favore dell'avvocato
per ottenere arrivare fino al pignoramento del debitore/datore
oppure fino alla sentenza di condanna.
Questa strada può essere percorsa quando non si sa ancora se si
vuole arrivare fino in fondo e si vuole potersi fermare al termine di
ogni fase del recupero dei crediti da lavoro.
7. SI POSSONO AVERE CERTEZZE?
Con queste soluzioni di patto quota lite, il recupero dei crediti da
retribuzione e TFR, in sofferenza, avviene senza rischi e riducendo al
minimo il costo per spese legali in quanto la parcella verrà
liquidata soltanto in caso di buon esito della pratica ed in
proporzione alla somma effettivamente recuperata seguendo lo
schema di attività per step qui sotto riportato, nel distinguo fra
recupero giudiziale o recupero stragiudiziale del credito.
Si, perché il patto di quota lite, ma pure il compenso forfetario,
possono ben garantire risultati ancor più aggressivi ed
economicamente soddisfacenti perché consentono di proseguire
comunque nel recupero del credito da lavoro senza dover sostenere
costi aggiuntivi.
Ogni valutazione su cosa fare e che investimento sostenere per i propri
crediti possono così essere anticipati, prima di dare inizio al recupero
crediti, con una pianificazione certa e serena di costi e attività.
8. QUALI SCELTE E QUALI TAPPE?
Vediamo qui sotto uno schematico riepilogo per fasi del recupero dei
propri crediti da lavoro:
9. COME INIZIARE?
Nel corso del primo colloquio con l'avvocato, dopo una prima verifica
presso le banche dati informative (CCIAA, Registro Protesti, Registro
Beni Immobiliari, PRA etc.), ciascun caso dovrà essere sottoposto ad
un attento screening preventivo circa la possibilità di un effettivo
recupero delle somme dovute.
A questo punto, negli studi con avvocati abilitati ed iscritti negli
appositi elenchi dell’Ordine degli Avvocati, si verificherà se il
dipendente ha diritto al gratuito patrocinio per le cause civil i o se
può essere di suo interesse anche l’utilizzo di strumenti
compensativi forfetari come il patto di quota lite.
Per tutti coloro che non rispettano i requisiti reddituali minimi, o che
non hanno il tempo necessario all’ammissione al beneficio, in relazione
all’ammontare del credito per cui si intende agire, vi sono gli accennati
altri rimedi validamente profittevoli come il patto di quota lite ed il
compenso forfetario, da concordare prima dell'inizio della procedura
di recupero del credito.
10. QUALI STRADE PERCORRERE?
Di seguito, l’attività dell’avvocato prevede una velocissima fase di
recupero stragiudiziale con una possibile, ma non indispensabile,
intimazione di pagamento a mezzo lettera raccomandata.
In difetto di riscontro positivo alle diffide inviate, il legale del lavoro
farà seguire la fase giudiziale con il ricorso al Giudice del Lavoro e,
successivamente, quella dell’esecuzione forzata avanti il Giudice
dell'Esecuzione.
11. DEVO RICORRERE AL TRIBUNALE?
Si, il passaggio alla fase giudiziale comporta il rivolgersi al Tribunale
del Lavoro, ovvero alla sezione specializzata presente presso ogni sede
principale di Tribunale Circondariale. Il Tribunale competente è in linea
di massima quello del luogo ove si è svolto il rapporto di lavoro, dove
questo è cessato o quello del luogo ove ha sede il soggetto datoriale.
12. QUALE PROCEDURA?
Per i lavoratori l'accesso alla giustizia è facilitato dalla previsione da
parte del legislatore della possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo
su cedolino (art. 633 c.p.c.).
E' infatti previsto che chi vanta un credito fondato su prove
documentali (la busta paga è ritenuta tale) può usufruire di una
procedura speciale che consente di ottenere in pochi giorni (da meno
di una decina a poco più del doppio) l'emissione da parte del giudice di
un ordine di ingiunzione nei confronti del datore di lavoro per il
pagamento immediato di un importo pari alle somme indicate in libro
paga maggiorate di interessi e spese legali.
13. COS'E' IL DECRETO INGIUNTIVO SU CEDOLINO?
L'emissione del decreto ingiuntivo (questo è il nome esatto del
provvedimento richiesto) non avviene in contraddittorio e la parte
avversaria può dire la sua solo dopo la sua comunicazione (a mezzo
notifica.)
Per ottenere il provvedimento del Giudice favorevole al
dipendente è necessario depositare un ricorso per decreto
ingiuntivo con allegato il cedolino paga non saldato.
Il ricorso deve essere sempre sottoscritto da un avvocato.
Come avrai capito è fondamentale avere a proprie mani le buste paga
di cui si chiede il pagamento: questo perché, altrimenti, il Giudice non
ha la possibilità di verificare l'esistenza di una prova che attesti l'entità
del credito per cui si procede.
14. COSA FARE SE MANCANO I CEDOLINI?
Sovente accade che il datore di lavoro non consegni tutte le buste
paga e, magari, ometta propria l'ultima che contiene anche il computo
del TFR e delle altre competenze di fine rapporto.
In tale caso non ci si deve però arrendere: la stessa ingiunzione si
può anche richiedere per la consegna dei cedolini mancanti.
Il Giudice, verificata l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso,
emetterà decreto d'ingiunzione con l'ordine di consegnare quanto
omesso e condannerà il datore anche a rifondere le spese legali per
tale attività. Per consentire la conferma del precedente rapporto
lavorativo basterà in tal caso allegare al ricorso la lettera di
assunzione, le precedenti buste paga o ogni altro documento
proveniente dal datore di lavoro (lettera di assunzione, prospetto
riepilogativo etc.).
15. COME SI COMUNICA L'INGIUNZIONE?
Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo si dovrà provvedere alla sua
notificazione al debitore a mezzo Ufficiali Giudiziari: in generale, chi
riceve un'ingiunzione di pagamento del tribunale ha 40 giorni dalla
ricezione dell'atto notificato per fare opposizione all'ordine del Giudice
e dare così inizio ad una causa ordinaria per l'accertamento
dell'effettività del debito.
Se il debitore (datore di lavoro) non solleva opposizione, decorso
il termine di 40 giorni, il Giudice (su istanza dell'avvocato)
dichiara il decreto ingiuntivo definitivo e da qual momento si può
avviare l'attività che porterà al pignoramento dei beni del debitore con
la richiesta di apposizione della formula esecutiva, ovvero dell'ordine
agli ufficiali giudiziari ed alle cancellerie (in calce al decreto) di darvi
esecuzione.
16. SI POSSONO ABBREVIARE I TEMPI?
Si. Nei decreti ingiuntivi nascenti da crediti da lavoro si ha
un'accelerazione del procedimento: su istanza dell'avvocato,
infatti, il decreto viene emesso provvisoriamente esecutivo fin
da subito, consentendo così l'avvio immediato di ogni attività volta ad
aggredire il patrimonio del soggetto moroso (art. 642 c.p.c.).
Assieme al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può
essere notificato al debitore anche il precetto ovvero
l'intimazione con cui si da quello che può essere definito l'ultimo avviso
prima di giungere al pignoramento dei suoi beni.
In via ordinaria, il precetto sottoscritto dall'avvocato deve concedere
un termine di 10 giorni all'intimato (qui, il datore o ex datore di lavoro)
per pagare l'importo ivi indicato, costituito da quanto non pagato in
cedolino, gli interessi e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo
oltre a quelle inerenti il precetto medesimo (art. 480 c.p.c.).
Ancorché si tratti di prassi non diffusa, in ragione della natura del
credito e dell'urgenza del suo incasso, l'avvocato può chiedere al
Giudice del lavoro che emette il decreto anche di esentarlo
dall'aspettare il termine di 10 giorni prima di passare al pignoramento.
Al verificarsi di tali condizioni, il pignoramento può essere chiesto
nello stesso momento in cui si porta in notifica il decreto
ingiuntivo unitamente al precetto (a circa 20 giorni dalla
richiesta).
17. COME ATTACCARE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE?
Il pignoramento è il primo atto di esecuzione e serve per aggredire il
patrimonio del debitore e soddisfarsi su di esso: ciò può avvenire su
beni mobili, beni immobili e su crediti presenti presso terzi.
Si può perciò chiedere, sempre a mezzo del proprio avvocato,
che i beni del debitore siano venduti all'asta per soddisfarsi sul
loro ricavato o che i crediti del debitore verso soggetti terzi siano
messi a disposizione e pagati direttamente al lavoratore fino alla
concorrenza del suo credito.
18. SI POSSONO PIGNORARE I CREDITI DEL DEBITORE?
Sì e quest'ultimo caso può essere molto più profittevole perché, senza
cercare la messa in vendita di beni di scarso realizzo, si possono
aggredire i depositi in banca o i crediti verso i clienti dell'azienda. Ciò è
ottenibile in poche settimane e spesso può creare una pressione
insostenibile nei confronti del debitore che vede congelati i propri conti
bancari o messi in pericolo i più ampi rapporti con la propria clientela.
Si deve, infatti, sapere che dopo il pignoramento si apre sempre un
processo di esecuzione con un iter procedurale che, se da un lato
condurrà alla liquidazione coattiva della parte di patrimonio datoriale
aggredito, dall'altro occuperà un periodo che può protrarsi anche per
alcuni mesi.
Per questa ragione si deve sempre ricordare che il fattore tempo è
essenziale e che chi comincia prima ha le migliori chances di ottenere
dei risultati positivi.
Tuttavia, molto spesso questo non basta: la crisi economica porta le
aziende vicine al collasso, o persino oltre, ed è perciò necessario
adottare terapie d’urto per affrontare situazioni estreme.
19. COSA FARE SE NON SI TROVANO BENI?
In carenza di risultato dell'attività esecutiva, ovvero in presenza di
pignoramenti negativi, vi sarà la possibilità di proporre istanza di
fallimento.
Il lavoratore creditore ed il suo avvocato con il gratuito patrocinio
devono perciò essere pronti a fronteggiare l’inerzia del datore anche
dopo l’ingiunzione del Giudice: in questo caso si deve avere la giusta
determinazione per far consentire al proprio legale di presentare
anche l’eventuale istanza di fallimento nei confronti del datore di
lavoro (ancora attuale o già ex).
20. E CON LA RICHIESTA DI FALLIMENTO?
Giunti a questo punto, anche i datori di lavoro più irriducibili mollano
la presa e pagano tutto (interessi e rivalutazione compresi).
Il percorso complessivamente ora descritto non occupa più di 70/120
giorni.
Si deve, tuttavia, ricordare che la crisi ha ridotto molte imprese allo
stato di decozione cosicché al decreto ingiuntivo del dipendente può
seguire la dichiarazione di fallimento dell’ex datore di lavoro. Questo
però non è necessariamente un danno.
21. COS'E' FONDO DI GARANZIA DELL'INPS?
La richiesta di fallimento dell'ex datore di lavoro ha, infatti, sia lo
scopo di indurre il pagamento, quale extrema ratio di salvezza
dell'imprenditore, sia, in ultima alternativa, il consentire dopo il
fallimento l'insinuazione al passivo fallimentare e l'erogazione dal
Fondo di Garanzia dell'INPS di almeno una parte del credito maturato.
Presso l’INPS esiste, infatti, un Fondo di Garanzia che copre e paga
le ultime 3 mensilità e d il TFR dei lavoratori delle imprese fallite che
siano state insolventi con i propri dipendenti. Il presupposto per il
pagamento da parte dell’ente previdenziale è, appunto, che sia
stato dichiarato il fallimento e che il lavoratore presenti istanza di
ammissione al passivo fallimentare. La richiesta di erogazione può
avvenire anche dando la sola prova di esecuzione negativa sul
patrimonio dell'imprenditore.
22. QUANDO CHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO?
Avendo presente tutta la sequenza dei passaggi sopra descritti, è
importante sapere che tutte le attività processuali descritte possono
essere assistite dal Gratuito Patrocinio, ovvero che tutte le attività di
assistenza legale giudiziale possono essere pagate direttamente
dallo Stato in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi.
Per tutte queste ragioni è essenziale che l’avvocato nominato con il
gratuito patrocinio si attivi da subito per far autorizzare dal proprio
Consiglio dell’Ordine sia la proposizione del ricorso per decreto
ingiuntivo (su cedolino) che l’eventuale e successiva istanza di
fallimento.
Ecco uno schema riepilogativo del percorso di recupero del credito:
Per comune utilità riportiamo qui sotto un esempio di patto di quota lite
per il recupero integrale di retribuzioni e TFR un esempio di patto
forfetario (entrambi si ispirano all'orientamento ed ai facsimili dell'Ordine
degli Avvocati di Milano):
1.
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA ANTICIPI
Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il
…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………,
in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede
in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona
fisica),
identificato dall’avv. ........................... a mezzo (documento)
…………….. rilasciato da (autorità) ……………………… in data ….……….. di cui
si allega copia,
ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi di legge,
CONFERISCE / CONFERMA
all’avv. ………………… l’incarico senza anticipi di assistenza,
rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza
giudiziale/stragiudiziale contro l’ex datore di lavoro …………..……, avente
ad oggetto per il recupero di crediti da lavoro (retribuzione – TFR –
straordinari), ed avente valore ………………,
pattuisce
con il sottoscrivente professionista, che accetta, il compenso per le
prestazioni professionali come segue:
• nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo
è raggiunto prima del giudizio (patto di quota lite stragiudiziale),
oltre agli accessori di legge.
• o nella misura percentuale del …… % del risultato finale se
questo è ottenuto nel corso del giudizio (patto di quota lite
giudiziale), salvo quanto liquidato in DI o Sentenza con
distrazione a favore del procuratore e oltre gli accessori di legge.
• solo all’esito del procedimento ed in esclusivo caso di mancato
recupero dopo l’esecuzione, spese documentate (bolli,
raccomandate, spese perizie, imposte – se dovute – e simili)
complessivamente affrontate.
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti
congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito nonché
frutto di una comparazione equilibrata dei rispettivi interessi.
L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da
controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima (e ciò nei
limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonché
a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla
controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta
l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.
In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le
spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta
conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle
tabelle per le spese sub all. 2).
Allegati:
1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di Studio;
3. copia documenti identificativi del cliente.
San Donà di Piave, ……………. 2010
Firma Cliente …………………………………..
Firma Avvocato.............................
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
RECUPERO CREDITI DA LAVORO
CON PATTO DI COMPENSO FORFETARIO
Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il
…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in
proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in
……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona
fisica), identificato dall’avv.…………..a mezzo (documento) ……………..
rilasciato da (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega
copia, ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi di legge nonché l'informativa sulle possibilità di
mediazione della controversia,
CONFERISCE / CONFERMA
all’avv. ………………… l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza
e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro …………..……,
avente ad oggetto ……………………………….., ed avente valore ………………,
PATTUISCE
con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le
prestazioni professionali da svolgersi fino
a ........................................ come segue:
- nella misura forfettaria di euro …………………, oltre al rimborso delle
anticipazioni che verranno documentate, alle spese particolari di studio
indicate nella tabella allegata sub all. 2, al 12,5% per spese generali, 2
% CNPA ed IVA.
Tuttavia in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore
del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso
sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di
competenza esclusiva del professionista.
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti
congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito.
L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da
controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a
trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla
controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta
l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.
In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le
spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta
conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle
tabelle per le spese sub all. 2).
Allegati:
1. informativa privacy;
2. tabelle spese particolari di Studio;
3. copia documenti identificativi del cliente;
4. Informativa mediazione.
San Donà di Piave, ……………. 2010
Firma Cliente …………………………………..
Firma Avvocato.............................
Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli
elementi essenziali della disciplina del recupero crediti di lavoro
che, nella fase giudiziale dell'impugnativa può essere assistito
anche con il patrocinio a spese dello Stato.
Ricordate che, per non commettere errori che complichino la
gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da
subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.
Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei
miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è
Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul
tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:
http:/ /www.avvocati.venezia.it
Studio di Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro
Eraclea - Via Fausta 52 - tel. 0421/23.21.72 r.a. - fax 0421/23.24.44
San Donà di Piave – via Jesolo 46
Treviso – via San Pelajo 133/A
Avv. Alberto Vigani
www.avvoca t i.venezia.i t
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