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Franchising
Franchising
Esiste una norma che disciplina il contratto di franchising sul territorio italiano?
Si, la legge n.129 del 6 maggio 2004, ha definitivamente introdotto questa formula contrattuale nel sistema giuridico italiano, anche se già da molti anni era nota alla prassi contrattuale italiana, con ampia diffusione e applicazione su tutto il territorio
La definizione del contratto, ora tipico, viene indicata dall'art. 1 della sopra indicata norma, che così enuncia: " L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi".
Quali sono le principali obbligazioni dell'affiliato?
L'affiliato come prestazione corrispettiva per l'introduzione nella rete commerciale creata dall'affiliante, per l'utilizzo del marchio e del Know-how dell'affiliante, si obbliga a versare un corrispettivo, che nella maggior parte dei casi è diviso in due componenti:
- diritto di ingresso (entry fee): consiste in un primo versamento di danaro (cifra fissa) effettuato dall'affiliato al momento della sottoscrizione del contratto, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete;
-royalties: che consiste in una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche.Ulteriore obbligo a carico dell'affiliato è la riservatezza che deve osservare e fare osservare anche ai propri dipendenti, anche successivamente allo scioglimento del contratto, in ordine al contenuto dell'attività oggetto del franchising e dei segreti del Know-how.Inoltre, per quanto relativo alla sede indicata nel contratto, l'affiliato non può trasferirla senza consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
Cosa si intende per know-how?
Per know-how si intende quel patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate che derivano dalle esperienze e prove effettuate dall'affiliante, che ha tre caratteristiche essenziali: segreto, sostanziale ed individuato. L'art. 1 c.3 lettera a) della legge 129/04, contiene la seguente definizione di know-how: "per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.
Nella prassi il trasferimento all'affiliato del know-how, avviene attraverso la consegna di un manuale operativo, affiancato ad un corso di consulenza tecnica, che permette all'affiliato di apprendere quell'insieme di conoscenze che caratterizzano l'attività di impresa dell'affiliante.
Quali sono i principali obblighi dell'affiliante?
Per garantire che la formula di franchising proposta dall'affiliante abbia le caratteristiche di serietà e efficienza commerciale, l'affiliante ha l'obbligo di sperimentare la formula commerciale sul mercato ed in particolare l'art. 3 comma 2 della L.129/04 recita :" Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale"
Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Franchising, precisa che l'affiliante deve aver sperimento sul mercato, con successo, la formula commerciale con una unità pilota per almeno un anno.
L'art 4. della L.129/04, indica inoltre che l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, e che il contratto deve essere corredato con i seguenti documenti e dati relativi all'impresa affiliante:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
In caso di controversia relativa ad un contratto di franchising, posso tentare una soluzione alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria?
Si, l'art. 7 della L.129/04, prevede espressamente che le parti, in sede contrattuale possano convenire in una apposita clausola contrattuale che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, debba essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.
E' previsto una invalidità contrattuale per il caso in cui, nella trattativa contrattuale una parte abbia fornito informazioni false all'altra?
Si, l'art.8 della L.129/04, prevede espressamente per il contratto di franchising, che se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.E inoltre nella trattativa, l'affiliante e l'affiliato devono tenere, in qualsiasi momento, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, comunicandosi reciprocamente dati e informazioni che gli stessi ritengano necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale .
Quali caratteristiche deve avere il contratto di franchising per essere valido?
L'art. 3 della legge 129/04 al primo comma così recita: "Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità".
Il comma 4 indica i seguenti ulteriori elementi, dati e documenti con cui integrare il contenuto del contratto di franchising:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.