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Fideiussione
Fideiussione
Chi è il fideiussore?
Ai sensi dell'art. 1936 c.c. il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un debito altrui. Ne deriva il carattere di accessorietà della garanzia del fideiussore rispetto all'obbligazione principale, con la conseguenza che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, e che la garanzia fideiussoria non può eccedere quanto è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Qualora ciò accada, la garanzia opera esclusivamente entro i limiti dell'obbligazione principale, ex art. 1941 c.c., stante la nullità della clausola peggiorativa.
Quale forma deve assumere il contratto di fideiussione?
Affinchè sorga e possa essere dimostrato l'obbligo fideiussorio non è richiesto un particolare rigore formale; è tuttavia necessario che la volontà del fideiussore sia espressa e non tacita, comunque anche all'insaputa del debitore, il quale rimane estraneo al rapporto di garanzia (in tal senso dispone l'art. 1936, secondo comma, c.c.).
Che cos' è la c.d. fideiussione omnibus?
Si tratta di un istituto piuttosto diffuso nella prassi, che ricorre ogniqualvolta le banche si dichiarino disposte a concedere ad un soggetto un'apertura di credito più o meno ampia, a condizione che tutte le obbligazioni che questi assumerà nei confronti della banca stessa a seguito dell'apertura siano garantite mediante una fideiussione, che presenta quindi contenuto indeterminato. La giurisprudenza e la dottrina tendono a ritenere valida e meritevole di tutela tale particolare specie di fideiussione, dal momento che l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria, seppure non determinato, risulta comunque determinabile con riferimento all'obbligazione principale di volta in volta assunta dal debitore. Anche in tal caso, comunque, risolvendosi la fideiussione omnibus in una garanzia per debiti futuri, il fideiussore risulta tutelato dall'art. 1938 c.c., che prevede la necessaria fissazione di un importo massimo garantito, al di là del quale il fideiussore, anche omnibus, non è tenuto a rispondere.
Come sono regolati i rapporti tra fideiussore e debitore principale?
Di norma, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, il che significa che il creditore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto e pretendere nei confronti di questi di essere soddisfatto per intero.
Le parti tuttavia possono prevedere il cosiddetto beneficio di escussione in favore del fideiussore, in base al quale il creditore dovrà quantomeno dapprima tentare di soddisfarsi sul debitore principale e solo in seconda battuta, quando quest'ultimo risulti incapiente, chiedere il dovuto al fideiussore. In quest'ultima ipotesi, comunque, il fideiussore è tenuto a indicare al creditore i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Può il fideiussore che ha pagato il debito rivalersi nei confronti del debitore principale?
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore, a norma dell'art. 1949 c.c., ovvero subentra a quest'ultimo nei diritti che egli vantava nei confronti del debitore principale, e può pertanto esercitare la c. d. azione di regresso verso il debitore principale, anche qualora costui non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso, invece, come previsto dall'art. 1952 c.c., non può essere esercitato se il debitore ha a propria volta pagato il proprio debito per non essere stato avvertito dal fideiussore circa l'avvenuto pagamento. Peraltro, qualora il fideiussore abbia pagato senza averne dato avviso al debitore principale, costui può opporgli le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore al momento del pagamento (ad esempio, la prescrizione del diritto di credito).
Quando si estingue la fideiussione?
La fideiussione, oltre che in caso di estinzione dell'obbligazione principale, si estingue per recesso del fideiussore oppure quando, per un comportamento del creditore assunto in violazione di un obbligo posto dalla legge o avente fonte contrattuale, non possa attuarsi la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, a norma dell'art. 1955 c.c. Non è invece causa di estinzione la morte del fideiussore (in tal senso Cass. sent. n. 4801/00).