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Esecutività delle sentenze e dei decreti penali-Analisi e commento dell’art. 650 codice di procedura penale
Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
Analisi e commento dell'art. 650 codice di procedura penale
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
sommario: I. Esecutività. II. Forza e potere esecutivi. III. Il titolo esecutivo nel passaggio dall'esecutività alla esecutorietà. IV. Esecutività della sentenza di non luogo a procedere.
I. Esecutività
Nel comma 1 dell'art. 650 c.p.p. è definito il concetto di "esecutività" che descrive la situazione giuridica processuale propedeutica all'esecuzione ") [CIANI, sub art. 650, in LATTANZI-LUPO, Rassegna c.p.p. 53; CORDERO; 1123; DALIA-FERRAIOLI, MDPP7; 810; GREVI (9) 135; IOVINO, sub art. 650, in Comm Giarda-Spangher, 5655; SAMMARCO, il controllo del giudice dell'esecuzione sul titolo, in SPANGHER Trattato, VI, 180; SCELLA, in CONSO-GREVI; Commentario 2005, 2203; TONINI12; 892].
Sul piano strettamente giuridico, dunque, le due situazioni dell'esecutività e dell'esecuzione, configurano un procedimento, essendo legate da un nesso di progressione dinamica, inquadrabile in un rapporto di obbligatorietà: quando si realizza l'"esecutività" del provvedimento giurisdizionale diviene doverosa l'attuazione pratica ("esecuzione") del dispositivo contenuto nel provvedimento giurisdizionale esecutivo [Sulla nozione di procedimento, cfr. CONSO (3) 33].
L'esecutività di un provvedimento coincide, pertanto, con l'idoneità all'attuazione pratica, alla realizzazione concreta degli effetti o delle statuizioni del provvedimento stesso (gli "effetti" sono le conseguenze per così dire "automatiche" derivanti ex lege; le statuizioni sono le singole disposizioni contenute nei provvedimenti).
Invece, l'"esecuzione" penale è la realizzazione effettiva dell'"esecutività" dei provvedimenti del giudice penale che si è formata nei casi previsti dalla legge.
Ne consegue che quando, per effetto di eventi sopravvenuti, l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale "esecutivo" non si realizza, in tutto o in parte, si incrina in modo irreversibile lo schema considerato.
Emerge così un ulteriore aspetto problematico del giudicato che, pur configurando una sorta di "concentrato" di esecutività, tuttavia, sul piano concreto, viene superato da situazioni sopravvenute che rendono inattuale e inattuabile il "programma" esecutivo contenuto nel provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
In questa prospettiva, si comprende la funzione del "titolo esecutivo" [su cui vedi infra, sub art. 670 c.p.p.], quale situazione giuridica "intermedia" tra il momento dell'astratta "esecutività" e il momento della concreta "esecuzione".
II. Forza e potere esecutivi.
L'art. 650 comma 1 aggancia l'esecutività ai provvedimenti giurisdizionali irrevocabili: attraverso l'esecutività avviene la trasformazione della verità di fatto, condensata nel provvedimento giurisdizionale irrevocabile, nella verità di diritto del giudicato.
Sotto questo aspetto, considerando il dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, l'esecutività si configura come situazione che consente la transizione dal piano giuridico astratto dell'attuabilità, al piano giuridico concreto della materiale realizzazione del comando giurisdizionale.
Le modificazioni del mondo reale, prodotte dall'attività di esecuzione, rappresentano una sorta di traduzione in realtà effettiva delle previsioni sino a quel momento astratte dei provvedimenti giurisdizionali irrevocabili.
In sostanza, l'esecutività è il presupposto del potere esecutivo, inteso come potere di attuazione reale e pratica della verità di diritto sancita dal giudicato.
Con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in giudizio, il dovere di verità proprio della fase di cognizione si trasforma in potere di verità proprio della fase dell'esecuzione.
In questa prospettiva si realizza il ribaltamento dello schema tradizionale tipico del processo di cognizione del "potere-dovere" che si trasforma nello schema alternativo del "dovere-potere": dall'esercizio della facoltà di accertamento basata sul libero apprezzamento delle risultanze probatorie nel rispetto delle regole di metodo previste dalla legge (potere-dovere, proprio del processo di cognizione) si passa all'attuazione della verità di diritto, condensata nel giudicato, mediante l'esercizio di attività coercitive o direttamente modificative della realtà esterna (dovere-potere proprio della fase dell'esecuzione) [sulle situazioni giuridiche di "potere" e "dovere", cfr. KELSEN (10) 95; CONSO (3) 131; CORDERO; 14].
Così, mentre il giudicato evoca un dovere, legato al carattere cogente della verità "imposta" ai consociati in quanto contenuta nella sentenza divenuta definitiva, l'esecuzione rimanda ad un potere riconducibile all'attuazione pratica della verità sancita dal giudicato.
Nella fase di cognizione l'accertamento dei fatti processualmente rilevanti e la valutazione delle prove acquisite seguono i percorsi del libero convincimento, con le limitazioni imposte dalla legge ("potere" di ricerca della verità; "dovere" di osservare determinate regole che indicano il metodo della ricerca e i criteri di valutazione delle prove acquisite). In fase di esecuzione, invece, si parte dal "dovere" di realizzazione della verità contenuta nella sentenza definitiva, per giungere al "potere" di attuazione pratica di tale verità che, inevitabilmente, tiene conto degli eventi successivi alla formazione del giudicato [cfr. LORUSSO (11) 70].
Anche sotto questo aspetto si coglie il nodo problematico della transizione, che non può avvenire senza significative trasformazioni, del giudicato nella fase dell'esecuzione.
III. Il titolo esecutivo nel passaggio dall'esecutività alla esecutorietà.
Rimanendo sul piano descrittivo delle situazioni giuridiche che si realizzano al momento della formazione del titolo esecutivo, si può prendere in considerazione una distinzione concettuale molto chiara tra provvedimento "esecutivo" e provvedimento "eseguibile" o "esecutorio".
Queste due nozioni indicano momenti diversi del percorso esecutivo: la prima allude alla "potenzialità" esecutiva che costituisce l'effetto immediato del maturare di determinate situazioni processuali (ad es. l'irrevocabilità della sentenza ex art. 650 c.p.p.); la seconda allude alla "realtà" esecutiva, quale effetto immediato scaturente dalla formazione del titolo esecutivo.
In altri termini, il provvedimento, divenuto "esecutivo" per il verificarsi di determinati presupposti processuali, non è concretamente "eseguibile" o "esecutorio" finché non si siano verificate determinate situazioni processuali.
L' "esecutività" può quindi essere definita come "idoneità all'esecuzione", mentre l' "eseguibilità" o "esecutorietà" come la condizione immediatamente preliminare all'"esecuzione" la quale, a sua volta, indica l'effettiva attuazione pratica del comando contenuto nel provvedimento giudiziario.
Come si vede, il percorso esecutivo è giuridicamente rappresentabile come un procedimento costituito da tre fasi: l' "esecutività", l'"eseguibilità" o "esecutorietà", l' "esecuzione" [GAITO (8) 95; SAMMARCO, Il controllo del giudice dell'esecuzione sul titolo, in SPANGHER Trattato, VI, 186].
Il titolo esecutivo si colloca in questo schema articolato di nessi processuali, come situazione giuridica intermedia e necessaria per lo sviluppo del procedimento esecutivo.
Infatti, solo quando il titolo giuridico è formato il provvedimento, fino a questo momento soltanto "esecutivo", diviene "eseguibile" o "esecutorio" e può perciò essere posto in effettiva "esecuzione".
Un perfetto esempio di questo schema si ha considerando la sentenza di condanna, che subisce le seguenti trasformazioni: inizialmente "esecutiva", quando si realizzano i presupposti indicati negli artt. 648 e 650; successivamente, "eseguibile" o "esecutoria", quando, a norma degli artt. 656 e ss., il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione esecutiva emettendo l'apposito ordine di esecuzione ed infine in "esecuzione" quando si attua in concreto il trattamento sanzionatorio disposto nel provvedimento, secondo le regole vigenti (ad esempio con riferimento alla pena detentiva, cfr. gli artt. 22 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 e 94 d.lg. 28 luglio 1989, n. 271).
Quando dunque si affronta il tema del controllo giurisdizionale del titolo esecutivo si deve necessariamente tenere conto della specifica collocazione procedimentale del titolo stesso (che, a sua volta, costituisce un sub procedimento) per poter comprendere quali possano essere le conseguenze delle eventuali pronunce giurisdizionali che ne dovessero dichiarare l'invalidità o l'inefficacia.
Occorre tuttavia stabilire se il titolo esecutivo costituisca fase necessaria ed imprescindibile del procedimento esecutivo o se sia eventuale e legata esclusivamente alle previsioni dell'art. 670 e alle altre previsioni coerenti o coordinate con queste.
In effetti, il problema si pone perché la nozione di "titolo esecutivo" è prevista espressamente solo con riferimento alla situazione successiva alla pronuncia della sentenza definitiva, come si desume dalla lettura dell'art. 670 che si riferisce al tema dell'impugnazione tardiva e della restituzione in termini per proporre impugnazione.
E' però evidente che, indipendentemente dalle classificazioni nominalistiche, il momento del passaggio, da un fase di mera potenzialità esecutiva, all'esecuzione in atto, costituisce una realtà concettuale innegabile dalla quale non si può prescindere ogni qualvolta si prenda in considerazione il fenomeno esecutivo. E così anche quando, ad esempio, venga emessa un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, deve essere preliminarmente accertato, dagli organi competenti all'esecuzione, che sia effettivamente sussistente la situazione che sul piano dell'apparenza giuridica renda operativo il provvedimento emesso.
Dunque, a livello concettuale, deve necessariamente esistere una situazione intermedia che lega il provvedimento emesso alla sua effettiva esecuzione.
Questa situazione è appunto quella espressamente menzionata come "titolo esecutivo" nell'art. 670 con riferimento alla sentenza, ma non certamente caratteristica esclusiva di tale provvedimento: semplicemente, è il legislatore che, proprio per l'importanza del provvedimento e delle conseguenze che da esso discendono, ha ritenuto di fornire, per la sola sentenza, un'indicazione precisa che, quanto meno a livello nominalistico, potesse scandire il momento fondamentale dell'esecuzione penale. È stata così coniata l'espressione di "titolo esecutivo", con evidente richiamo alle analoghe situazioni nel campo della procedura civile [DALIA, FERRAIOLI MDPP7; 859; DEAN (5) 82; CORBI, NUZZO (4) 87; CORBI; 73; DI RONZA; 118; SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALA' DirPP 583.].
La nozione di "titolo esecutivo" è dunque generalizzabile ed in questo senso deve necessariamente essere inquadrata.
Si può, quindi, considerare in generale il fenomeno esecutivo, come scandito nei tre momenti sopra indicati, dell'"esecutività", dell' "eseguibilità" o "esecutorietà" e dell' "esecuzione".
Si possono così inquadrare i tre momenti menzionati: l' "esecutività" è il presupposto del titolo esecutivo; l' "eseguibilità" o "esecutorietà" ne è il contenuto; l' "esecuzione" ne è l'attuazione pratica.
Ponendo in generale il problema dei possibili vizi che incidono sui tre aspetti del procedimento esecutivo, si osserva che i vizi degli elementi che ne costituiscono il presupposto colpiscono il titolo stesso, che risultando in via derivata invalido, in quanto privato ex post delle sue condizioni di efficacia [sul concetto di inefficacia come conseguenza dell'invalidità, cfr. CAMMARATA (1) 251; CONSO (2) 1; FALZEA (6) 432; ID (7) 901], finisce per essere inefficace ab origine, come se non fosse mai stato emesso. I vizi degli elementi che costituiscono il contenuto del titolo, colpiscono, invece, in via diretta il titolo che deve essere eseguito e che deve essere sostituito da un nuovo titolo provvisto dei suoi requisiti di "eseguibilità" o "esecutorietà". Infine, i vizi che attengono alla fase di attuazione pratica del titolo inibiscono semplicemente l'esecuzione del titolo, che può avere luogo non appena siano attuate o ripristinate le modalità di esecuzione previste dalla legge; naturalmente, si fa riferimento a quest'ultima fase per quanto riguarda tutte quelle situazioni di "modifica" del titolo esecutivo caratterizzate dalla sostituzione delle modalità originarie di esecuzione con modalità diverse, secondo, ovviamente, le specifiche previsioni normative (si pensi, ad esempio, alle misure alternative alla detenzione che, sotto questo aspetto, non sono altro che modalità diverse di esecuzione del titolo).
IV. Esecutività della sentenza di non luogo a procedere.
La regola si pone come eccezionale, rispetto al disposto del comma 1 che, come si è detto, aggancia l'esecutività all'irrevocabilità; in questo caso, una sentenza che non può mai essere "irrevocabile, perché è, invece, "revocabile" (cfr. supra, sub art. 648), diventa "esecutiva", nonostante la "revocabilità".
In coerenza con il disposto del comma 1 dell'art. 648 comma 1 c.p.p., la forza esecutiva della sentenza di non luogo a procedere, si realizza, comunque, quando "non è più soggetta ad impugnazione".
Considerata l'esecutività "anticipata", ex art. 300 comma 1, per tutte le misure cautelari che perdono immediatamente efficacia quando per il fatto per il quale sono state applicate è stata disposta l'archiviazione o pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, l'eseguibilità "residua" di tale provvedimento è da intendersi riferita alle sole misure di sicurezza, eventualmente disposte con tale sentenza, ed eseguibili fino a dopo la scadenza dei termini o l'esaurimento, dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
In ogni caso, il comma 2 dell'art. 650, sia pure dettato per una ipotesi molto specifica e residuale, risulta interessante in quanto costituisce una chiara esemplificazione normativa della pur sempre possibile "disgiunzione", tra "irrevocabilità" ed esecutività della sentenza; il che dunque dimostra, ancora una volta, che la nozione di "esecutività", non è né giuridicamente, né logicamente, legata al concetto di "definitività/irrevocabilità" quale espressione della verità fissa e immodificabile del giudicato.
Ritornando allora alle precedenti riflessioni sulla validità dei presupposti dell'esecutività della sentenza definitiva che dimostrano l'irragionevolezza del giudicato, quando, inteso in senso rigido, si contrappone ad ogni modifica del titolo esecutivo "ingiusto" (scaturito, cioè, come si è detto – vedi supra – da una vicenda processuale realizzatasi in violazione delle regole del "giusto processo"), si può così affermare che, al di là dei sopra menzionati tentativi interpretativi di superamento della nozione antistorica di verità processuale assoluta e sottratta al decorso del tempo, la soluzione che appare semplice e quindi agevolmente percorribile non può che essere quella dell'autonomizzazione dell'"esecutività" che non avendo alcun bisogno (ovviamente in senso giuridico) del "giudicato" (del quale, dunque, in linea teorica, ma in chiave logico giuridica ineccepibile, si potrebbe "fare a meno"), può senz'altro costituire l'unico referente giuridico, sia delle situazioni "patologiche" mai sanate nel corso della vicenda processuale, sia delle diverse situazioni verificatesi post rem judicatam, che dovrebbero per evidenti ragioni di "giustizia", richiedere un intervento della giurisdizione esecutiva.
Bibliografia:
(1) CAMMARATA, Il significato e la funzione del fatto nell'esperienza giuridica, in ID., Formalismo e sapere giuridico, Milano 1963, 251; (2) CONSO, Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali, Milano 1972; (3) CONSO, I fatti giuridici processuali, Milano 1982; (4) CORBI, NUZZO, Guida pratica alla procedura penale, Torino 2003 (5) DEAN, Ideologie e modelli dell'esecuzione penale, Torino 2004; (6) FALZEA, Efficacia giuridica, in EdD., XIV, Milano 1965, 432; (7) ID., Rilevanza giuridica, in EdD, XXVIII, Milano 1989, 901; (8) GAITO, In tema di irrevocabilità ed esecutività della sentenza penale, in Gproc, 1990, 95; (9) GREVI, Alla ricerca di un processo penale giusto, Milano 2000; (10) KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino 1990; (11) LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva, Milano 2002
Pubblicato da Angelo Alessandro Sammarco i