[5] Cfr. DEAN, Ideologie e modelli, cit.,  1 ss.

 

[6] Su questo punto specifico, cfr. GAITO, RANALDI, Esecuzione, 2005, cit.,  1 ss.

 

[7] Il problema è esaminato da DEAN, Ideologie e modelli, cit.,  82 ss.

 

[8] Si tratta di un problema che concerne l'imparzialità del giudice; sul punto, cfr. SAMMARCO, La neutralità del giudice, cit.,  97 ss.

 

[9] Con specifico riferimento alla terzietà, cfr. DEAN, I requisiti di terzietà ed imparzialità, cit.,  172 ss.; SAMMARCO, La neutralità del giudice, cit.,  117 ss.

 

[10] Perplessità sulla legittimità costituzionale dell'attuale disciplina del procedimento di esecuzione, sono espresse anche da DEAN, Ideologie e modelli, cit.,  95 ss.

 

[11] Cfr. CORBI, L'esecuzione nel processo penale, cit., 186; DALIA, FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, cit. 860; DEAN, Ideologie e modelli dell'esecuzione penale, cit., 11; GAITO, RANALDI, Esecuzione penale, cit., 9; GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale, cit., 64; TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 811

 

[12] Cfr. CORBI, L'esecuzione nel processo penale, cit., 181

 

[13] Cfr. per analoghe perplessità manifestate sul punto, DEAN, Ideologie e modelli dell'esecuzione penale, cit., 11; GAITO, RANALDI, Esecuzione penale, cit., 9; MIELE, Appunti per una illustrazione dell'esecuzione nel nuovo codice di procedura penale, in Giust. pen., 1990, III, 636. La Cassazione ha escluso persino la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità degli artt. 34 e 665 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 Cost., sulla base dell'argomento formalistico e non calibrato sull'effettiva gamma dei poteri del giudice dell'esecuzione e della giurisdizione esecutiva, secondo cui l'esistenza di un invalicabile giudicato sul merito del giudizio di cognizione impedirebbe, al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di giudice dell'esecuzione (persino se si trattasse della stessa persona fisica, che avesse in precedenza svolto le funzioni di giudice della cognizione, di assumere valutazioni differenti da quelle già espresse in sede di  giudizio di cognizione; non è stato comunque affrontato il problema in relazione all'art. 111 Cost. che prevede il principio di imparzialità del giudice, proprio quello manifestamente derogato dall'art. 665 c.p.p.: cfr. Cass. pen., 2-03-04, Rabih, in Cass. pen., 2005, 9; Cass. pen., 22-11-02, Varallo, in Guida d., 2003, n. 15, 92; Cass. pen., 25-03-96, Lembi, in Cass. pen., 1997, 1425; in un'isolata pronuncia della stessa Cassazione si segnala l'impossibilità di assegnazione delle funzioni di giudice dell'esecuzione alla stessa persona fisica che abbia in precedenza svolto le funzioni di giudice della cognizione: Cass. pen., 5-12-96, Angelucci, in Giur. it., 1996, II, 454, con nota adesiva di GAITO

 

[14] Cfr. GAITO, Esecuzione, cit., 928

 

[15] Sul procedimento di esecuzione, cfr. CORBI, L'esecuzione penale, cit., 201; CORDERO, Procedura penale, cit., 1160; DALIA, FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, cit., 870; DEAN, Ideologie e modelli dell'esecuzione penale, cit., 107; DI CHIARA Il contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, 318; DI RONZA, Manuale di diritto dell'esecuzione penale, cit., 352; GAITO, RANALDI, Esecuzione penale, cit., 7; TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 812

 

[16] Cfr. Cass. pen., 20-12-90, Palamara, in Cass. pen., 1992, 1537; Cass. pen., 13-11-92, Plebani, in Cass. pen., 1994, 2125

 

[17] Cfr. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., 328; GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale, cit., 73

 

[18] Si è sottolineato in giurisprudenza che, secondo le regole generali, il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di procedimento di esecuzione esplica l'effetto di sospendere, ex art. 588 comma 1 c.p.p., l'esecuzione del provvedimento fino alla conclusione del giudizio di cassazione, cfr. Cass. pen., 5-07-1994, Bamundo, in Cass. pen., 1995, 2204

 

[19] Cfr. Cass. pen. 4-01-00, Rotondi, in CED, n. 197519

 

[20] Tenuto anche conto del disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.p., secondo cui il giudice assume le prove in sede di incidente di esecuzione senza particolari formalità; cfr. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., 334; GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale, cit., 77

 

[21] In tal senso, cfr. CIANI, Sub art. 666, in Codice di procedura penale annotato con giurisprudenza, coordinato da LATTANZI, Milano, 2005, 311; GAITO, RANALDI, Esecuzione, cit., 195

 

[22] Cfr. Cass. pen., 15-02-00, Sinibaldi, in CED, n. 215997; Cass. pen., 5-04-96, De Fazio, in Cass. pen., 1997, 1418