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Assicurazione
Assicurazione
Ho chiesto chiarimenti al mio assicuratore sulla mia polizza di responsabilità civile e mi è stato risposto che quel contratto copre tutto! Posso stare tranquillo?
Assolutamente no.
L'approccio di chi presenta un contratto assicurativo di responsabilità ( ma la regola vale per ogni polizza e direi per ogni contratto) proponendo una generica onnicomprensiva copertura sembra del tutto da respingere.
Una polizza assicurativa è un contratto che prevede, a fronte del pagamento di un premio, l'assunzione di un obbligo di determinate prestazioni a carico dell'Assicuratore nel caso si verifichi un evento, futuro ed incerto, che viene chiamato sinistro.
Questa garanzia può avere, come è logico, contenuto molto vario e potrà essere più o meno in grado di coprire i rischi che il cliente intende garantire; ma nessuna polizza è in grado di garantire tutto.
Persino le polizze più generiche, quali per esempio le cosiddette polizze del capo famiglia, che coprono la generica responsabilità civile di un soggetto, ed in genere dei suoi famigliari conviventi, prevedono una serie di esclusioni che è bene conoscere e che è doveroso per l'assicuratore spiegare nel dettaglio al cliente.
A titolo esemplificativo ricordiamo che tali polizze, nella maggior parte dei casi, escludono ogni attività professionale, escludono i beni in custodia o in consegna all'assicurato ( per cui p. es. non saranno coperti i danni causati a mobili contenuti in una camera d'albergo, in quanto consegnata e custodita dal cliente), ed escludono i danni riportati da ascendenti e discendenti delle persone assicurate (nb. non del solo contraente), sicchè non copriranno i danni causati dal nonno ai nipotini o quelli provocati alla suocera (ma questi ultimi saranno involontari?).
A maggior ragione poi, se i rischi assicurati sono di carattere più specifico, quali la resp. civile di un professionista o quella di un artigiano, è logico che la gamma possibile di garanzie che possono essere offerte ai clienti varia molto in funzione delle richieste degli stessi ed, ovviamente, del prezzo.
In sostanza è quindi essenziale chiedere ed ottenere oltre al foglio in cui sono riportati i dati essenziali del contratto (c.d. scheda di polizza) anche le condizioni generali di assicurazione, in genere contenute in un libretto a parte, e verificare con l'agente di fiducia ciò che rientra in garanzia e ciò che ne resta fuori.
La disponibilità dell'assicuratore ad entrare nei dettagli spiegando compiutamente le singole garanzie sarà una valida riprova della affidabilità dell'agente con cui si sta parlando.
Devo fare lavori di ristrutturazione in casa, come posso garantirmi al meglio? In caso di danni entro quanto tempo posso denunciare il fatto all'assicurazione? E per i danni che l'altro vicino mi ha fatto quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?
In caso di lavori di ristrutturazione di un immobile, previo ovviamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni previste dalla legge e diversi a seconda del tipo di lavori, delle zone dove si opera e di mille altri fattori, sotto l'aspetto assicurativo occorre fare alcune distinzioni.
Se l'attività verrà svolta direttamente dal proprietario ( cosiddetti lavori in economia) è molto difficile trovare un assicuratore disposto a coprire il rischio. Alcuni contratti prevedono a volte il rischio della committenza dei lavori (cioè se il proprietario seleziona per l'esecuzione dei lavori una ditta inaffidabile o non all'altezza del tipo di lavori da svolgere) ma sempre escludendo la risarcibilità nel caso in cui il proprietario assuma anche la funzione di direttore dei lavori.
In questi casi infatti le compagnie non ritengono di potersi assumere il rischio, che può diventare anche molto pesante, di attività potenzialmente molto pericolose, svolte da soggetti non professionisti.
Se invece i lavori sono svolti da un'impresa, uno degli elementi da mettere senz'altro in conto al momento della scelta è quello della presenza di una valida copertura assicurativa stipulata dall'impresa stessa. Sarà opportuno richiedere copia della polizza, valutare le eventuali esclusioni (tipica e importante quella della esclusione dei danni provocati da bagnamenti o altri fenomeni atmosferici che in casi di lavori che riguardino la copertura - tetto, impermeabilizzazioni ecc. può diventare molto pesante), e cercare di individuare se il contratto è adeguato alla "struttura" dell'impresa stessa. Ad esempio alcuni contratti sono basati sul numero dei dipendenti dell'impresa, se vediamo che 3 operai lavorano al nostro cantiere e la polizza fa riferimento ad una ditta di soli 2 soci è bene dubitare e chiedere chiarimenti.
E' pur vero che in caso di non copertura continua a rispondere l'impresa direttamente, ma, certo, è preferibile avere la presenza di un assicuratore alle spalle che gestisca e possibilmente liquidi i danni accertati.
Quanto ai tempi occorre precisare che il diritto di presentare una denuncia si prescrive in un anno dal momento in cui si riceva una richiesta di risarcimento (Art. 2952 III co. C.C.). I contratti, abitualmente, richiedono agli assicurati termini in genere ben più brevi (7 - 10 giorni dai fatti, o a volte - il più presto possibile). Tali termini però non possono essere considerati come termini di decadenza, anche se, in caso di pregiudizio legato ad una denuncia colposamente ritardata, l'assicuratore potrebbe invocare una riduzione se non in certi casi l'esclusione del risarcimento (si pensi al caso in cui ogni traccia del sinistro e delle sue cause siano cancellate e l'assicuratore non possa accertare il fatto se il sinistro reintri o meno nelle garanzie).
Infine , per i danni subiti da terzi il termini entro cui chiedere i danni è di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art 2947 Cod.Civ.)
Il mio appartamento è in condominio e il condominio ha una polizza. A che mi serve allora la polizza sul mio appartamento che l'assicuratore cerca di vendermi?
In effetti, a prima vista, parrebbe del tutto superfluo assicurare nuovamente ciò che è gia assicurato. Ed in effetti è così a condizione che la polizza condominilale copra effettivamente i rischi che ci interessano.
Spesso, infatti, potrebbero esserci delle esclusioni, che potrebbero far ricadere su di noi una parte dei danni in caso di sinistro. Occorrerà quindi stabilire se non convenga assicurare questa parte di rischi con polizza personale.
Tipico è il caso dei danni da ricerca e riparazione del guasto che in molte polizze condominiali (chiamate "Globale fabbricati") sono spesso escluse o soggette a franchigie o scoperti anche importanti (es. 1000.00 Euro). In alcuni casi potrebbe quindi essere utile avere una polizza personale, ad integrazione di quella comune che vada a coprire quel tipo di danni.
Ancora, può capitare, specialmente se la polizza condominiale è un pò datata, che i valori assicurati non siano più idonei a coprire tutto il valore dell'immobile, il chè potrebbe portare l'assicuratore del condominio a ridurre gli indennizzi in misura proporzionale lasciando a carico dei condòmini quote di danno; anche in questo caso avere una polizza integrativa può tenerci del tutto indenni.
In sostanza si tratta di informarsi sulle polizze condominiali e sui loro limiti, poi valutare rischi e benefici di una eventuale integrazione.
Ho una vecchia polizza, stipulata da oltre 5 anni, della quale mi vorrei liberare, ma il mio assicuratore invoca la durata decennale del contratto, sono costretto a a pagare gli anni restanti? E al momento della disdetta, quali formalità devo rispettare?
In caso di contratti assicurativi con durata superiore all'anno l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, purchè invii preavviso scritto e con data provabile almeno 60 gg prima della scadenza in questione.
La disciplina indicata è quella disposta dalla nuova formulazione dell'Art 1899 del Codice Civile, come modificata dal Decreto Legge n7 del 31/01/2007, che precisa inoltre che eventuali clausole difformi da tale disciplina sono nulle.
Ciò però vale per le polizze che decorrono da data successiva all'entrata in vigore del decreto. Per le polizze precedenti il Legislatore ha introdotto una norma transitoria che stabilisce che la facoltà di disdetta annuale possa essere esercitata a patto che il contratto abbia avuto almeno 3 anni di vita, cioè che vi sia stato il pagamento di almeno 3 annualità di premio.
Questa disposizione fa inoltre venire meno quanto prevedeva il precedente testo dell'articolo 1899 a proposito del tacito rinnovo dei contratti pluriennali.
Questi potevano, se non diversamente stabilito, rinnovarsi anche tacitamente, ma per periodi non superiori a due anni. Oggi, decorsi i primi 3 anni, è quindi possibile, , ad ogni scadenza annuale , inviare con l'indicato preavviso di 60 giorni, una disdetta ed uscire dal contratto.
Ho una polizza malattie per la quale, all'atto della stipula ho compilato, senza troppa attenzione un questionario relativo alle mia condizioni di salute. Ora dovendomi ricoverare non vorrei vedermi contestare alcune piccole omissioni, che peso possono avere le mie dimenticanze?
Tutti i contratti assicurativi si basano sul principio che il rischio che si intende assicurare sia correttamente conosciuto dall'assicuratore; per questo alla stipula della polizza vengono poste al potenziale assicurato alcune domande, con lo scopo di inquadrare al meglio la fattispecie che si intende garantire.
Va da sè che una errata rappresentazione del rischio, se dovuta a comportamenti colposi, o peggio dolosi, dell'assicurato è sanzionata dall'Ordinamento con una serie di conseguenze più o meno drastiche in funzione di quanto le errate informazioni hanno portato ad una rappresentazione distante dal vero.
Di questa materia si occupano gli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.
Se le dichiarazioni inesatte o reticenti dipendono da dolo (volontà) o colpa grave (cioè si è taciuto qualcosa che non si poteva non ricordare con minima attenzione - ad esempio un diabetico insulino dipendente che "scordi" di indicare la sua malattia) il vizio può portare all'annullamento del contratto se l'assicuratore è in grado di dimostrare (prova non sempre facile) che non avrebbe dato il consenso al contratto o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto la realtà delle cose.
Tale annullamento, però, deve essere invocato entro 3 mesi da quando l'assicuratore è venuto a conoscere il reale stato del rischio, se non lo fa mantiene il rischio a proprio carico e non potrà più contestare il contratto nella sua validità.
Ciò significa che, per restare all'esempio, se l'assicuratore rileva, da certificazioni, cartelle cliniche o in altro modo che una persona diabetica ha sottaciuto la malattia, potrà entro 3 mesi impugnare il contratto ad ottenerne l'annullamento, laddove dimostri che tale reticenza è stata dolosa o gravemente colposa e determinante sul consenso, ma trascorso tale periodo dovrà mantenere assicurato il soggetto in questione.
Salvo ovviamente, se il contratto lo consente, contestare la preesistenza di quella specifica malattia.
Di contro però ciò significa anche che se il contratto è annullabile e l'impugnazione avviene nei termini, l'assicuratore potrà validamente, contestando il contratto nella sua interezza, contestare anche sinistri riguardanti circostanze (malattie) che nulla hanno a che fare con ciò che è stato sottaciuto.
Inoltre, nonostante il contratto venga annullato l'assicuratore mantiene il diritto ai premi relativi ai periodi di assicurazione trascorsi e a quello del periodo in cui chiede l'annullamento, e comunque al premio del primo anno.
Naturalmente, se il contratto riguarda più persone ed il vizio attiene ad una sola il contatto continuerà a valere per le altre.
Meno gravi le conseguenze in caso di reticenza o inesattezza senza dolo o colpa grave.
In questo caso, e sempre sul presupposto che le inesattezze siano rilevanti ai fini del consenso, l'assicuratore può entro 3 mesi recedere dal contratto. Se, prima che il vizio sia rilevato avviene un sinistro, l'assicuratore può ridurre l'indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta situazione del rischio.
Per concludere, quindi, occorre compilare con attenzione i questionari che vengono proposti indicando tutte le circostanze che possono in modo significativo incidere sul rischio.
Eventuali dimenticanze di poco conto non avranno conseguenze, ma se dovessero emergere reticenze più gravi occorre ricordare che l'assicuratore non ha che 3 mesi per la contestazione dell'intero contratto, a comunque a condizione che dimostri i due requisiti fondamentali del dolo o colpa grave e delle rilevanza della circostanza ai fini del consenso.
Ho fatto un incidente con l'automezzo di un caro amico; pur avendo ragione, ho anticipato il costo del carrozziere. Ora il mio amico si rifiuta di richiedere all'assicurazione il risarcimento del danno. Posso agire direttamente contro l'assicurazione o devo richiedere il pagamento al mio amico?
Di norma chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno stesso (art. 2043 c.c.). Tuttavia, nel caso in esame, si deve applicare la normativa inerente il risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale. Generalmente, la legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento dei danni (ovvero il potere di poter chiedere il risarcimento stesso all'assicurazione dell'automezzo) spetta al proprietario dell'automezzo e non al suo conducente; tuttavia, recentemente, la Suprema Corte è intervenuta sul punto ed ha stabilito che è legittima la richiesta di risarcimento dei danni, subiti ad un autoveicolo, a causa di sinistro stradale, proposta da un soggetto terzo rispetto all'effettivo proprietario del mezzo, a condizione che lo stesso terzo dimostri che i danni lamentati abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale.
In altre parole, colui che si trovava alla guida dell'automezzo (di cui non ne era il proprietario), potrebbe richiedere all'assicurazione il risarcimento dei danni fornendo tuttavia la prova che l'obbligazione di pagamento è stata adempiuta, in modo tale che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cassazione, Sez. III, sentenza 26.10.2009, n. 22602)
Ho subito un danno cadendo, alla guida della mia moto, a causa del fondo stradale dissestato (presenza di dislivello dell'asfalto) in seguito a lavori non segnalati. Mi è stato risposto che, siccome il sinistro è avvenuto di giorno e il dislivello risultava quindi visibile, non ho diritto al risarcimento. È vero?
La risposta che Le è stata fornita non è corretta. Infatti, la Cassazione, in una recente pronuncia (Sez. III, 26/10/2009, n. 22604), ha affermato che è risarcibile il danno subito dal centauro, caduto dalla moto a causa di un dislivello del manto stradale, a causa di lavori non segnalati, nonostante l'incidente sia avvenuto di giorno e con asfalto ben visibile.
Infatti, argomenta la Corte, sussiste il legittimo affidamento in capo all'utente della strada che un manto stradale, non indicato come dissestato da apposito segnale di pericolo, si regolare, legittimo affidamento corroborato in ogni caso dall'assenza della prescritta segnaletica di lavori in corso.