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Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri-
Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri-
Avv. Michele Di Iesu
Filodiritto.it
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. L'elemento soggettivo 4. La condotta tipica 5. La consumazione. 6. Rapporti con altri reati.
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA
1. Inquadramento generale
La legge n. 125/08 non ha apportato modiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).
II. IL COMMENTO
1. L'interesse protetto
Il bene protetto è la fede pubblica così come gli altri reati in materia di falsità personale previsti dal capo IV del libro II del Codice Penale.
2. Il soggetto attivo
Trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
3. L'elemento soggettivo
L'elemento soggettivo è il dolo generico ossia la coscienza e volontà della condotta prevista dalla norma incriminatrice.
4. La condotta tipica
La clausola di riserva prevista dalla norma in questione "fuori dei casi indicati negli articoli precedenti" implica l'esclusione del concorso con i reati di cui agli articoli 494, 495 e 483 del Codice Penale, anche essi attinenti a false dichiarazioni. Di conseguenza non si applica tale norma quando ricorra uno dei reati anzidetti. Per la configurazione del reato in questione è necessario che la falsa dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia interrogato il soggetto agente in ordine alla identità o qualità propria o altrui. L'interrogazione può essere non solo verbale posto che ricomprende anche la compilazione di moduli o questionari predisposti dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio. Non assurge a rilevanza penale il silenzio o la dichiarazione spontanea. L'oggetto della falsa dichiarazione riguarda l'identità propria o altrui o le qualità personali. Rientrano nel concetto di identità quegli elementi volti a distinguere un soggetto da un altro (ad esempio i dati anagrafici), mentre rientrano nel concetto di altre qualità quelle che completano lo stato e l'identità della persona (professione, grado accademico, eccetera). La Suprema Corte ha stabilito che restano fuori dalla tutela penale "le richieste della autorità" su qualità personali non giustificate dall'esigenza della identificazione, ma rivolte ad altri fini" (Cassazione n. 6751/1984). La Corte di legittimità ha altresì affermato essere scriminata la condotta della prostituta che trovandosi in stato assoluto "di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a carie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari" (Cassazione penale n. 19225/2012).
5. La consumazione
Il reato si consuma al momento in cui viene resa la dichiarazione falsa ed il tentativo è ammissibile.
6. Rapporti con altri reati
La formulazione dell'articolo 495 del Codice Penale così come modificata dalla legge n. 125/2008 ha da subito posto il problema in ordine alla differenziazione con il reato di cui all'articolo 496 del Codice Penale, dapprima individuata nel mancato riferimento in quest'ultima fattispecie criminosa all'atto pubblico. Dato il carattere sussidiario della fattispecie prevista dall'articolo 496 si ritiene che gli elementi di differenziazione siano da individuarsi nella spontaneità della dichiarazione nel caso di cui all'articolo 495 e nella previsione nell'articolo 496 anche dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto a cui le dichiarazioni vengono rilasciate.
La Suprema Corte ha osservato come la modificazione della fattispecie prevista dall'articolo 495 del Codice Penale ha reso meno netta ed evidente la distinzione con la disposizione di cui all'articolo 496 del Codice Penale. Per i giudici di legittimità, invero, "le due fattispecie parrebbero, almeno in parte, sovrapponibili (in quanto il fatto che l'autore debba essere stato previamente interrogato sulle sue qualità dal pubblico ufficiale (presupposto tipizzato dall'art. 496 e di cui invece l'art. 495 non fa menzione anche nella nuova formulazione) non può considerarsi elemento specializzante idoneo a vanificare la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle due norme citate".
Secondo la Suprema Corte deve però escludersi che "il legislatore abbia inteso creare due fattispecie criminose sostanzialmente identiche nel precetto ma diverse nella sanzione, consentendo incongruenze applicative di non poco momento, come quella di rendere ora punibile un soggetto che renda false dichiarazioni in assenza di un previo interrogatorio, ai sensi della ritoccata, e più grave, fattispecie di cui all'art. 495, laddove prima della riforma non sarebbe stato sanzionato nemmeno alla stregua della norma sussidiaria di cui all'art. 496 c.p. Invero, a ben vedere, un elemento distintivo della fattispecie prevista dall'art. 495 c.p. si rinviene ancora nel verbo "attesta" seguito dall'avverbio "falsamente" che compaiono al primo comma, termini che non si rinvengono nel sussidiario art. 496 c.p.. Tale elemento, rapportato al mantenimento delle due aggravanti già contemplate nel secondo comma dell'art. 495 c.p., per l'ipotesi che la falsa dichiarazione sia commessa in atti dello stato civile (e dunque in tal caso il recepimento della dichiarazione nell'atto pubblico tornerebbe contraddittoriamente a segnare la tipicità della fattispecie) ovvero sia stata resa da un imputato o da un indagato all'autorità giudiziaria o abbia determinato una erronea iscrizione nel casellario giudiziale e tenuto conto del più grave trattamento sanzionatorio riservato dall'art. 495 c.p., implica necessariamente che tuttora, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'atto pubblico, qualora il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" (e cioè tese a garantire) il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona che, in quanto tali, siano destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle, debba continuare a trovare applicazione la norma incriminatrice di cui all'art. 495 c.p." (Cassazione n. 20045/2009). In ordine, invece, alla distinzione tra i reati di cui all'articolo 483 e 495 del Codice Penale e la fattispecie di cui all'articolo 567 e 495 del medesimo codice, la Cassazione ha precisato che il falso di cui all'articolo 483 è riferito a fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità (Cassazione n. 8996/1994) e che il reato di alterazione di stato di cui all'articolo 567, comma 2, si commette nella formazione dell'atto di nascita (Cassazione n. 5356 /2006).
III. Le questioni aperte
1. Falsa dichiarazione in ordine alla insussistenza di precedenti penali: quale reato?
La Suprema Corte ha affermato che integra il reato di cui all'articolo 496, la condotta di colui che falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al fine di conseguire il passaporto, dichiara di non avere precedenti penali in quanto in tal caso la dichiarazione del privato, ancorché preordinata ad avere un'autorizzazione amministrativa, non è destinata ad incidere direttamente o indirettamente anche sulla formazione di un atto pubblico (Cassazione n. 35447/2009). In senso contrario si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16772/2008 dove ha avuto modo di affermare che "la mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, della esistenza di precedenti penali da luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p., u.c. trattandosi di implicita falsa attestazione inerente una qualità del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all' art. 483 c.p. quanto di quello di cui all' art. 496".