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Armi
Armi
Esiste una distinzione tra coltelli e pugnali? Posso detenere un pugnale presso la mia abitazione?
Il coltello è un utensile creato dall'uomo per tagliare materiali non troppo duri mediante una lama fissata ad un manico. Si distingue in ciò da quelle armi bianche studiate per penetrare nel corpo umano, come il pugnale. Non è difficile dire se ci si trova di fronte ad uno strumento, solo occasionalmente atto ad offendere, oppure ad un'arma propria con funzione primaria di ledere la persona.
E' necessario precisarne le rispettive caratteristiche e la terminologia di base del coltello e del pugnale. Un coltello è composto da due parti fondamentali: il manico od impugnatura e la lama.
La lama è generalmente una striscia di acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su di un lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente. L'estremità del tagliente è detta filo, che può mancare in alcuni coltelli. Il lato opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto.
La lama può terminare in una punta, rettilinea o ricurva verso l'alto od il basso, od essere più o meno arrotondata oppure tronca.
I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati. Il principio generale è che i coltelli sono da considerare sempre strumenti atti ad offendere salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle della lama, dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla persona. Si presume quindi che un coltello sia uno strumento, salvo che particolari caratteristiche lo facciano identificare come arma propria. I coltelli possono essere detenuti tranquillamente presso la propria dimora o abitazione ma possono essere portati fuori dalla propria abitazione solo se sussiste un giustificato motivo. Al contrario dei pugnali che per essere detenuti necessitano della preventiva autorizzazione delle autorità competenti.
Il coltello a scatto è un’arma propria?
I Coltelli a scatto, a scrocco, a molletta sono qualificati come armi proprie. La Cassazione gli ha assimilati a dei pugnali pieghevoli veri e propri.
Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata, però, non potrebbe essere mai considerato un'arma per il fatto che la sua funzione non potrebbe essere altra che quella di un normale strumento da taglio e l'apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che una utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano. Si pensi ad esempio al marinaio che deve tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio. Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi i coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con una mano sola.
In troppe massime la Cassazione dimentica che ai fini della distinzione non hanno alcun rilievo l'insidiosità dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente la sua destinazione primaria: un bisturi è certamente studiato per penetrare nel corpo umano, è affilatissimo e pericoloso, ma è destinato ad un uso lecito. Del resto proprio non si comprende perché dovrebbe essere più pericoloso un coltello che si apre con una sola mano, rispetto ad un coltello a lama fissa portato alla cintura o sotto l'ascella in un fodero: entrambi, allo stesso identico modo, possono apparire inaspettatamente nella mano dell'avversario. Con circolare 559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha avvertito che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico.
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di coltello a serramanico cioè di un coltello avente nel manico una concavità destinata ad accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l'offesa, tra cui rientra il coltello c.d. a scatto o "molletta" (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).
Ho acquistato in Francia una bomboletta spray anti aggressione, posso utilizzarla in Italia per difesa personale?
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di contenitore spray di fabbricazione francese, recante la dicitura "SAM 7 anti agression, neutralisant, incapacitant", contenente gas atto alla difesa personale, liberamente vendibile in Francia ma vietato in Italia, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della propria abitazione é proibito senza giustificato motivo. Si riportano di seguito alcune sentenze di merito.
Tribunale di Sanremo, sent. 17/3/1997 n. 38/97
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta spray antiaggressione, marca Pozile, perché la stessa, potendo essere utilizzata indifferentemente per la difesa e per l'offesa, deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della propria abitazione é proibito senza giustificato motivo.
Pretore di Sanremo, sent. 29/11/1996 n. 472/96
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta di gas narcotizzante.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/10/1997 n. 383/97
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta spray di gas narcotizzante in quanto la stessa contiene un aggressivo chimico rilevante ai sensi dell'art. 10 L. 497/74 e quindi costituisce arma comune da sparo coma da classificazione riportata agli artt. 1 e 2 L. 110/75, secondo cui è tale, fra l'altro, l'arma ad emissione di gas.
Quando un’arma si definisce clandestina?
Sussiste il reato di porto di arma clandestina allorché tutti i numeri di matricola impressi sull'arma siano abrasi, essendo necessario che risultino del tutto compromesse le finalità di identificazione di cui all'art. 11 L. 110/75. Pertanto non può essere definita clandestina l'arma sotto le cui guanciole sia ancora integro il numero di matricola essendo stato abraso soltanto il numero di matricola posto nella parte scoperta dell'arma.
Si riportano di seguito alcune interessanti sentenze di merito.
Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
Nei reati in materia di armi clandestine la valutazione circa la sussistenza del dolo è particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi acquista un'arma, specie se ciò avviene presso soggetti diversi dalle armerie legalmente autorizzate, l'obbligo di controllare la presenza di tutti i prescritti dati identificativi, la cui violazione costituisce accettazione del rischio che l'arma acquistata sia clandestina, cosicchè il detentore di quest'ultima risponde del reato di cui all'art. 23 L. 110/75 quanto meno a titolo di dolo eventuale.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n. 362/02
La detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Concorrono i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo con quello di detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia detenuto un'unica arma priva di numero di matricola di cui non abbia fatto tempestiva denuncia.
In cosa consiste il fatto di lieve entità in materia di armi?
Il fatto di lieve entità in materia di armi è previsto dall'art. 5 della legge 895/67 il quale prevede una riduzione della pena in misura non eccedente i due terzi. I parametri oggettivi indicati dalla legge per ritenere applicabile l'attenuante di live entità sono la qualità e quantità delle armi.
Si riportano di seguito alcune sentenze di merito.
La detenzione di un fucile ad aria compressa "Diana" costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche dell'arma che comportano un'esigua potenzialità offensiva.
Tribunale di Sanremo, sent. 11/2/1992 n. 17/92
La detenzione di un fucile "Flobert" costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche tecniche e d'impiego dell'arma che comportano una non elevata potenzialità offensiva.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 18/9/1995 n. 197/95
La detenzione di un fucile da caccia, calibro 12, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la natura dell'arma e per le condizioni soggettive dell'imputato.
Tribunale di Sanremo, sent. 22/1/1998 n. 17/98
La detenzione di un fucile da caccia, calibro 16, e di 27 cartucce da caccia, parimenti calibro 16, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
Tribunale di Sanremo, sent. 26/5/1998 n. 148/98
La detenzione di due canne di fucile ad anima liscia costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 quando trattasi di parte di arma detenuta da cacciatore munito del relativo porto di fucile ed il fatto non appaia ricollegabile a vicende criminose.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n. 267/93
La detenzione di una pistola, calibro 6,35 (Browning's), costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la non elevata potenzialità dell'arma, in quanto di piccolo calibro.
Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/1992 n. 6/92
La detenzione di una pistola, calibro 22 (Drulov mod. 75), costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
Tribunale di Sanremo, sent. 28/9/1995 n. 152/95
La detenzione di una baionetta da guerra, di tre pallottole per esercitazioni da guerra e di un caricatore, ancorché armi e munizioni da guerra, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la modestia del fatto in sé e per la scarsa quantità e pericolosità delle armi e delle munizioni detenute illecitamente.
Tribunale di Sanremo, sent. 30/1/1996 n. 24/96
La detenzione di una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65, da considerarsi come mera arma comune da sparo e non già come arma tipo guerra, non costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la potenzialità offensiva dell'arma legata al funzionamento automatico.
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99
La detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Sono un appassionato di armi tipo guerra, è necessario ottenere una licenza al fine di realizzare un’attività commerciale in materia di armi da guerra? Potrei detenerle nella mia abitazione?
Prima dell'entrata in vigore della legge 110/1975 era consentito anche ai privati di ottenere la licenza di raccolta per armi da guerra e di alienarle da un privato all'altro. La nuova legge, invece, ha sostanzialmente modificato la precedente disciplina. A decorrere dal 06.05.1975 nessuna licenza di raccolta o detenzione di arma da guerra può essere rilasciata nei confronti dei privati. In merito alla semplice detenzione e possesso di tali armi, è fatto divieto assoluto. E' possibile, però, commercializzare armi comuni da sparo previo rilascio della licenza di competenza del Questore competente ( art. 13 t.u.p.s.). La detenzione, invece, è consentita previa denuncia da presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza ovvero, quando questa manchi, al comando dei Carabinieri (art. 38 t.u.p.s.).
Per stabilire, poi, se si tratti di arma tipo guerra o di arma comune da sparo (la cui definizione è fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una valutazione in concreto e non in astratto dell'arma attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo (Cass. 869/82 e 6945/90), di tal che un'arma deve essere qualificata "tipo guerra" non quando abbia caratteristiche genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo quando possa utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sia predisposto al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presenti caratteristiche balistiche o d'impiego identiche a quelle delle armi da guerra: per le pistole in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di individuazione delle armi tipo guerra non risiede nel loro funzionamento automatico o non automatico ma piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore alle esigenze della sola difesa personale che ne rende possibile la destinazione anche al moderno armamento bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra ma arma comune da sparo, con conseguente riduzione di un terzo della pena comminata per le armi tipo guerra).
G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99
Ho ricevuto a seguito di successione mortis causa un vecchio fucile da caccia, devo denunciarne la detenzione ?
L'obbligo della denuncia incombe anche su chi abbia ricevuto un'arma a seguito di eredità o donazione. La finalità perseguita con l'imposizione del dovere di ripetizione della denuncia di detenzione è quella di assicurare il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza di tutte le armi. Nessuna rilevanza può assumere la circostanza secondo la quale l'arma risultava in precedenza denunciata . L'asserita ignoranza dell'obbligo di denuncia di rinnovare la denuncia non potrebbe essere adottata dall'agente . Nel caso di comunione di massa ereditaria , qualora l'arma faccia parte di una massa ereditaria ancora incondivisa , l'obbligo della denuncia non spetta a tutti i coeredi ma soltanto al soggetto che potrebbe essere diverso dagli stessi eredi che materialmente ne ha la disponibilità per un periodo di tempo apprezzabile.
Il reato di detenzione di arma sussiste nei confronti di chi abbia omesso la denuncia dell'arma di cui sia venuto in possesso iure successionis, ancorchè il precedente possessore abbia presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuto nello stesso luogo (Cass. 24/12/1998 n. 13662). La norma incriminatrice è posta a presidio della possibilità dell'autorità di pubblica sicurezza di essere costantemente informata circa l'identità dei soggetti che hanno la disponibilità di armi da sparo e del luogo in cui le stesse sono custodite, per effettuare tempestivamente, se del caso, i necessari controlli.
Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Sono un’ appassionato di pesca e vorrei acquistare un’arma ad aria compressa ed equipaggiare la mia piccola imbarcazione con strumenti lanciarazzi, è necessaria una preventiva autorizzazione della competente autorità in merito alla detenzione e il porto?
Particolare disciplina è prevista con riferimento agli strumenti lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa destinate alla pesca. A seguito di previsione normativa, art. 2 3° comma della legge 11071975, gli strumenti lanciarazzi sono di regola equiparati alle armi comuni da sparo . In base, però , al successivo 5° comma , nel testo modificato dall'art. 1 2° comma della legge 36/1990 , le disposizioni del testo unico di P.S. e dl regolamento di esecuzione, relative alla detenzione e il porto, non si applicano non si applicano nei confronti degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamenti o quando sono detenuti per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. Tali strumenti non hanno quale destinazione naturale l'offesa alla persona .Con riferimento alla vendita di lanciarazzi nell'ambito dei porti , l'art. 5 della legge 533/1977 stabilisce che detta fornitura è assicurata senza le autorizzazioni prescritte per il commercio di armi ed esplosivi dai fornitori navali.
Posso portare fuori dalla mia abitazione una pistola giocattolo priva del tappo rosso? Cosa si intende per divieto di porto d’arma impropria senza giustificato motivo?
Occorre preliminarmente chiarire la distinzione tra armi proprie ed improprie. La qualifica di arma propria è attribuita solo alle armi da sparo ed agli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Sono armi improprie gli strumenti che, pur avendo una specifica destinazione, possono solo occasionalmente servire all'offesa della persona in riferimento alle loro caratteristiche strutturali e alle circostanze di tempo e di luogo. Per esigenza pubblica , le legge esige per il porto di armi proprie ed improprie al di fuori della propria abitazione venga limitato al massimo ed impone un divieto generale ma non assoluto. Per derogarvi, per le armi proprie, è necessario ottenere, ove sia consentito, apposita licenza, per le armi improprie, la deroga scatta caso per caso, in presenza di giustificati motivi. Un esempio pratico e dato dal porto di uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere è da ritenere giustificato nel caso di un camionista che asserisca di utilizzarlo per preparare dei semplici pasti. Nel caso di porto di armi giocattolo, si riporta l'interessante sentenza di merito.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n. 211/02
Non sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un'arma apparente priva del tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 L. 36/90, non può integrare né il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 né quello di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le c.d. armi proprie né essendo previsto il rilascio di licenza per l'uso e il porto dello stesso bene.
Si riportano ulteriori sentenze relative alla mancanza del giustificato motivo.
Tribunale di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball avente lunghezza di 80 cm.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/10/1996 n. 414/96
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/3/2000 n. 249/00
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una lametta.
Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 1/6/1996 n. 274/96
Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un piede di porco, da considerarsi arma impropria.
E’ possibile acquistare armi comuni da sparo per corrispondenza?
L'art. 17 della legge 18 aprile 110/1975 pone un generale divieto relativo alla compravendita di armi per corrispondenza. Il divieto ha ad oggetto non solo le tradizionali spedizioni tramite posta o corriere ma anche le più sofisticate forme di commercio per via telematica " on line". Non è vietata la promozione per corrispondenza attraverso invio di materiale pubblicitario quando poi l'acquisto faccia seguito preso i punti vendita. Il reato si perfeziona alla conclusione del contratto per corrispondenza non occorrendo che la prestazione contrattuale abbia poi esecuzione. Il divieto è applicabile anche alle armi ad aria compressa o gas compressi le quali sono assimilabili alle armi comuni da sparo. Nel caso in cui la cessione per corrispondenza sia consentita in quanto l'acquirente autorizzato in base a deroghe di legge generale o in forza di specifico provvedimento prefettizio, il venditore avrà l'obbligo di dare comunicazione della spedizione all'ufficio di P.S. territorialmente competente.
A chi devo rivolgermi per ottenere il porto di armi?
L'autorità competente è il prefetto ovvero il questore presso la provincia di residenza del richiedente. Il rilascio è subordinato all'accertamento con esito positivo di requisiti di capacità tecnica e delle condizioni di idoneità psicofisica, nonché l'assenza di requisiti soggettivi ostativi indicati nell'art. 43 t.u.p.s: condanna per particolari delitti che rendono dovuto il rifiuto di concedere la licenza; condanna riportata per qualsiasi altro delitto il cui rifiuto alla concessione sarebbe solo facoltativo. Ulteriori situazioni personali ostative al rilascio sono indicate nell'art. 11 t.u.p.s. Divieto di concessione è previsto per gli indiziati di appartenere ad associazione mafiose.