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Appalto
In che cosa consiste il contratto di appalto?
L'appalto è quel negozio con il quale un soggetto (comunemente definito committente) affida ad un altro soggetto (comunemente definito appaltatore) il compimento di un'opera ovvero l'esecuzione di un servizio.
Elemento caratterizzante dell'appalto è la gestione a rischio dell'appaltatore il quale si assume la responsabilità di eseguire l'opera, ovvero il servizio, organizzando tutti i mezzi all'uopo necessari.
Il committente, in genere, fornisce all'appaltatore un progetto, idoneamente dettagliato, al fine di consentire la realizzazione dell'opera.
Durante l'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di verificarne l'andamento. Il committente prima di accettare l'opera terminata, ha il diritto di collaudarla (art. 1665 c.c.).
L'appaltatore è tenuto per legge (art. 1667 e ss c.c.) a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera.
Si evidenzia che nel caso in cui l'appalto riguardi la costruzioni di edifici, qualora l'opera deperisca in tutto o parzialmente per cause ricollegabili a vizi del suolo o della costruzione ovvero presenti pericoli di rovina o gravi difetti, la responsabilità dell'appaltatore dura 10 anni decorrenti dal momento in cui l'opera è stata terminata, a condizione che sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).
L'appaltatore, qualora sia autorizzato dal committente, ha la facoltà di firmare contratti di subappalto. In tal caso il contratto di subappalto è del tutto distinto dal contratto principale. Nel subappalto, infatti, l'appaltatore diventa a sua volta committente.
Cosa significa che l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera si assume il rischio?
Il rischio che l'appaltatore si assume quando stipula un contratto di appalto non attiene all'aspetto tecnico-giuridico, ovvero ai casi fortuiti, ma riguarda il profilo strettamente economico.
Il rischio economico è insito nel contratto di appalto in quanto è impossibile stabilire preventivamente ed esattamente i costi relativi all'esecuzione dell'opera o alla fornitura del servizio.
L'appaltatore, nel caso di aumentata onerosità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'opera, non potrà interromperne l'esecuzione. L'interruzione dei lavori non è, altresì, giustificata nel caso in cui i costi per l'esecuzione dell'opera si riveleranno superiori del compenso originariamente pattuito.
L'importo del compenso potrà subire delle modifiche solo in presenza di determinate circostanze che importano una revisione dei prezzi (art. 1664 c.c.).
Vi sono dei casi in cui l'appaltatore può ritenersi esonerato da eventuali responsabilità inerenti all'esecuzione dell'opera commessagli?
L'autonomia dell'appaltatore è un connotato tipico del contratto di appalto. Qualora, durante l'esecuzione dell'opera, la direzione dei lavori sia riservata al committente, l'autonomia dell'appaltatore non viene annullata ma solo ridotta.
L'appaltatore è esonerato da eventuali responsabilità nel caso in cui agisca quale nudus minister: durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore è stato privato dal committente della libertà di decisione e di determinazione.
L'appaltatore assurge a nudus minister quando, eseguendo il progetto predisposto dal committente, si attiene alle istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico.
L'appaltatore soltanto in questa ultima ipotesi, ossia quando è un mero strumento nelle mani del committente, non risponde dei danni eventualmente cagionati.
Il difetto di costruzione disciplinato dall'art. 1669 c.c. in che cosa deve consistere?
Il difetto di costruzione, che in ragione dell'art. 1669 c.c. autorizza il committente ad attivare l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, può consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera.
Una siffatta alterazione, non dovendo necessariamente riguardare parti essenziali della costruzione (che in quanto tali ne comporterebbero la rovina o il pericolo di rovina), può afferire anche ad elementi accessori o secondari dell'opera che siano, però, in grado di consentire l'impiego duraturo della stessa. Gli elementi in questione potrebbero essere annoverati tra le condutture idriche, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento termico etc.
L'alterazione di tali elementi secondari può incidere negativamente ed in modo rilevante sulle modalità di godimento dell'immobile in questione.
Una simile connotazione del concetto di alterazione non è priva di rilevanza giuridica infatti a seconda del contenuto che si attribuisce alla stessa è possibile valersi della disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera) ovvero di quella dettata dall'art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili).
I vizi e le difformità dell'opera contemplati dalla norma di cui all'art. 1667 c.c., riguardando prevalentemente le divergenze dell'opera rispetto alle previsioni progettuali o al capitolato d'appalto, non devono necessariamente incidere in misura considerevole sull'efficienza e la durata dell'opera.
Gli ausiliari dell'appaltatore possono ottenere quanto di spettanza direttamente dal committente?
L'art 1676 c.c. recita testualmente "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
La noma giuridica contenuta nel testo dell'art. 1676 c.c. configura un'ipotesi di azione sostitutoria eccezionalmente concessa dal legislatore agli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
Il committente è tenuto a pagare gli ausiliari dell'appaltatore nei limiti di quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.
Il committente per essere legittimo destinatario della richiesta di cui all'art. 1676 c.c. deve risultare debitore dell'appaltatore per la causa specifica dell'esecuzione dell'opera o del servizio per il quale gli ausiliari hanno prestato la loro attività.
L'azione proposta ex art. 1676 c.c. non trova ostacolo neanche nel sopravvenuto fallimento dell'appaltatore, in quanto si tratta di azione diretta tra terzi rispetto al fallito e, quindi, non soggetta alla disciplina imposta dall'art. 52 L. Fallimentare che assoggetta alla regola della par condicio creditorum solo le azioni e i diritti contro il fallito.
Legittimati a proporre l'azione di cui all'art. 1676 c.c. sono solo coloro che hanno prestato la propria attività alle dipendenze dell'appaltatore.
Rimangono, quindi, esclusi il subappaltatore, il libero professionista o il prestatore d'opera.
Come si determina il corrispettivo per l'appaltatore se le parti non lo hanno indicato?
Nel caso che le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo nè abbiano stabilito il modo di determinarla, questa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Chi deve fornire la materia se le parti non hanno stabilito nulla in merito?
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Cosa succede al contratto di appalto se muore l'appaltatore?
Di regola il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto.