Informazioni di contenuto legale
- Dettagli
- Categoria: Informazioni di contenuto legale
- Visite: 5857
Adozione
Tipologia di adozioni
Il quadro normativo attuale vede:
a) l'adozione dei minori di età; b) l'adozione in casi particolari; c) l'adozione di persone maggiori di età; d) l'adozione internazionale; accanto a tali figure troviamo, inoltre, l'affidamento temporaneo dei minori.
Requisiti per poter adottare un minore
L'art. 6 della legge 184/83 stabilisce che l'adozione di un minore è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Limiti di età per l’adottato
No, l'adottato è un minore di qualsiasi età. Si prevede, tuttavia, che il minore adolescente debba essere ascoltato se ha compiuto 12 anni e che debba manifestare il proprio consenso all'adozione se ha compiuto 14 anni; tale consenso deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento.
Presupposto per adozione
Lo stato di abbandono. Il Tribunale per i minorenni dichiara infatti lo stato di adottabilità dei minori che si trovino in stato di abbandono (non dovuto a causa di forza maggiore di carattere transitorio) o perché i loro genitori sono ignoti o perché, benché noti, li lascino privi di assistenza morale e materiale. La situazione di abbandono sussiste anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare, ovvero siano in affidamento familiare (art. 8 L. 184/83 così come modificato dalla L. 149/2001).
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Presentazione domanda adozione minore
Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli, ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Iter dopo presentazione
Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali o alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzativa ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento (art. 22 della legge n. 184/83 così come modificato dalla L. 149/2001).
Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.
Adozione in casi particolari
I minori possono essere adottati anche: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Adottare un maggiorenne
Certamente, anche se tale tipo di adozione è permessa unicamente alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
Lo status di figlio adottivo si consegue per provvedimento del tribunale: è questo, per l'art. 313 c.c., che decide di far luogo o non far luogo all'adozione. Il consenso delle parti, che deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale e può essere revocato fino a quando il provvedimento non sia stato emanato, è un presupposto necessario del provvedimento.
L'adottato resta nella famiglia che era sua prima dell'adozione e vi conserva diritti e doveri; ma in più assume, rispetto all'adottante, una posizione analoga a quella del figlio legittimo: antepone al suo il cognome dell'adottante; se è stato adottato da due coniugi, aggiunge quello del marito. Tuttavia, mentre l'adottato, come il figlio legittimo, ha diritti di successione legale verso l'adottante, questi non ha diritti di successione legale verso l'adottato.
Adozione internazionale
L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese davanti alle autorità e alle leggi nazionali e internazionali vigenti.
In Italia l'adozione di minori stranieri è regolata dalla Legge n. 184/83 e dalla L. 476/98.
Incombenti dopo dichiarazione di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni.
Se idonea, la coppia deve necessariamente conferire ad uno degli Enti autorizzati l'incarico a curare la procedura di adozione nel paese di origine del bambino. Il periodo massimo di tempo entro cui la coppia deve affidare l'incarico all'ente è di quattro mesi. Gli unici intermediari formalmente riconosciuti, infatti, sono gli Enti autorizzati il cui elenco è controllato dalla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri