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17.Gen
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I conferimenti dei soci nelle Società di Capitali

 

Con la parola "conferimento" si indica l'apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale.

 Nella S.p.a. i conferimenti, secondo l'art. 2342 del codice civile, si devono fare in denaro, o in natura.

 Se i conferimenti sono in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente il versamento anche solo del 25% del conferimento.

 Questo non vale nei casi di S.p.a. unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al capitale sociale, per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale dove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico degli stessi.

 Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, ammessi per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, la la S.r.l.

 Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato se questo sembri utile o necessario.

 Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale, le azioni che corrispondono a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette a un regime speciale:

 chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati.

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