Datio in solutum

 di Leonardo Cipriano

La datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197, co. 1 c.c.) indica la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa.

 1. Natura giuridica

 2. Disciplina dell'istituto

 3. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante assegno

 Bibliografia

 1. Natura giuridica

 Principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, richiamato dall'art. 1197 c.c., è la necessaria identità tra prestazione eseguita dal debitore e prestazione dovuta in base al titolo da cui deriva il rapporto obbligatorio.

 Pertanto, alla stregua di tale principio il debitore non può liberarsi dal vincolo se non esegue esattamente la prestazione oggetto dell'obbligazione, salvo che il creditore non acconsenta a ricevere una prestazione diversa, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio interesse.

 

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