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Il contratto a favore di terzi
Il contratto a favore di terzi.
Concas Alessandra
Il contratto a favore di terzi ricorre quando una parte (lo stipulante) designa un terzo come avente diritto alla prestazione alla quale è obbligato il promittente.
E' disciplinato dall'articolo 1411 del codice civile rubricato "Del contratto a favore di terzi" che recita testualmente:
"E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse .
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare .
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto".