Cassazione-La Sesta Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al rapporto tra la sospensione necessaria e la sospensione facoltativa ed in particolare sottopone il seguente quesito: qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato può la sospensione necessaria venir meno per dar luogo ad una sospensione facoltativa? www.cortedicassazione.it
Covid-19, rigetto delle istanze istruttorie e fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta. Tribunale Bologna, 30 December 2020.- ilcaso.it
Iscrizione ipotecaria anteriore all’azione revocatoria e appello incidentale adesivo. AppelloBologna, 14 dicembre 2020. – ilcaso.it
APPLICAZIONE DELL’ART. 131-BIS C.P.CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 12 gennaio 2021, n. 893.- www.neldiritto.it
DEMOLIZIONE SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE: L’OPERA DA REALIZZARE DEVE RISULTARE EX ANTE DALLA DOCUMENTAZIONECORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 8 gennaio 2021, n. 386.- www.neldiritto.it
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza 18 dicembre 2020 n.344. Nomina di staff del Sindaco e danno erariale.- www.sdanganelli.it
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29.01.2021
Il TAR Napoli richiama i principi legati alle irregolarità concernenti la cauzione provvisoria.TAR Napoli, Sez. II, sent. dell'11 gennaio 2021, n. 183.-commento- www.ildirittoamministrativo.it
Il TAR Napoli richiama i principi legati alle irregolarità concernenti la cauzione provvisoria.TAR Napoli, Sez. II, sent. dell'11 gennaio 2021, n. 183.-testo - www.ildirittoamministrativo.it
Cassazione-La Sesta sezione ha affermato che la modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l'ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità- www.cortedicassazione.it