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03.Mar
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Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili alternative terapeutiche: è condotta omissiva dannosa verso il paziente-(Tribunale di Novara, Sentenza 6.7.2010 n.701
-Cassazione anche il tempo necessario per mettere la tuta di lavoro va retribuito- sentenza n.19358.2010.
-IL POPOLO PUO' RITENERSI "SOVRANO", COME VUOLE LA COSTITUZIONE, SOLO SE VIENE PIENAMENTE INFORMATO DI TUTTI I FATTI DI INTERESSE PUBBLICO - La funzione del giornalismo di inchiesta (Cassazione Sezione Terza Civile n. 16236 del 9 luglio 2010 Pres. Morelli, Rel. Spagna Musso
-IN CASO DI LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI MALATTIA L'AZIENDA E' TENUTA, SE RICHIESTA DAL LAVORATORE, A PRECISARE LE DATE DELLE ASSENZE - In base all'art. 2 L. n. 604/66 (Cassazione Sezione Lavoro n. 18861 del 30 agosto 2010 Pres. Miani Canevari, Rel. De Renzis).
-IN CASO DI MANSIONI ELEMENTARI E RIPETITIVE NON E' RICHIESTO, AI FINI DELLA SUBORDINAZIONE, IL CONTINUO ASSOGGETTAMENTO A DISPOSIZIONI DEL DATORE DI LAVORO - Non è necessario l'esercizio del potere gerarchico (Cassazione Sezione Lavoro n. 18271 del 5 agosto 2010 Pres. Vidiri, Rel. Napoletano).
-LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL MINORE PUO' ESSERE INFERIORE A QUELLA DEL MAGGIORENNE SOLO SE EGLI SVOLGE MANSIONI DIVERSE E MENO IMPEGNATIVE - In base all'art. 37 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 18856 del 30 agosto 2010 Pres. Sciarelli, Rel. Bandini).
-L'ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE DA PARTE DI ENTI LOCALI E DELLE RISPETTIVE AZIENDE PUO' AVVENIRE SOLO PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ECCEZIONALI - In base all'art. 5 L. 8 gennaio 1979 n. 3 (Cassazione Sezione Lavoro n. 14773 del 18 giugno 2010 Pres. Sciarelli, Rel. Picone).
-L'ESIGENZA DI TUTELA DELLA PERSONALITA' DEL LAVORATORE PREVALE SU QUELLA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA - In base all'art. 41 Cost. e all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18278 del 5 agosto 2010 Pres. Sciarelli, Rel. Zappia).
-NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIRITTO DI DIFESA PREVALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA - In base all'art. 24 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18279 del 5 agosto 2010 Pres. Vidiri, Rel. De Renzis).
-NON E' GIUSTIFICABILE IN SEDE DISCIPLINARE IL RITARDO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE, QUANDO LEDE IL DIRITTO DELLE PARTI ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - Tutelato da norme costituzionali e sovranazionali (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14697 del 18 giugno 2010 Pres. Elefante, Rel. Ceccherini).
-SOLO LA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE HA AUTORITA' DI COSA GIUDICATA NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE - Non anche l'ordinanza di archiviazione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14698 del 18 giugno 2010 Pres. Elefante, Rel. Ceccherini).