P.I. 03112040583 -
NEL CONTRATTO A TERMINE PER L'ASSUNZIONE DI UN INVALIDO PSICHICO, IN BASE A UNA CONVENZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI LIMITATIVE PREVISTE DALLA LEGGE N. 368 DEL 2001 - Stante la specialità del rapporto, istituito in base alla legge n. 68 del 1999 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13285 del 31 maggio 2010
La valutazione giurisdizionale del merito amministrativo-di Roberto Caponigro.
Il diritto davanti alle sfide della globalizzazione-Dott.ssa Denise Venturi
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO PER CHI SIA DIVENUTO DISABILE PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE - In base alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13164 del 28 maggio 2010,
I LAVORATORI CHE SI ASSENTANO PER MALATTIA DURANTE UNO SCIOPERO HANNO DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - Anche se l'azienda è costretta all'inattività (Cassazione Sezione Lavoro n. 13256 del 31 maggio 2010
LA FORMALE EQUIVALENZA FRA LE NUOVE E LE PRECEDENTI MANSIONI NON ESCLUDE LA DEQUALIFICAZIONE - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13281 del 31 maggio 2010
LA LIMITATEZZA DEI POTERI DECISIONALI ESCLUDE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE - In base al contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali (Cassazione Sezione Lavoro n. 13276 del 31 maggio 2010,
LAVORATORE DEVE PROVARE L'ESISTENZA DEL DANNO ALLA SALUTE DERIVATO DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12351 del 20 maggio 2010,
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