Omesso consenso informato: non basta l'eventualità di un rifiuto-commento sentenza Cassazione numero 17322/2020- www.studiocataldi.it

Omesso consenso informato: non basta l'eventualità di un rifiuto-testo sentenza Cassazione numero 17322/2020- www.studiocataldi.it

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori. Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali. Ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020- www.cortedicassazione.it

MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - Mantenimento di figli maggiorenni - Presupposti - Fondamento - Oneri probatori. Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 –Famiglia- www.cortedicassazione.it

Ricorso per AdS e lite temeraria - Cass. civ. n. 16736/20- www.personaedanno.it

Fallo del curatore (fallimentare) e responsabilità del giudice (fallimentare) - Cass. 13597/2020 - www.personaedanno.it