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28.Dic
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Le elezioni forensi dopo la sentenza delle Sezioni Unite.

Le elezioni forensi dopo la sentenza delle Sezioni Unite.

Gli Ordini sono enti pubblici (Art. 24 co. 3 L. 247/2012: “… Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo…”) ed applicano le norme così come interpretate in ultima istanza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Le posizioni, le idee e le aspettative personali di Presidenti, Consiglieri e candidati sono lecite e legittime, ma non possono impegnare l’ente che resta soggetto alla legge: ciò secondo elementari nozioni di diritto pubblico che sono patrimonio comune e condiviso di ogni laureato in giurisprudenza.

Eventuali provvedimenti di rinvio delle elezioni di gennaio sarebbero illegittimi (art. 27 co. 4 L. 247/2012: “... L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza…”) e, dunque, prevedibilmente annullati dai giudici amministrativi (previa sospensione già in sede cautelare monocratica o collegiale) con conseguente, altrettanto prevedibile, responsabilità anche erariale qualora dal rinvio illegittimo derivassero danni per l'ente.

Antonino Galletti
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