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29.01.2015 - ABROGAZIONE ART. 21, COMMA 8, LEGGE 31.12.2012 N. 247-ESTENSIONE AGEVOLAZIONI ART. 9 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI
Al Presidente del Senato Pietro Grasso - Palazzo Madama
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi - Palazzo Chigi
Al Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini - Palazzo Montecitorio
Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando - Sede di Via Arenula
RICHIESTA DI ABROGAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 8,
DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247
ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA- AFG, in persona del suo Presidente Avv. Paolo Nesta e
A.GI.FOR – ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE, in persona del suo Presidente avv. Carlo Testa
nonché i sottoscritti Avvocati, componenti del Movimento “VOLTIAMO PAGINA”
PREMESSE
- L’art. 21, comma 8, della L. 31/12/2012 n. 247, entrata in vigore il 02.02.2013, sancisce espressamente che l’iscrizione agli Albi Forensi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
- Il comma 9 del richiamato articolo prevede l’obbligo per la Cassa di provvedere ad emanare un apposito regolamento attuativo entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
- In ottemperanza a quanto imposto ex lege, la Cassa Forense ha predisposto il Regolamento attuativo, entrato in vigore il 21.08.2014 a seguito dell’approvazione ministeriale pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20.08.2014.
- Conseguentemente oltre 40.000 Avvocati, che precedentemente non erano iscritti alla Cassa Forense pur esercitando la professione di Avvocato, poiché non raggiungevano i limiti minimi di reddito ( € 10.300,00 di reddito netto), sono stati iscritti d’ufficio. L’art. 12, comma I, del Regolamento approvato dalla Cassa, consente, però, di essere esonerati dall’iscrizione alla Cassa e dal pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2014 -2015, qualora l’Avvocato si cancelli definitivamente dagli albi professionali entro 90 giorni dall’apposita comunicazione inviatagli dalla Cassa.
- Per coloro che, iscritti d’ufficio in base alla richiamata legge n. 247/2012, mantengono l’iscrizione agli Albi e, quindi, alla Cassa, sono previste agevolazioni. Infatti, per i primi 8 anni il contributo minimo, dovuto dal professionista, sarà di complessivi € 846,00 di cui € 151,00 a titolo di contributo maternità, se percettore di reddito professionale annuo ai fini Irpef inferiore ad € 10.300,00, e di € 1.541,00, compreso il contributo di maternità, se percettore di reddito superiore, con relativo computo di 6 mesi anziché di un anno ai fini pensionistici.
- Peraltro, il suindicato importo minimo di € 846,00 deve essere corrisposto in ogni caso e, quindi, anche nell’ipotesi in cui l’Avvocato non abbia percepito alcun reddito.
RILEVATO
- che l’art. 33 della Costituzione prescrive l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, senza minimamente far riferimento a preclusioni riconducibili al reddito percepito;
- che quanto previsto dall’art. 21, comma 8, della L. 247/2012 (contestuale iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense per gli iscritti agli Albi Forensi, con relativo obbligo di contribuzione minima), va a penalizzare ingiustamente oltre 40.000 Avvocati e, peraltro, proprio coloro che sono più deboli economicamente e, tra essi, soprattutto i giovani che specialmente in questo momento di crisi economica hanno estrema difficoltà ad inserirsi proficuamente nella professione e, quindi, a trarre reddito;
- che la situazione sta determinando sempre più incertezze, malumori, proteste e incomprensioni tra gli iscritti “d’ufficio” e la Cassa di Previdenza Forense;
- che il problema non è riconducibile al regolamento approvato dalla Cassa di Previdenza Forense, che ha dovuto ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 21, comma 8 della Legge n. 247/2012, bensì alle statuizioni previste dalla detta norma, la quale sostanzialmente elude il principio costituzionalmente garantito di poter esercitare la professione dopo aver superato l’esame di Stato, avendo di fatto subordinato l’esercizio della stessa alla contemporanea iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense e, quindi, al pagamento dei contributi minimi;
- che, specialmente nei primi anni di iscrizione all’Albo, gli Avvocati sovente esercitano il patrocinio senza percepire alcun corrispettivo, che magari maturerà tra qualche anno, come accade nel gratuito patrocinio e nelle difese d’ufficio e di conseguenza è ingiusto precludere loro la possibilità di continuare ad esercitare la professione di Avvocato per il solo fatto di non essere in grado di corrispondere, almeno per i primi anni, i contributi previdenziali;
- che l’art. 21 della L. 247/2012, operando di fatto una selezione tra gli Avvocati basata non sulla competenza e sulla capacità professionale, bensì sulla capacità economica e reddituale, si rivela ingiustificatamente penalizzante nei confronti degli Avvocati economicamente più deboli;
- che appare quantomeno ingiusto, se non iniquo, prevedere la possibilità di esercitare la professione ponendo il reddito come fondamentale parametro.
CHIEDONO
l’abrogazione dell’art. 21, comma 8, della legge 31.12.2012 n. 247, nella parte in cui è prevista l’iscrizione agli Albi Forensi e la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA- AFG, A.GI.FOR – ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE,
in persona del suo Presidente in persona del suo Presidente
Avv. Paolo Nesta avv. Carlo
nonché i sottoscritti Avvocati, componenti del Movimento “VOLTIAMO PAGINA”,
come da separato elenco.
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Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
in persona del suo Presidente avv. Nunzio Luciano
Via Ennio Quirino Visconti n. 8
00193 Roma
RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI
ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA- AFG, in persona del suo Presidente Avv. Paolo Nesta e
A.GI.FOR – ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE, in persona del suo Presidente avv. Carlo Testa
nonché i sottoscritti Avvocati, componenti del Movimento “VOLTIAMO PAGINA”
PREMESSE
- La gravità della situazione economica, che ormai si protrae da anni, sta penalizzando in modo drammatico la maggior parte degli Avvocati, i quali sono costretti a sopravvivere in condizioni che, spesso, sono ai limiti della decenza.
- Siamo di fronte ad una triste realtà: studi chiusi o fortemente ridimensionati, Avvocati costretti a subire, in molti casi, l’umiliazione di accettare cause a prezzi da “ saldo”, nell’ambito di una concorrenza basata esclusivamente sul prezzo, con la conseguenza che viene lesa la professionalità e soprattutto la dignità dell’Avvocato.
- Il reddito medio degli Avvocati si è notevolmente ridotto negli ultimi anni e spesso sussiste l’obiettiva difficoltà di far fronte tempestivamente al pagamento dei contributi previdenziali.
- La situazione sta determinando sempre più malumori, proteste ed incomprensioni tra un numero considerevole di iscritti e la Cassa di Previdenza Forense.
- L’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012 prevede che “ i contributi minimi dovuti dagli iscritti per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti: a) contributo minimo soggettivo € 2.780,00 per il 2014; b) contributo minimo integrativo € 700,00 per il 2014; c) contributo maternità € 151,00 per il 2014. Il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 1 lett. A è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35 anno di età”.
- L’art. 9 del richiamato Regolamento prevede, per coloro che sono stati iscritti d’ufficio in applicazione della L. 247/2012, agevolazioni per i percettori di redditi professionali ai fini Irpef inferiori ad € 10.300,00, in un arco temporale limitato ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, consentendo di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio, in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. A e 2 del Regolamento stesso, ossia € 846,00 per chi ha un reddito inferiore ad € 10.300,00 ed 1.541,00 per chi ha un reddito superiore, comprensivi del contributo di maternità.
- Chi si avvale di tale facoltà avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa, con possibilità, su base volontaria e sempre nell’arco dei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo, con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, 1 e 2 comma, per l’ attribuzione delle intere annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
- Appare conforme a giustizia e opportuno tenere conto anche della condizione di indubbia difficoltà economica di chi, già iscritto alla Cassa e percependo un reddito annuo inferiore ad € 25.000,00, è tenuto a corrispondere contributi che, in molti casi, incidono percentualmente sul reddito percepito oltre ogni ragionevolezza.
- Peraltro, sono sempre più in aumento coloro che, a prescindere dall’età, non riescono a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali dovuti, con tutte le conseguenze pregiudizievoli riconducibili alle cartelle esattoriali, al computo degli anni di contribuzione
e al calcolo della pensione.
RILEVATO
che appare opportuno estendere le agevolazioni previste nell’art. 9 del Regolamento, di cui in premessa, anche agli Avvocati percettori di reddito annuale, ai fini Irpef, inferiore ad € 25.000,00
CHIEDONO
che la Cassa di Previdenza Forense, per le causali suindicate, estenda le agevolazioni previste nell’art. 9 del Regolamento, di cui in premessa, anche agli Avvocati percettori di reddito annuale, ai fini Irpef, inferiore ad € 25.000,00
ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA- AFG, A.GI.FOR – ASSOCIAZIONE GIOVANILE FORENSE,
in persona del suo Presidente in persona del suo Presidente
Avv. Paolo Nesta avv. Carlo Testa
nonché i sottoscritti Avvocati, componenti del Movimento “VOLTIAMO PAGINA”
come da separato elenco.