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17.09.2014 - Nota informativa
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Ai Colleghi Romani
INTEGRAZIONE DELL'ART. 2233 C.C.
Alleanza Forense per la Giustizia- AFG, in persona del suo Presidente Paolo Nesta, nel constatare che l'iniziativa del COA di Roma in tema di integrazione dell'art. 2233 c.c. fa seguito alla mozione, la più votata, (clicca qui: Mozione Congresso straordinario di Milano ) dalla stessa presentata al Congresso straordinario di Milano tenutosi nel marzo 2012, con la quale si chiedeva il ripristino delle Tariffe Professionali ed in particolare la fissazione dei minimi fissi inderogabili, esprime la sua piena adesione all'iniziativa e propone che sia addotta la seguente motivazione a sostegno della mozione, da presentare al prossimo Congresso di Venezia:
MOZIONE
"- Siamo di fronte ad una palese violazione dell'art. 24 della Costituzione, nel momento in cui viene sempre più ostacolato il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti attraverso numerosi filtri, principalmente economici, atteso lo smisurato aumento dei costi per accedere alla Giustizia, verificatosi negli ultimi anni.
- La limitazione del diritto di difesa, per altro verso, passa anche, e soprattutto, attraverso l'inesorabile declino della professione forense, per decenni rispettata ed ambita da molti giovani laureati in giurisprudenza, ma che negli ultimi anni è stata piegata alle logiche di mercato in nome di un'assurda liberalizzazione, che ha favorito, con l'abolizione dei minimi tariffari, i poteri forti, il tutto a scapito della professionalità e soprattutto della dignità dell'Avvocato.
- La situazione economica, per una moltitudine di Avvocati sempre più in aumento, è ai limiti della decenza.
- il reddito medio degli Avvocati si è notevolmente ridotto negli ultimi anni.
- Gli studi medio – grandi sono costretti a ridimensionarsi e a licenziare il personale dipendente, mentre i piccoli studi o chiudono o subiscono l'umiliazione, pur di accaparrarsi il cliente, di accettare cause a prezzi da "saldo", nell'ambito di una concorrenza basata esclusivamente sul prezzo con la conseguenza che viene lesa la professionalità e soprattutto la dignità dell'Avvocato
- Gli Avvocati non hanno potere economico: le vere lobby, quelle che sono capaci di condizionare i governanti, sono riconducibili ai poteri forti, ( banche, assicurazioni ecc.)
- proprio per soddisfare le richieste pressanti avanzate dai suindicati poteri forti e certamente non per favorire i cittadini, si è proceduto nel 2006 all'abrogazione dei minimi fissi inderogabili della tariffa professionale, ora parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 10.03.2014.
- la professione legale non può essere equiparata in toto all'attività di impresa, atteso che agli Avvocati devono essere riconosciuti e garantiti, proprio per la tutela del pubblico interesse, valori fondamentali che esulano dalla disciplina della concorrenza, ossia l'autonomia, l'indipendenza, l'assenza del conflitto di interessi ed anche la tutela del segreto professionale
- bisogna ristabilire il giusto equilibrio tra prestazione professionale e compenso, stabilendo un limite minimo al di sotto del quale non è possibile scendere
- per impedire la mortificante soggezione degli Avvocati alle condizioni contrattuali, imposte dai poteri forti in merito alla quantificazione dei compensi professionali, e comunque per dare il giusto riconoscimento alla professionalità di una categoria – ora dequalificata e svilita- ma che deve riacquisire, invece, ruolo di figura credibile e stimata, tornando ad essere un punto di riferimento della società , è indispensabile procedere al ripristino della inderogabilità , nei confronti del cliente, dei parametri medi forensi di cui alle tabelle allegate al regolamento, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, adottato con D.M. n. 55 del 10.03.2014
- Invero, gli Organismi Europei hanno più volte affermato la piena compatibilità del sistema tariffario forense, anche per quanto concerne la determinazione dei minimi, con il diritto comunitario della concorrenza, atteso che le tariffe professionali, anche se proposte dal CNF, sono approvate dal Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e del CIP, e sono, quindi, espressione di un atto dello Stato e non già dell'interesse della categoria. Peraltro, i minimi tariffari inderogabili, garantiscono e tutelano la qualità della prestazione professionale resa e conseguentemente i consumatori nonché la buona amministrazione della Giustizia, così integrando le " ragioni imperative di interesse pubblico" che giustificano una eventuale limitazione del principio di libera prestazione dei servizi, prevista da una norma legislativa interna di uno Stato appartenente alla UE.
- Anche la Corte di Cassazione, più volte e da ultimo con la sentenza n. 21934 del 21 ottobre 2011, ha affermato che la normativa comunitaria, non solo non impedisce l'adozione delle tariffe minime, ma anzi ritiene che le stesse siano giustificate da ragioni di interesse pubblico, quali la corretta amministrazione della Giustizia e la tutela del consumatore. La Cassazione, peraltro, ha aggiunto che " pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi non si può certo escludere – ed anzi deve affermarsi- che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduca nell'offerta di prestazioni " al ribasso" , tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio". Tanto più, ove si consideri, che i consumatori non sono in grado di valutare preventivamente la qualità dei servizi resi dall'Avvocato
Tutto ciò premesso, l'Avvocatura italiana riunita in Congresso a Venezia
CHIEDE
Che all'art. 2233 c.c. sia aggiunto il seguente comma:
4. E' nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E' altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.".