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13.10.2014 - Congresso di venezia - resoconto
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL RITARDO AEREO- COMPENSAZIONE PECUNIARIA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 4.09.2014, ha affrontato la problematica concernente l'interpretazione dell'espressione " orario di arrivo", di cui agli artt. 2,5 e 7 del regolamento CE n. 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.02.2004.
In particolare l'art. 7 del detto regolamento prevede il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri del veicolo, pari ad € 250,00:
- per le tratte inferiori o pari ai 1.500 km, quando il ritardo del volo, rispetto all'orario di partenza previsto, sia di due o più ore;
- per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e 3.500 km, quando il ritardo del volo sia di tre o più ore;
- per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti, quando il ritardo del volo sia di 4 o più ore.
Il problema affrontato nella fattispecie è quello concernente la nozione di "orario di arrivo effettivo", ossia se per orario di arrivo effettivo debba intendersi quello in cui le ruote del veicolo hanno toccato la pista dell'aeroporto o quando l'aereo abbia aperto almeno uno dei due portelloni.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che gli artt. 2,5 e 7 del Regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l'espressione " orario di arrivo", utilizzata per determinare l'entità del ritardo dubito dai passeggeri di un volo, si riferisce espressamente al momento in cui sia aperto almeno uno dei portelloni dell'aereo.
Infatti soltanto in quel momento, ossia con la possibilità di scendere dall'aereo, per i passeggeri è ripristinata la possibilità di svolgere la loro attività abituale, venendo meno la limitazione, conseguente all'essere contenuti in uno spazio chiuso, di comunicazione con il mondo esterno.