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- Soccorso istruttorio: per il Tar Lazio – diversamente da quanto ritenuto dall’ANAC nella delibera n. 1/2015 – l’omessa sottoscrizione in calce all’offerta non integra un’irregolarità sanabile, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta, senza che, all’uopo, sia necessaria un’espressa previsione della lex specialis (nella fattispecie, peraltro, il Tar ha osservato che la firma in calce costituisce un adempimento che non può essere sostituito dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa). Avv. Daniele Majori ⋅ (Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 22 dicembre 2015, n. 14451)- danielemajori.com

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