AVVOCATO SPECIALISTA MA SENZA LAVORO

Il 14 novembre 2015 entrerà in vigore il Regolamento, emanato dal Ministero della Giustizia con Decreto 12.08.2015 n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di Avvocato specialista, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 247/2012.

Tale Regolamento prevede ben 18 settori di specializzazione e la possibilità di conseguire il titolo di specialista al massimo in due settori.

I requisiti, richiesti per acquisire il titolo di specialista in una delle 18 aree previste, sono la frequentazione con esito positivo di appositi corsi di durata biennale oppure, per gli Avvocati con un’anzianità forense di almeno 8 anni e purché abbiano esercitato negli ultimi 5 anni la professione “ in modo assiduo, prevalente e continuativo”, aver trattato almeno 15 affari l’anno “ rilevanti per quantità e qualità” in uno dei settori previsti per la specializzazione.

Tale Regolamento desta perplessità e, ad avviso dell’ A.N.F. che ha già proposto impugnazione innanzi al Tar del Lazio presenta “ evidenti profili d’ illegittimità” riconducibili “alla diversità di trattamento e al disvalore dell’effettiva esperienza professionale…” alla valutazione della “ qualità degli incarichi ai fini della comprovata esperienza non ancorata ad alcun criterio oggettivo ma rimessa ad un apprezzamento ingiustificatamente discrezionale”.

In effetti, se è ben vero che esiste una netta distinzione tra le aree del civile, penale e amministrativo, appare quantomeno eccessiva la frammentazione del civile, soprattutto se rapportata alla prevista unicità del penale e dell’amministrativo, che pure, nell’ottica adottata per il civile, si sarebbero prestati, a loro volta, ad analoga frammentazione.

Sotto diverso profilo, non appare giustificabile la prevista limitazione per conseguire il titolo di specialista a non più di due settori, quando un Avvocato ben può essere in grado di acquisire adeguata professionalità, anche in più di due dei 18 settori previsti nel Regolamento.

Fondato, inoltre, è il timore che in tal modo si intenda settorializzare l’attività professionale a vantaggio dei soggetti più forti e a scapito di tanti altri, specialmente se giovani, per poi giungere ad impedire agli Avvocati, privi di specializzazione, di assistere i clienti in vertenze giudiziarie che vertano in tale materia.

Evidentemente non si è tenuto conto che in un periodo in cui gli spazi professionali si vanno sempre più riducendo, c’è il concreto rischio che una gran moltitudine di Avvocati non abbia occasioni di lavoro, proprio in conseguenza dell’eccessiva settorializzazione.

Sarebbe stato più razionale ed opportuno, almeno per il momento, prevedere la specializzazione per le tre grandi aree del civile, penale e amministrativo, tenendo anche conto che, rispettivamente per ciascuno dei suindicati ordinamenti esistono correlazioni e collegamenti tra i vari istituti, che non possono soggiacere alla logica della frammentazione, pena una visione limitata dell’ordinamento stesso e, quindi, una resa professionale non adeguata.

È’ auspicabile che il Regolamento de quo sia modificato e razionalizzato entro breve tempo, per ovviare ad una scelta certamente non adeguata alle esigenze degli Avvocati e anche dei cittadini.

VOLTIAMO PAGINA. PAOLO NESTA