Protesti: diritti ed
indennità
D.M. 18 marzo 2008 (in G.U. n. 86
del 11 aprile 2008)
- Per
ciascun titolo protestato: 4 per mille e comunque
non inferiore ad euro 1,93 né superiore ad euro
41,82.
. Quando il protesto ha
per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto
di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario,
il diritto è ridotto alla metà.
Quando, all'atto della presentazione della
cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del
debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il
pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali il 50%
del diritto di protesto.
Nulla è dovuto per la
riscossione dell'importo del titolo già protestato,
eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Tabella dell'indennità di accesso.
- Fino a
tre chilometri: euro 1,73;
- fino a
cinque chilometri: euro 2,05;
- fino a
dieci chilometri: euro 3,78;
- fino a
quindici chilometri: euro 5,33;
- fino a
venti chilometri: euro 6,60;
- oltre i
venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione
superiore a tre chilometri di percorso successivo,
l'indennità di euro 6,60 è aumentata di euro 1,73.
.
Per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio
sede di lavoro, l'indennità è comprensiva del rimborso
spese, per i percorsi di andata e ritorno.
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