Notificazioni Penali: Spese, diritti ed indennità
D.P.R.
30-5-2002 n. 115
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di
giustizia.
ART. 23 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il
diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto
previsto per la notifica degli atti a richiesta
d'ufficio dall'articolo 25.
ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso
processo, spetta una sola indennità di trasferta se i
luoghi dove la notificazione deve essere eseguita
distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la
quota forfettaria stabilita con il decreto previsto
dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di
euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la
distanza di dieci chilometri o di venti chilometri,
l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura
di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario;
le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari
i diritti e le indennità di trasferta o le spese di
spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono
dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli
34 e 35.
…………
ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari
relative a notifiche a richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario)
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa
all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di
spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della
raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del
codice di procedura civile sono anticipate
dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia
possibile la preventiva determinazione delle somme
dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante
numero delle richieste, la parte versa una congrua somma
a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma
residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal
compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo
Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento
entro un mese.
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari
relative alle notifiche a richiesta di parte nel
processo penale, civile, amministrativo, contabile, e
tributario, le regole tecniche telematiche per
l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle
somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
…………
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per
notificazioni)
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista
dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a
carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal
funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo
penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio
presso il magistrato militare, se relative al processo
penale militare, dal funzionario addetto secondo
l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se
relative al processo tributario, nonché dal funzionario
addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i
tribunali amministrativi regionali e della Corte dei
conti se relative al processo amministrativo e
contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio
postale.
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di
certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile
----------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO
13 novembre 2002, n.285
Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente
norme in materia di spese processuali penali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia"",
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205
concernente il recupero per intero e forfettizzato delle
spese del processo, nonché l'articolo 299, limitatamente
alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, e l'articolo 301,
limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del
decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n.
347, con il quale e' stato adottato il regolamento
concernente norme relative alla modificazione dei
servizi di cancelleria in materia di spese processuali
penali;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che
detta disposizioni in materia di individuazione dei
Ministeri;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
da ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio
2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato
per le spese degli atti giudiziari, disponendo, tra
l'altro, che agli atti e ai provvedimenti penali non si
applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di
chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
concernente "Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado"" che ha soppresso l'ufficio della
pretura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
recante disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace;
Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in
misura fissa dei diritti e delle indennita' di trasferta
spettanti all'ufficiale giudiziario, nonche' delle spese
di spedizione per la notificazione degli atti a
richiesta dell'ufficio, individuando, altresi', le
modalita' di ripartizione delle somme recuperate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n.
3-13822 dell'8 agosto 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti
all'ufficiale giudiziario nonche' le spese di spedizione
per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio
sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle
tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle
quali sono anche indicate le modalita' di ripartizione
delle somme recuperate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L.
- Il testo dell'art. 205, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Recupero per
intero e forfettizzato), e il segnente:
"Art. 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato). -
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono
recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle
indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale
giudiziario e delle spese di spedizione per la
notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che
sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con
riferimento al numero degli atti e delle attivita'
mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la
quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.".
- Il testo dell'art. 299 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di
norme primarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro,
dell'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
- Il testo dell'art. 301 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di
norme secondarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro,
del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989,
n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento
concernente norme relative alla modificazione dei
servizi di cancelleria in materia di spese processuali
penali.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che
detta disposizioni in materia di individuazione dei
Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' stato in parte abrogato dall'art. 299 del testo
unico sulle spese di giustizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; (vedasi
Gazzetta Ufficiale n. 126/L del 15 giugno 2002)
ed attualmente e' il seguente:
"1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
5-bis. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. Comma abrogato).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire
100 milioni.
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi
dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto
dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche
da bollo ordinarie.".
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), che ha soppresso l'ufficio della pretura,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20
marzo 1999, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n.
274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre
2000, n. 234, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 2.
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle
tabelle A e B annesse al presente regolamento puo', con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, essere
adeguato in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 novembre 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8
----------------
Decreto 1 ottobre 2009 -
Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari
1 ottobre 2009
Il Capo del dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi
di concerto con
Il Ragioniere generale dello
Stato
Visto l'art. 20, punto 3
del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, il quale prevede che con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita'
di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e
142 del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento
previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
calcolato in relazione alla variazione percentuale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30
giugno 2009, e' pari a +5,5;
Visto il decreto
interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per
gli ufficiali giudiziari;
DECRETA
Art. 1.
1. L'indennita' di
trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente
misura:
1. fino a 6
chilometri € 1,65;
2. fino a 12
chilometri € 3,00;
3. fino a 18
chilometri € 4,14;
4. oltre i
18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di € 0,88.
2. L'indennita' di
trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il
viaggio di andata e ritorno per ogni atto in
materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza
è così corrisposta:
1. fino a 10
chilometri € 0,45;
2. oltre i 10
chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
3. oltre i 20
chilometri € 1,65.
Art. 2.
Il presente decreto entra
in vigore il primo giorno del mese successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009
Il Capo Dipartimento
Birritteri
Il Ragioniere generale dello
Stato
Canzio
(torna all'indice degli argomenti) |