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Notificazioni Penali: Spese, diritti ed indennità

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Notificazioni Penali: Spese, diritti ed indennità 

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia.

 

ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.


ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.


Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio


ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.


Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti


ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)


1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

…………

ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.


ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

…………

ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.


Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 13 novembre 2002, n.285

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205 concernente il recupero per intero e forfettizzato delle spese del processo, nonché l'articolo 299, limitatamente alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"" che ha soppresso l'ufficio della pretura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;
Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura fissa dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, nonche' delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, individuando, altresi', le modalita' di ripartizione delle somme recuperate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalita' di ripartizione delle somme recuperate.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L.
- Il testo dell'art. 205, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Recupero per intero e forfettizzato), e il segnente:
"Art. 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato). -
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.".
- Il testo dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di norme primarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- Il testo dell'art. 301 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di norme secondarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro, del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' stato in parte abrogato dall'art. 299 del testo unico sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; (vedasi Gazzetta Ufficiale n. 126/L del 15 giugno 2002)
ed attualmente e' il seguente:
"1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
5-bis. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. Comma abrogato).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie.".
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha soppresso l'ufficio della pretura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2000, n. 234, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".


Art. 2.
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento puo', con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro della giustizia Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8

 

 

 

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Decreto 1 ottobre 2009 - Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

 

1 ottobre 2009

 

Il Capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

 

di concerto con

 

 

 

Il Ragioniere generale dello Stato

 

Visto   l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  relativo al Testo unico delle discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia,   il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita' di trasferta   degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla  variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di impiegati,   accertata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica  e verificatasi nell'ultimo triennio;

 

Visti  gli  articoli  133  e  142  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

 

 

 

Visti  gli  articoli  26  e  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

 

 

 

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato  in  relazione  alla  variazione  percentuale dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5;

 

 

 

Visto  il  decreto  interdirigenziale  del  5 agosto 2008, relativo all'ultima  variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

 

 

 

DECRETA

 

Art. 1.

 

 

   1.     L'indennita'  di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:

         

 

         1.         fino a 6 chilometri € 1,65;

 

         2.         fino a 12 chilometri € 3,00;

 

         3.         fino a 18 chilometri € 4,14;

 

         4.         oltre  i  18  chilometri,  per ogni percorso di 6 chilometri o frazione  superiore  a  3  chilometri  di  percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.

 

               

         

 

   2.     L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il  viaggio  di  andata  e  ritorno  per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

         

 

         1.         fino a 10 chilometri € 0,45;

 

         2.         oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;

 

         3.         oltre i 20 chilometri € 1,65.

 

               

         

 

 

 

 

Art. 2.

 

 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Roma, 1 ottobre 2009

 

Il Capo Dipartimento

 

Birritteri

 

Il Ragioniere generale dello Stato

 

Canzio

 

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