Giudici onorari:
indennità
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –art.64(in suppl. G.U. n.
139 del 15 giugno 2002)
Giudici onorari di Tribunale.
Ai giudici onorari di Tribunale spetta un'indennità di
euro 98,00 per le attività di udienza svolte nello
stesso giorno. Qualora il complessivo impegno lavorativo
per le citate attività superi le cinque ore spetta una
ulteriore indennità di euro 98,00.
Vice procuratori
onorari.Ai
vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera
di euro 98,00 per la partecipazione ad una o più udienze
in relazione alle quali è conferita la delega e/o per
ogni altra attività diversa delegabile a norma delle
vigenti disposizioni di legge. Qualora il complessivo
impegno lavorativo per lo svolgimento di una o più delle
citate attività superi le cinque ore spetta una
ulteriore indennità di euro 98,00.
Giudici onorari
aggregati.Ai
giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei
contributi previdenziali, una indennità di euro
10.329,14 annui da corrispondere a rate mensili, oltre
ad euro 129,11 per ogni sentenza che definisce il
processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da
corrispondere ogni tre mesi.
Il Ministero della
giustizia provvede al rimborso, all'ente di
appartenenza, dei contributi previdenziali previsti
dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati
tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro
della giustizia provvede al rimborso, direttamente
all'avvocato, dei contributi, commisu-rati alla
indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza.
L'indennità corrisposta
ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati
iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli
effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale.
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