Curatori fallimentari:
competenze spettanti
D.M. 28 luglio 1992, n. 570
Compensi sull'attivo realizzato.
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ammontare non supera euro
10.329,14: dal 12% al 14%;
-
ammontare da euro 10.329,14
fino ad euro 15.493,71: dal 10% al 12%;
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ammontare da euro 15.493,71
fino ad euro 25.822,84: dall'8,50% al 9,50%;
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ammontare da euro 25.822,84
fino ad euro 51.645,69: dal 7% all'8%;
-
ammontare da euro 51.645,69
fino ad euro 258.228,45: dal 5,5% al 6,5%;
-
ammontare da euro 258.228,45 ad
euro 516.456,90: dal 4% al 5%;
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ammontare da euro 516.456,90
fino ad euro 1.549.370,70: fino all'1,80%;
-
ammontare supera euro
1.549.370,70: fino allo 0,90%.
Compensi sul passivo accertato.
-
ammontare non supera euro
51.645,69: dallo 0,15% allo 0,75%;
-
ammontare supera euro
51.645,69: dallo 0,05% allo 0,37%.
Compensi per la continuazione dell'attività
economica.
-
in base ammontare dei ricavi
lordi: 0,25%;
-
in base utili netti conseguiti
durante l'esercizio provvisorio: 0,50%.
N:B:. Il
compenso al curatore di fallimento è liquidato dal
Tribunale tenendo conto dell’opera prestata, dei
risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento,
nonché della sollecitudine con cui sono state condotte
le relative operazioni. Il compenso liquidato non
può essere inferiore, nel suo complesso, ad euro 516,46
salvo il caso di decadenza dalla funzione di curatore.
Rimborso spese. Al curatore spetta, inoltre, un
rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
5% sull'importo del compenso liquidato nonché il
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed
autorizzate dal giudice delegato, documentalmente
provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.
Indennità di
missione.
Nel caso di
trasferimento fuori dalla residenza spetta il
trattamento economico di missione previsto per gli
impiegati civili dello Stato con qualifica di primo
dirigente.
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