Nuovo
contributo unificato
Cambia
post finanziaria 2010 al rialzo il
contributo unificato, il cui incremento servirà a
sostenere il ministero di Giustizia per l’ingresso in
ruolo dei nuovi magistrati.
Spariscono i procedimenti esenti sotto i 1000 euro e si
aumentano del 10 % i contributi del contenzioso.
Ecco la tabella aggiornata ed a seguire il testo del
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento
ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie
generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante:
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica.
La
Legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi dell'art. 1 n. 3,
è entrata in vigore dal 31 luglio 2010, il giorno
successivo a quello della pubblicazione in gazzetta
ufficiale (G.U. 176 del 30.7.2010, suppl. Ord. 174)
PROCESSI DI VALORE |
CONTRIBUTO |
COMPETENZA |
fino a
1.100 euro |
euro 33 |
Giudice di
Pace |
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
|
euro 77 |
Giudice di
Pace |
processi di volontaria giurisdizione |
euro 77 |
Tribunale |
processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile |
euro 77 |
Tribunale |
superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000
|
euro 187 |
Giudice di
Pace
Tribunale |
processi contenziosi di valore indeterminabile
di competenza esclusiva del giudice di pace |
euro 187 |
Tribunale |
processi di valore superiore a euro 26.000 e
fino a euro 52.000 |
euro 374 |
Tribunale |
valore
indeterminabile |
euro 374 |
Tribunale |
superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 |
euro 550 |
Tribunale |
valore
superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 |
euro 880 |
Tribunale |
valore
superiore a euro 520.000 |
euro 1.221 |
Tribunale |
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento |
Contributo
ridotto della metà rispetto a quello individuato
secondo il valore della causa |
|
processi di esecuzione immobiliare
|
euro 220 |
Tribunale |
altri
processi esecutivi |
euro 110 |
Tribunale |
processi esecutivi mobiliari di valore inferiore
a 2.500 euro |
euro 30 |
Tribunale |
processi di opposizione agli atti esecutivi
|
euro 132 |
Tribunale |
processi di sfratto per morosita'
|
si determina
in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per
la convalida |
Tribunale |
processi di finita locazione
|
si determina
in base all'ammontare del canone per ogni anno |
Tribunale |
in
materia di locazione, comodato, occupazione
senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali |
euro 103,30 |
|
procedura fallimentare
(procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura) |
euro 672 |
|
Decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L
alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31
maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica».
Art. 48 bis
Assunzione di
magistrati
1. Il Ministero della
giustizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e'
autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di
concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro
il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno
2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2
milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior
gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2
dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo
unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i
processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione,
nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 374 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di
valore indeterminabile;
e) euro 550 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f) euro 880 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a
euro 520.000;
g) euro 1.221 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di
esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a
euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi
mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo
dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro
132».
2-bis. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo
unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa
di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo e'
ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel
libro IV, titolo I, del codice di procedura civile,
compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento.
Ai fini del contributo
dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita'
si determina in base all'importo dei canoni non
corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione
per la convalida e quello dei processi di finita
locazione si determina in base all'ammontare del canone
per ogni anno.
4. Per i processi in
materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo
e di impugnazione di delibere condominiali, il
contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura
fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo
dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la
dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6- bis. Per i ricorsi
proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro
500;
per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250;
per i ricorsi cui si
applica il rito abbreviato comune a determinate materie
previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del
processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e'
di euro 1.000;
per i ricorsi in
materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e
quelli incidentali contenenti domande nuove, nonche' di
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e'
di euro 2.000.
L'onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si e'
costituita in giudizio.
Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato
della sentenza.
Non e' dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
Per ricorsi si
intendono quello principale, quello incidentale e i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6- ter. Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
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