Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

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Contributo unificato

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Nuovo contributo unificato

 

Cambia post finanziaria 2010 al rialzo il contributo unificato, il cui incremento servirà a sostenere il ministero di Giustizia per l’ingresso in ruolo dei nuovi magistrati.

Spariscono i procedimenti esenti sotto i 1000 euro e si aumentano del 10 % i contributi del contenzioso.

Ecco la tabella aggiornata ed a seguire il testo del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

La Legge  30 luglio 2010, n. 122, ai sensi dell'art. 1 n. 3, è entrata in vigore dal 31 luglio 2010, il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale (G.U. 176 del 30.7.2010, suppl. Ord. 174) 

 

PROCESSI DI VALORE

CONTRIBUTO

COMPETENZA

fino a 1.100 euro

euro 33

Giudice di Pace

superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200

euro 77

Giudice di Pace

processi di volontaria giurisdizione

euro 77

Tribunale

processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile

euro 77

Tribunale

superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000

euro 187

Giudice di Pace

Tribunale

processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace

euro 187

Tribunale

processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000

euro 374

Tribunale

valore indeterminabile

euro 374

Tribunale

superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000

euro 550

Tribunale

valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000

euro 880

Tribunale

valore superiore a euro 520.000

euro 1.221

Tribunale

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

 opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Contributo ridotto della metà rispetto a quello individuato secondo il valore della causa

 

processi di esecuzione immobiliare

euro 220

Tribunale

altri processi esecutivi

euro 110

Tribunale

processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro

euro 30

Tribunale

processi di opposizione agli atti esecutivi

euro 132

Tribunale

processi di sfratto per morosita'

si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida

Tribunale

processi di finita locazione

si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno

Tribunale

in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali

euro 103,30

 

procedura fallimentare (procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

euro 672

 

 

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».

 

Art. 48 bis

Assunzione di magistrati

 

 1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e' autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132».

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500;

per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250;

per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;

per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000.

L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio.

Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

 

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