Atti di esecuzione:
diritti ed indennità
D.M. 1° ottobre 2009 (in G.U. n.
231 del 5 ottobre 2009)
Per gli atti relativi ad affari di
valore fino ad euro 516,46: euro 2,58;
- per gli
atti relativi ad affari di valore superiore ad euro
516,46 fino ad euro 2.582,28: euro 3,62;
- per gli
atti relativi ad affari di valore superiore ad euro
2.582,28: euro 6,71;
- per gli
atti relativi ad affari di valore indeterminabile:
euro 6,71.
. L'indennità spetta per
le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto
che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto
di protesto. Tabella dell'indennità di trasferta.
- Fino a
sei chilometri: euro 3,30;
- fino a
dodici chilometri: euro 6,00;
- fino a
diciotto chilometri: euro 8,28;
- oltre i
diciotto chilometri, per ogni percorso di sei
chilometri o di frazione superiore a tre chilometri
di percorso successivo, nella misura di euro 8,28,
aumentata di euro 1,76.
.
L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa,
spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui
ha sede l'ufficiale giudiziario. L'indennità di
trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
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