LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DEI CREDITI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI


Specialmente in questi tempi si va sempre più accentuando il fenomeno del mancato pagamento dei nostri crediti professionali, forse per la indubbia situazione di disagio economico nella quale versano i cittadini, ma anche perché' la credibilità e la dignità, che ci dovrebbero essere riconosciute, sono giunte ormai ai minimi termini e conseguentemente taluni approfittano di tale situazione.
Ovviamente non possiamo subire la condotta di chi risulta inadempiente nel pagamento delle nostre dovute spettanze e, di conseguenza, dobbiamo avvalerci degli strumenti legali, che la legge ci mette a disposizione, per soddisfare i nostri legittimi diritti.
A tal riguardo segnalo la sentenza n. 4002 del 29 febbraio 2016, che ha chiarito quali sono le azioni esperibili per il recupero dei crediti professionali. Le azioni alternativamente esperibili sono tre:
Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis cc; il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e segg. cpc; la speciale procedura prevista dagli artt. 28 e segg. legge 13 giugno 1942 n. 794.
Come si vede è esclusa la possibilità di esercitare l'azione ordinaria con atto di citazione e qualora si dovesse intraprendere un'azione ordinaria di tal genere, il Giudice disporrebbe il mutamento del rito in favore di quello sommario. Peraltro anche nell'ipotesi in cui il Giudice, a seguito dell'eventuale opposizione o in relazione alle difese delle parti, ravvisi che non vi sarebbero le condizioni per proseguire con l'istruzione sommaria, anche in tal caso non potrà disporre con ordinanza la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e ciò in quanto , nei giudizi di liquidazione dei compensi " ........la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte discrezionali della parte o del giudice .....". Decisione presa a seguito di " ...una verifica, astratta e irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto alcune specifiche materie…".
Sotto diverso profilo, va aggiunto con riferimento alle altre due procedure utilizzabili per il recupero dei crediti professionali, che nell' ipotesi di opposizione all' ingiunzione di pagamento o nel caso di contestazione nell' ambito della procedura ex art. 28 legge 794/42, il Tribunale deve necessariamente disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione e non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
VOLTIAMO PAGINA
PAOLO NESTA