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SCRIVIAMO POCO…

“La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa. La concisione è funzionale all’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere intellegibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle parti, sia al giudice….le parti hanno l’onere di agevolare l’esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere….”.

Così si è espressa la Corte d’ Appello di Milano, che, nel giudizio pendente, ha imposto agli Avvocati di riassumere le tesi difensive con separata nota, da suddividere in capitoletti, disponendo, altresì, la predisposizione di un indice numerato degli argomenti trattati.

Tale provvedimento è, peraltro, in linea con l’attuale orientamento della Corte di Cassazione e della Corte di Strasburgo per la quale il ricorso, formato da più di 10 pagine, deve considerarsi eccezionale, nonché con la recente normativa del processo telematico, che prevede l’obbligo di atti sintetici, sia per gli Avvocati che per i Giudici. Come afferma la Corte di Cassazione (sentenza 4 luglio 2012 n.11199) “….la particolare ampiezza degli atti non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige, da parte di tutti, atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio “.

Al riguardo non c’è dubbio che l’Avvocato debba affrontare e trattare le questioni essenziali della causa, sviluppando il suo ragionamento con chiarezza, senza avventurarsi nelle oscure e ridondanti righe, spesso, di un ambiguo discorso. E’ altrettanto vero, però, che la brevità non deve andare mai a scapito di una esaustiva rappresentazione delle argomentazioni addotte, finalizzata a convincere il giudice della fondatezza delle tesi difensive sostenute.

Il ritenere, poi, che la lunghezza degli atti processuali inciderebbe negativamente sulla celerità dei processi, francamente non mi appare condividibile, atteso che l’abnorme durata dei processi è riconducibile a ben altre ragioni, che gli operatori del diritto ben conoscono, e per ovviare alle quali nulla è stato fatto concretamente, nel corso degli anni, dalla classe politica.

Continuare ad accreditare la tesi che la lunghezza dei processi, per un motivo o per un altro, dipende dagli Avvocati è ormai un ritornello stantio, non rispondente alla realtà dei fatti e del quale faremmo volentieri a meno.

VOLTIAMO PAGINA.

PAOLO NESTA