I contratti di distribuzione

Concas Alessandra

Il contratto di distribuzione è una fattispecie atipica cioè priva di una specifica disciplina legislativa.

Molti contratti di distribuzione hanno strutture complesse da apparire ponderosi come i contratti di diritto anglosassone e questo è dovuto in parte all'atipicità dell'accordo, ma anche al diverso ruolo che il distributore può assumere all'interno della struttura distributiva.

La difficoltà interpretativa è risolta dalla giurisprudenza riconducendo le singole obbligazioni alle categorie tipiche e nominate dal codice, in particolare dei contratti di somministrazione e al mandato.

Il risultato é una rete di obbligazioni (riconducibile ai vari modelli contrattuali) che interagiscono tra di loro

Parlando dei contratti di distribuzione bisogna fare riferimento concreto all'applicazione alla quale il contratto è rivolto e l'elemento principale sul quale fare riferimento in sede interpretativa è il grado di integrazione del distributore nel sistema predisposto dal fornitore.

In alcuni contratti il fornitore non incide significativamente sull'attività commerciale del Distributore, ad esempio quando la causa del contratto è l'apertura di un nuovo mercato.

Al contrario vi sono contratti ( ad esempio il franchising) estremamente nei quali il distributore é vincolato in maniera molto forte al fornitore.

I contratti che si possono assimilare ai contratti di distribuzione si possono ricondurre all'art.1322 codice civile (autonomia contrattuale), non esiste quindi norma di per se inderogabile purché, nella redazione e nell'esecuzione, siano rispettati i vincoli imposti dagli artt. 1341 e 1375 codice civile.

Nella fase di redazione bisogna tenere presente che le clausole che derogano gli schemi legali sono ritenute dalla giurisprudenza come vessatorie, perché possono alleggerire le responsabilità di una parte, con la conseguenza che queste clausole dovranno essere approvate espressamente per iscritto ex art. 1341 codice civile, dalla parte la quale posizione contrattuale viene aggravata, salvo che l'impianto contrattuale o le clausole siano state oggetto di specifiche trattative tra le parti.

L'art. 1375 cod. civ., impone invece alle parti di comportarsi secondo buona fede, nel senso che in fase di formazione del contrato non devono essere suscitati intenzionalmente falsi affidamenti nella controparte oppure, in fase di esecuzione, ciascuna delle parti deve agire in modo da preservare gli interessi dell'altra.

Il contratto di concessione di vendita è il contratto di distribuzione che ha avuto occasione di essere più volte stato interpretato dalla giurisprudenza e costituisce una buona base interpretativa dei contratti di distribuzione nel loro complesso.

Bisogna identificare le clausole più comuni e d'uso nel contratto di distribuzione:

 

La clausola di esclusiva.

La clausola di esclusiva è la clausola che riduce l'indipendenza economica delle parti, può essere bilaterale, ma più spesso è unilaterale a favore del fornitore: l'esclusiva impone al distributore di non vendere nella zona prodotti concorrenti, e non produrre in proprio per la vendita. Analogamente quando il favore del distributore è di natura territoriale il fornitore si obbliga a non concedere a terzi, per la stessa zona, la rivendita di prodotti concorrenziali.

La clausola di esclusiva non ricade nell'ambito dell'art.

 

La Durata e cessazione del contratto.

Nel contratto a tempo determinato le parti non possono recedere sino a quando il termine non sia sopraggiunto, la durata è per questo uno degli elementi negoziali più importanti dell'accordo.

Le parti possono negoziare le cosiddette way-out cioè la possibilità di risolvere il contratto nel caso nel quale sussiste un inadempimento tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 codice civile).

Il contratto esaurisce i sui effetti allo scadere della durata, se non c'è il rinnovo del rapporto si

dubita che il distributore possa invocare un risarcimento del danno.

Nel caso nel quale il contratto sia a tempo indeterminato le parti possono sempre recedere dando un preavviso congruo, cioè idoneo a non generare danno a entrambe le parti, e dove non espressamente previsto per valutare questo termine si fa riferimento agli usi e consuetudini commerciali.

Il recesso é efficace anche se non sia fornito preavviso salvo il risarcimento del danno (art. 1569 codice civile).

Inoltre, il preavviso non è dovuto se il recesso stesso sia basato su una giusta causa di recesso come, ad esempio, la violazione palese della clausola di esclusiva.

 

Obblighi del fornitore.

Se non sussiste l'obbligo di rifornire il distributore, caso abbastanza diffuso per contratti con soggetti non affidabili o per distribuzioni non sistematiche, il fornitore non sarà tenuto ad evadere le singole richieste, ma un rifiuto ingiustificato potrebbe contrastare con l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede.

In ogni caso deve essere esclusa qualsiasi responsabilità del distributore per nonavere promosso le vendite quando il fornitore abbia mancato di fornire tempestivamente i prodotti ordinati.

Nel caso di inadempimento di lieve entità del distributore si ritiene che il fornitore possa

interrompere le forniture dando un congruo preavviso

(art. 1565 codice civile).

 

Patto di non concorrenza.

Il patto di non concorrenza ha la funzione regolare l'attività del distributore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il quale dovrà essere redatto sulla base delle

disposizioni dell'art. 2596 codice civile.

Nel caso di cessazione del rapporto dove non sia regolato diversamente si ritiene che il distributore possa liberamente vendere i prodotti ancora in suo possesso, purché questa attività sia svolta in buona fede oppure in modo da non ingenerare nel pubblico l'erronea convinzione della persistenza di un rapporto di concessione.

 

Prezzo imposto.

Il fornitore può indicare un prezzo di riferimento di vendita al distributore, questa clausola è stata ritenuta lecita, purché sia limitata nel tempo e i suoi effetti non falsino le regole della libera concorrenza tra imprenditori oppure tra i diversi distributori.

 

Al momento, con lo sviluppo di sempre nuove forme di manifestazione dell'autonomia privata insieme all'evolversi e al variegarsi delle modalità di realizzazione degli scambi, viene messa in crisi l'unitarietà e l'organicità della fattispecie della vendita, accanto alla quale si creano nuove categorie, e tra queste proprio quella dei contratti di distribuzione.

Si è avuto anche un mutamento nelle modalità di organizzazione strutturale del processo di distribuzione, la produzione di un bene e la prestazione di un servizio sono giustificati solo perché vige la legge della domanda di quel bene e di quel servizio, che a sua volta da senso all'attività produttiva. Di conseguenza, per ogni impresa produttrice la fase di distribuzione diventa l'oggetto principale di studio e approfondimento,rivolto al miglioramento della stessa perché rappresenta il canale principale per aumentare la redditività dell'impresa.

Le principali forme di organizzazione per la distribuzione di un bene e di un servizio sono due e sono:

la distribuzione diretta e la distribuzione indiretta.

La distribuzione diretta si realizza quando la merce passa dalle mani del suo produttore direttamente nelle mani del consumatore finale e il produttore realizza un'integrazione di tipo verticale attraverso la quale si può occupare direttamente di tutte le fasi che riguardano la messa in commercio di quel prodotto, avvalendosi di soggetti che appartengono alla stessa struttura esi possono configurare ccome lavoratori dipendenti.

Questo permette al produttore di avere il potere decisionale e di controllo sull'attività dei suoi sottoposti addetti alle varie fasi dalla commercializzazione.

In dottrina, si è precisato che questo tipo di distribuzione è diretta sia perché la vendita si attua direttamente nella sede dell'impresa, sia perché l'impresa stessa assume su di sé tutte le funzioni che riguardano la messa in commercio del prodotto.

La distribuzione indiretta, si realizza quando il produttore concentra ogni suo sforzo e attenzione sull'efficienza e funzionalità dell'attività di produzione e rinuncia alla costituzione di una propria organizzazione distributiva, avvalendosi di una catena di operatori commerciali giuridicamente autonomi, che svolgono la loro attività su diversi livelli, semplificati dalle figure del grossista e del dettagliante.

Si realizza una sorta di integrazione verticale pattizia che si basa sugli accordi e contratti posti in essere dalle parti interessate.

La recente dottrina ha osservato che il produttore però, si è costruito una terza via, né diretta, né indiretta, all'interno del tradizionale contesto contrattuale distributivo che va sotto il nome di distribuzione "coordinata", in base alla quale è possibile coordinare le fasi di produzione e distribuzione attraverso la stipulazione di una vasta gamma di contratti, tra operatori formalmente indipendenti, che saltano i vari stadi della commercializzazione.

Fra la distribuzione indiretta e la distribuzione diretta è possibile, quindi, una sfumata gamma di pattuizioni che permettono, in qualche misura, di coordinare la fase produttiva con quella distributiva, senza per questo elidere l'autonomia dei partners, si arriva cioè a definire, in negativo un'area contrassegnata dall'integrazione verticale, cioè dall'integrazione formalizzata con specifico strumento negoziale, a causa della consentita ingerenza del produttore sul distributore coordinato, soggetti distinti che agiscono a diversi livelli di mercato.

Oggi si mettono in evidenza le nuove tecnologie informatiche e telematiche e le nuove tecniche di organizzazione, e in concreto risultano possibili molteplici forme di coordinamento.

L'interazione tra i fattori produttivi può essere perseguita con una gamma di strumenti diversi, potendo, ad esempio, costituire integrazione produttiva fra più distinte imprese, lo stesso marchio, know-how, o modello industriale, come per la concessione di vendita o per il franchising.

 

Note bibliografiche:

Articolo realizzato a margine di una lezione tenuta sull'argomento dal Prof. Federico Cappai docente di Diritto Privato dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza Dell'Università degli Studi di Cagliari.