Il sottoscritto . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . ., tel . . .
premesso che
(esposizione dei fatti) è titolare del contratto di vendita del gas n. . . . concluso con la società esercente tale servizio . . . e relativo all’appartamento sito in . . ., via . . ., n. . . ., dotato di gruppo di misura accessibile.
Tale appartamento è stato locato a diversi inquilini che non hanno mai comunicato letture periodiche dei consumi alla società erogatrice. La società . . . ha quindi provveduto ad emettere le fatture sulla base di letture presunte, senza procedere alla lettura effettiva del gruppo di misura ai sensi dell’art. 3 della delibera n. 229/2001 di Codesta Autorità.
In data . . ., un tecnico della società esercente il servizio di vendita del gas ha effettuato la lettura dei consumi, rilevando il numero . . . Successivamente, in data . . ., l’appartamento è stato concesso in locazione a due nuovi conduttori i quali, in sede di stipula del contratto di vendita del gas, hanno provveduto, insieme al tecnico inviato dalla società erogatrice, ad effettuare la lettura del gruppo di misura, rilevando il numero . . .
Poiché è apparso subito improbabile che in un così breve spazio temporale, dal
. . . al . . ., siano stati consumati ben . . . mc di gas, il ricorrente ha provveduto a richiedere alla società esercente il servizio di vendita del gas una verifica dell’esattezza dei consumi rilevati e del buon funzionamento del contatore (doc. 1).
Nonostante i ripetuti solleciti per un controllo, il sottoscritto ha ricevuto soltanto una lettera (doc. 2) con la quale la società comunicava l’importo residuo da pagare, pari a euro . . ., indicando il numero di metri cubi di gas consumati e mai pagati dai precedenti inquilini, senza peraltro specificare se il calcolo è avvenuto sulla base di letture presunte o effettive e se tale importo comprende tutti i consumi di gas fino alla data del . . .
Si precisa che il ricorrente non ha mai ricevuto bollette o fatture, né richieste di pagamento.
Il comportamento della società esercente il servizio di vendita del gas, a parere del ricorrente, viola l’art. 3 della delibera n. 229/2001 adottata da Codesta Autorità concernente le condizioni di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, nonché la deliberazione dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas n. 42 del 14 aprile 1999, recante direttive per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 110 del 13 maggio 1999.
Per quanto detto . . .
ricorre
all’intestata Autorità Garante affinché accertata la violazione da parte della società erogatrice delle disposizioni contenute nelle delibere n. 229/2001 e n. 42/1999, provveda a irrogare le sanzioni del caso, con condanna della società medesima a versare l’indennizzo di cui all’art. 4, comma 2, della delibera n.
229/2001.
La ricorrente chiede, inoltre, la rateizzazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 10 della Delibera dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas n. 229/2001.
. . ., lì . . .
Firma . . .
Si allegano i seguenti documenti:
1) lettera inviata a in data . . .;
2) lettera di risposta in data . . .;
3) lettera inviata a in data . . .;
4) . . .;
5) . . .