Atto di citazione per la revisione delle tabelle millesimali

Formula agg. al 10.01.2013 (Maria Spataro)

 

 

Tribunale ordinario di ……………

 

Atto di citazione ex art. 69 disp. att. c.c[1].

 

Il sig. ………. …………., nato a ………… (…..) il …………. e residente in …………… alla via ………….., (C.F. ……………), in qualità di proprietario dell'immobile facente parte del Condominio......, ubicato in …...., via …......., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall’Avv. …………….. (C.F. …………) del foro di ….., presso il cui studio in ………… alla via………………è elettivamente domiciliato il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 c.p.c. ult. comma, di voler ricevere gli atti di causa al seguente numero di fax ….... o tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ….@.........

 

Premesso in fatto

 

1 ) Il sig. …........ risulta essere proprietario dell'immobile posto al piano …. dell'edificio condominiale denominato …......., ubicato in …...... alla via …......., identificato con la particella n. …...., foglio …..... (doc. 1).

 

2) In data …..., il sig. …......, condomino anch'esso del medesimo condominio, già proprietario dell'appartamento posto al piano....., interno …..., acquistava, con atto di compravendita del …......., a rogito del notaio dott. …...., l'immobile situato al piano …..., interno ….......,al di sopra del quale, in data …....., veniva elevato un nuovo piano.

 

3) Con raccomandata a/r del ……………… ( doc. 2) il sig.……….. chiedeva all'amministratore del condominio, rag. …...., l'inserimento nell'ordine del giorno della futura assemblea ordinaria della revisione delle tabelle millesimali in vigore, dato che, a seguito delle sopra descritte vicende, le medesime tabelle non rappresentavano più la corretta corrispondenza tra il valore proporzionale dei singoli piani e la ripartizione delle spese in esse contenuta.

 

3) Nella successiva assemblea ordinaria, tenutasi in data …....., la mancata presenza del sig. …....., nonché di alcun altri condomini, non consentiva di raggiungere la quota di maggioranza necessaria all'approvazione (ex art. 1136, II comma) e alla validità della deliberazione assembleare e di, conseguenza, impediva la correzione delle tabelle millesimali in questione.

 

4) Il sig. ….. decideva, dunque, di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti.

 

Diritto

 

L’attore fondatamente pretende la revisione delle tabelle millesimali applicabili all'edificio condominiale di cui risulta essere parte.

 

A norma dell'art. 1123 c.c., le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, valore precisato, ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., dal regolamento di condominio ed espresso in millesimi nelle apposite tabelle allegate al regolamento stesso.

 

Tali valori, in forza del successivo art. 69, n. 2 disp. att. c.c., possono essere riveduti o modificati, ad opera dell'assemblea condominiale, dei condomini per contratto ovvero dell'autorità giudiziaria, anche nell'interesse di un solo condomino, quando intervengano successive innovazioni e ristrutturazioni, tali da alterare notevolmente il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di esso.

 

Sulla base di tali disposizione e di quanto narrato, appare legittima, pertanto, la richiesta dell'odierno attore diretta ad ottenere la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali a sé applicabili, in qualità di condomino, nonché il versamento della indennità prevista, nelle ipotesi di sopraelevazione, dall'art. 1127, IV comma c.c. .

 

Tanto premesso il sig. …………….., come sopra rappresentato e difeso, visto il verbale di mancato accordo raggiunto relativo al procedimento di mediazione facoltativo n. …....... (doc. …..), esperito, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010[2], in data ….... innanzi all'Organismo di Mediazione ….....

 

CITA

 

il Condominio …...., in persona dell'amministratore pro tempore, rag. …....., a comparire innanzi al Tribunale di …………….., G.I. designando, per l’udienza del ……….., ora di rito, usuali locali di udienza civile, con invito a costituirsi nel presente giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione nei modi di cui all’art. 166 c.p.c., pena le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e con avvertimento, che non costituendosi verrà dichiarata la contumacia, per ivi, presenti o contumaci, sentire accogliere le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda

 

Nel merito:

 

1) accertare e dichiarare l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite dal sig. …..., sopra meglio descritte, del rapporto originario tra i valori reali dei singoli piani del Condominio …..... e le relative tabelle millesimali;

 

2) dichiarare il diritto dell'attore di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali;

 

3) disporre la revisione delle tabelle millesimali sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia;

 

4) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1127, IV comma c.c.;

 

5) con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa oltra I.V.A. E C.P.A. come per legge.

 

In via istruttoria:

 

1) disporre l'esperimento della C.T.U.

 

Si offre in comunicazione i seguenti documenti, con riserva di altro dedurre:

 

1) visura catastale;

 

2) lettera a/r del …......;

 

3) verbale di mancato accordo raggiunto del …..... .

 

4) regolamento condominiale del ...... ed allegate tabelle millesimali.

 

Il presente procuratore dichiara, ai sensi del D.P.R. 115/2002, che il valore della presente controversia è di Euro …......., e si è pertanto versato il contributo unificato pari ad Euro …... .

 

Dichiara, altresì, di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione di cancelleria al n. di fax …......, o all'indirizzo di posta elettronica certificata ….....@........

 

………….., ……………

 

Avv. ………………

 

 ________________

 

[1] L’art. 23 della recente legge 11 dicembre 2012 n. 220 (riforma del condominio), che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno 2013, ha riformato l’art. 69 disp. att. Se ne riporta il testo novellato:

 

“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:

 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

 

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

 

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”.

 

[2] La Corte Costituzionale, sentenza 6 dicembre 2012 n. 272, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.