ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI
PENA – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 656 C.P.P. –
ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON
SUPERIORI AD UN ANNO – COMPETENZA – MAGISTRATO DI
SORVEGLIANZA – ESCLUSIONE – TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA –
SUSSISTENZA (Legge 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni
relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori ad un anno, art. 1; cod. proc.
pen., artt. 656, 677).
Se nei confronti dell’interessato è stato emesso il
decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.,
l’istanza di detenzione al domicilio ex art. 1, l.
199/2010 deve essere presentata (da sola o
congiuntamente a quella avente ad oggetto altra misura
alternativa alla detenzione) nelle forme e nei termini
ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p.; in tal caso, pertanto,
sull’istanza predetta decide il tribunale di
sorveglianza competente ex art. 656, comma 6, prima
parte, c.p.c. (e non il magistrato di sorveglianza
competente ex artt. 1, comma 3, l. 199/2010 e 677, comma
2, c.p.p.).
N. SIUS 2010 / 6216 - TDS TORINO
N. SIEP 2010 / 272 - PM ALESSANDRIA
ORDINANZA N………………
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
IL TRIBUNALE
il giorno 27 aprile 2011 in TORINO si è riunito in
camera di consiglio nelle persone dei componenti:
1) Dr. Vignera Giuseppe Pres. rel.
2) Dr. Salassa Pier Marco Giudice
3) Dr. La Gioia Angela Esperto
4) Dr. Sabatino Cinzia Esperto
ed ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di S. A., nato a XXXX il XXXXXX,
domiciliato in VIA XXXX, difeso dall’Avv. ***, nel
procedimento di sorveglianza avente ad oggetto
l’applicazione di misura alternativa alla detenzione in
relazione alla pena di cui al seguente titolo esecutivo:
Sentenza N. 2009/1084 Reg. Gen., emessa in data
18-11-2009 dal Tribunale Ordinario ALESSANDRIA.
FATTO E DIRITTO
1. - S. A. deve scontare una pena residua di mesi 6 di
arresto in virtù di una condanna per le contravvenzioni
ex artt. 699 c.p. e 4 L. 110/1975 (porto in luogo
pubblico di un coltello a serramanico e di un machete:
fatti commessi nel giugno 2008).
Emesso decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione,
il condannato ha richiesto l’affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 47 O.P. ovvero la detenzione
domiciliare ex art. 47 ter O.P., deducendo la necessità
di proseguire l’attività di studio (frequenza del terzo
anno di un corso serale tenuto presso un istituto in
XXXX per il conseguimento del diploma di perito
industriale) ed un programma terapeutico ambulatoriale
in corso presso il SERT di XXXX (essendo affetto da
dipendenza da oppiacei).
Il predetto ha altre 3 precedenti condanne per guida in
stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze
stupefacenti (commessa nel 2005), furto continuato in
concorso (fatti commessi nel 2008) e invasione di
edifici (fatti commessi nel 2008).
Non risultano procedimenti pendenti.
L’UEPE di Alessandria parla del soggetto come di un
giovane impulsivo ed immaturo, che dispone del sostegno
della famiglia d’origine, confermando l’esistenza
dell’attività scolastica e del programma terapeutico
allegati nell’istanza.
Il SERT di XXXX in data 10 marzo 2011, integrando la
relazione allegata all’istanza, ha comunicato che segue
il soggetto dal 2008 per disturbo da sostanze
(specificando la procedura, attraverso la quale nella
fattispecie è stata accertata la tossicodipendenza), che
dal marzo 2010 il S. segue positivamente un programma
terapeutico (concretatesi in colloqui, terapia
farmacologia specifica e controlli chimico-tossicologici
urinari) e che tale programma è idoneo alle esigenze
curative e riabilitative del predetto.
I Carabinieri di XXXX hanno evidenziato (oltre i
precedenti del S.) che il giovane “si accompagna
permanentemente con persone pregiudicate”.
2. - L’istanza di affidamento in prova al servizio
sociale va rigettata, atteso che l’ampia libertà di
movimento coessenziale a codesta misura è incompatibile
con la pericolosità sociale del soggetto desumibile dai
suoi precedenti penali (ancor recenti), dalle sue
frequentazioni “controindicate” evidenziate dai
Carabinieri di XXXX e soprattutto dalla sua condizione
di tossicodipendente: in presenza della quale avrebbe
dovuto essere richiesta una delle “specifiche” misure
predisposte ad hoc dall’ordinamento (recte: dall’art. 94
D.P.R. 309/1990 e oggi dall’art. 1 L. 199/2010)
3. - Quest’ultima considerazione impone pure il rigetto
della richiesta avente ad oggetto la detenzione
domiciliare “generica” ex art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.
4. - L’entità della pena, le problematiche
tossicomaniche del soggetto e la sussistenza della
documentazione prescritta dall’art. 94 D.P.R. 309/1990,
invece, consentono nella fattispecie la concessione
della misura ex art. 1 L. 199/2010, espressamente
prevista (a differenza dell’art. 47 ter, comma 1, bis,
O.P.) pure il condannato tossicodipendente o
alcooldipendente, che è sottoposto a un programma di
recupero o che intende sottoporsi ad esso (comma 3).
Le prescrizioni “restrittive” consentite da questa
misura, invero, sono idonee a contenere la pericolosità
sociale del soggetto come sopra evidenziata.
Si osserva al riguardo che:
l’art. 1, comma 3, L. 199/2010 prevede che il
pubblico ministero richiede la misura de qua nei
confronti del condannato in stato di libertà al
magistrato di sorveglianza competente secondo la regola
generale ex art. 677, comma 2, c.p.p., “salvo che debba
emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del
citato articolo 656” c.p.p.;
a meno che non si voglia assurdamente ed
irragionevolmente ritenere che con questo inciso il
Legislatore abbia precluso la concessione della misura
in questione a favore del condannato avente diritto alla
sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione
ex art. 656, comma 5, c.p.p. (il quale potrebbe
richiedere ex art. 656, commi 5-6, c.p.p. solo le altre
misure previste dall’ordinamento penitenziario e dal
D.P.R. 309/1990), dal superiore inciso si può e si deve
logicamente desumere soltanto che, quando (come nella
fattispecie) risulta emesso il decreto di sospensione ex
art. 656, comma 5, c.p.p., l’istanza ex art. 1, L.
199/2010 deve essere proposta dall’interessato
(eventualmente insieme a quella avente ad oggetto altra
e più “ampia” misura alternativa alla detenzione) nelle
forme e nei termini ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p. e/o
che, comunque, quando è stato regolarmente instaurato il
procedimento ex art. 656, comma 6, c.p.p. spetta al
tribunale di sorveglianza competente ex art. 656, comma
6, prima parte, c.p.c. (e non al magistrato di
sorveglianza competente ex artt. 1, comma 3, L. 199/2010
e 677, comma 2, c.p.p.) il potere di concedere la misura
in discorso anche ex officio (cfr. Cass. pen., Sez. I,
26/11/2002, n. 16982, Vavalle: “A fronte di una
richiesta del condannato di misura alternativa alla
detenzione, legittimamente il giudice di sorveglianza
applica d'ufficio una misura alternativa di minore
portata”).
P.Q.M.
contrariis reiectis, concede a S. A., per l’espiazione
della pena di cui in epigrafe, la misura della
detenzione domiciliare ex art. 1 L. 199/2010.
IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
il condannato:
prenderà domicilio in XXXX, Via XXXX;
non potrà comunicare in alcun modo (neppure per
telefono) con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono;
sarà sottoposto al controllo del Comando Stazione
dei Carabinieri di XXXX, territorialmente competente,
tramite il quale potrà proporre eventuali istanze al
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
prenderà e manterrà contatti con l’U.E.P.E. di
Alessandria;
dovrà sottoporsi al programma
terapeutico-riabilitativo predisposto nei suoi confronti
ex art. 94 DPR 309/1990 dal SERT di XXXX, il quale
riferirà ogni 30 giorni sull’andamento del predetto
programma al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
dovrà permanere presso la predetta casa di
abitazione e potrà lasciarla : 1) solo per il tempo
strettamente necessario ad effettuare i controlli ed i
colloqui presso il SERT di XXXX (nei giorni e nelle ore
indicati nel calendario predisposto dal SERT stesso, che
l’interessato o l’UEPE provvederanno tempestivamente a
comunicare ai Carabinieri di XXXX, preposti al
controllo); 2) per il tempo strettamente necessario a
frequentare le lezioni presso l’Istituto XXXX (in base
al relativo calendario predisposto dal Dirigente
scolastico, che l’interessato o l’UEPE provvederanno
tempestivamente a comunicare ai Carabinieri di XXXX,
preposti al controllo); 3) in altri orari ed in altri
giorni per i necessari e documentati contatti e terapie
presso le strutture sanitarie territoriali
(limitatamente all’ambito della Provincia di domicilio)
oppure per motivi di giustizia (nell’ambito della
Regione di domicilio), sempre previo avviso anche
telefonico al Comando Stazione Carabinieri preposto alla
vigilanza e con l’obbligo di documentazione ai medesimi
ed al Magistrato di Sorveglianza;
in ogni caso dovrà sempre adoperarsi per assicurare
la propria costante reperibilità da parte degli Organi
preposti ai controlli, adottando tutte le misure imposte
dalla ordinaria diligenza e zelante scrupolo
(esemplificativamente, mantenendo in esercizio i
campanelli e citofoni, evitando di assumere sonniferi o,
in caso di prescrizione medica, assumendo iniziative
volte a consentire, comunque i controlli, ecc.);
dovrà tenere buona condotta e non potrà avere
contatti di alcun tipo con pregiudicati o con soggetti
notoriamente malvitosi o con locali malfamati;
non potrà transitare a piedi o sostare a bordo di
veicoli in aree che costituiscono notorio ritrovo di
persone pregiudicate o notoriamente malavitose o
tossicodipendenti, nè trattenersi in loro compagnia;
non frequenterà abitualmente pubblici esercizi né si
intratterrà in sale da gioco ed in locali in cui sia
praticato il gioco d’azzardo;
non potrà detenere armi di alcun tipo per alcun
motivo, anche se in possesso di autorizzazione
amministrativa;
porterà sempre con sé copia del presente
provvedimento e la esibirà spontaneamente alle forze di
Polizia in occasione di qualsiasi controllo cui sarà
assoggettato;
Eventuali variazioni alle prescrizioni saranno adottate
dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.
AVVERTE che, in caso di violazione di legge o delle
prescrizioni impartitegli, l’ammissione al beneficio
sarà immediatamente sospesa e, indi, revocata, con il
conseguente assoggettamento del condannato
all’espiazione della pena in carcere.
Nel rispetto di quanto precede, e salvo il caso di
documentata assoluta imprevedibilità, l'istanza di
eventuale modifica delle prescrizioni, corredata di
regolare documentazione, dovrà essere presentata
all’UEPE di Alessandria o ai Carabinieri preposti al
controllo almeno 15 giorni prima della data in cui la
modifica dovrebbe avere efficacia.
Alla verifica della veridicità delle circostanze esposte
nell'istanza di modifica delle prescrizioni
provvederanno gli Organi di Polizia e l'eventuale
falsità o pretestuosità delle medesime importerà la
revoca del beneficio.
Entro cinque giorni dalla notifica del presente
provvedimento il condannato si presenterà ai Carabinieri
di XXXX, i quali redigeranno il verbale di
sottoposizione agli obblighi e comunicheranno l’inizio
della misura all’U.E.P.E. di Alessandria.
Così deciso in TORINO il 27 aprile 2011
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giuseppe Vignera |