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Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 27 aprile 2011; Pres. Est. VIGNERA, ric. S.

 

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ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 656 C.P.P. – ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI AD UN ANNO – COMPETENZA – MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – ESCLUSIONE – TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – SUSSISTENZA (Legge 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, art. 1; cod. proc. pen., artt. 656, 677).

 

Se nei confronti dell’interessato è stato emesso il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., l’istanza di detenzione al domicilio ex art. 1, l. 199/2010 deve essere presentata (da sola o congiuntamente a quella avente ad oggetto altra misura alternativa alla detenzione) nelle forme e nei termini ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p.; in tal caso, pertanto, sull’istanza predetta decide il tribunale di sorveglianza competente ex art. 656, comma 6, prima parte, c.p.c. (e non il magistrato di sorveglianza competente ex artt. 1, comma 3, l. 199/2010 e 677, comma 2, c.p.p.).

 

N. SIUS 2010 / 6216 - TDS TORINO

 

N. SIEP 2010 / 272 - PM ALESSANDRIA

 

ORDINANZA N………………

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

 

________________________________________________

 

 

 

IL TRIBUNALE

 

il giorno 27 aprile 2011 in TORINO si è riunito in camera di consiglio nelle persone dei componenti:

 

1) Dr. Vignera Giuseppe Pres. rel.

 

2) Dr. Salassa Pier Marco Giudice

 

3) Dr. La Gioia Angela Esperto

 

4) Dr. Sabatino Cinzia Esperto

 

ed ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei confronti di S. A., nato a XXXX il XXXXXX, domiciliato in VIA XXXX, difeso dall’Avv. ***, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l’applicazione di misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena di cui al seguente titolo esecutivo: Sentenza N. 2009/1084 Reg. Gen., emessa in data 18-11-2009 dal Tribunale Ordinario ALESSANDRIA.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. - S. A. deve scontare una pena residua di mesi 6 di arresto in virtù di una condanna per le contravvenzioni ex artt. 699 c.p. e 4 L. 110/1975 (porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico e di un machete: fatti commessi nel giugno 2008).

 

Emesso decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione, il condannato ha richiesto l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P., deducendo la necessità di proseguire l’attività di studio (frequenza del terzo anno di un corso serale tenuto presso un istituto in XXXX per il conseguimento del diploma di perito industriale) ed un programma terapeutico ambulatoriale in corso presso il SERT di XXXX (essendo affetto da dipendenza da oppiacei).

 

Il predetto ha altre 3 precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti (commessa nel 2005), furto continuato in concorso (fatti commessi nel 2008) e invasione di edifici (fatti commessi nel 2008).

 

Non risultano procedimenti pendenti.

 

L’UEPE di Alessandria parla del soggetto come di un giovane impulsivo ed immaturo, che dispone del sostegno della famiglia d’origine, confermando l’esistenza dell’attività scolastica e del programma terapeutico allegati nell’istanza.

 

Il SERT di XXXX in data 10 marzo 2011, integrando la relazione allegata all’istanza, ha comunicato che segue il soggetto dal 2008 per disturbo da sostanze (specificando la procedura, attraverso la quale nella fattispecie è stata accertata la tossicodipendenza), che dal marzo 2010 il S. segue positivamente un programma terapeutico (concretatesi in colloqui, terapia farmacologia specifica e controlli chimico-tossicologici urinari) e che tale programma è idoneo alle esigenze curative e riabilitative del predetto.

 

I Carabinieri di XXXX hanno evidenziato (oltre i precedenti del S.) che il giovane “si accompagna permanentemente con persone pregiudicate”.

 

2. - L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale va rigettata, atteso che l’ampia libertà di movimento coessenziale a codesta misura è incompatibile con la pericolosità sociale del soggetto desumibile dai suoi precedenti penali (ancor recenti), dalle sue frequentazioni “controindicate” evidenziate dai Carabinieri di XXXX e soprattutto dalla sua condizione di tossicodipendente: in presenza della quale avrebbe dovuto essere richiesta una delle “specifiche” misure predisposte ad hoc dall’ordinamento (recte: dall’art. 94 D.P.R. 309/1990 e oggi dall’art. 1 L. 199/2010)

 

3. - Quest’ultima considerazione impone pure il rigetto della richiesta avente ad oggetto la detenzione domiciliare “generica” ex art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.

 

4. - L’entità della pena, le problematiche tossicomaniche del soggetto e la sussistenza della documentazione prescritta dall’art. 94 D.P.R. 309/1990, invece, consentono nella fattispecie la concessione della misura ex art. 1 L. 199/2010, espressamente prevista (a differenza dell’art. 47 ter, comma 1, bis, O.P.) pure il condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che è sottoposto a un programma di recupero o che intende sottoporsi ad esso (comma 3).

 

Le prescrizioni “restrittive” consentite da questa misura, invero, sono idonee a contenere la pericolosità sociale del soggetto come sopra evidenziata.

 

Si osserva al riguardo che:

 

    l’art. 1, comma 3, L. 199/2010 prevede che il pubblico ministero richiede la misura de qua nei confronti del condannato in stato di libertà al magistrato di sorveglianza competente secondo la regola generale ex art. 677, comma 2, c.p.p., “salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656” c.p.p.;

 

    a meno che non si voglia assurdamente ed irragionevolmente ritenere che con questo inciso il Legislatore abbia precluso la concessione della misura in questione a favore del condannato avente diritto alla sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, c.p.p. (il quale potrebbe richiedere ex art. 656, commi 5-6, c.p.p. solo le altre misure previste dall’ordinamento penitenziario e dal D.P.R. 309/1990), dal superiore inciso si può e si deve logicamente desumere soltanto che, quando (come nella fattispecie) risulta emesso il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., l’istanza ex art. 1, L. 199/2010 deve essere proposta dall’interessato (eventualmente insieme a quella avente ad oggetto altra e più “ampia” misura alternativa alla detenzione) nelle forme e nei termini ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p. e/o che, comunque, quando è stato regolarmente instaurato il procedimento ex art. 656, comma 6, c.p.p. spetta al tribunale di sorveglianza competente ex art. 656, comma 6, prima parte, c.p.c. (e non al magistrato di sorveglianza competente ex artt. 1, comma 3, L. 199/2010 e 677, comma 2, c.p.p.) il potere di concedere la misura in discorso anche ex officio (cfr. Cass. pen., Sez. I, 26/11/2002, n. 16982, Vavalle: “A fronte di una richiesta del condannato di misura alternativa alla detenzione, legittimamente il giudice di sorveglianza applica d'ufficio una misura alternativa di minore portata”).

 

P.Q.M.

 

contrariis reiectis, concede a S. A., per l’espiazione della pena di cui in epigrafe, la misura della detenzione domiciliare ex art. 1 L. 199/2010.

 

IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

 

il condannato:

 

    prenderà domicilio in XXXX, Via XXXX;

 

    non potrà comunicare in alcun modo (neppure per telefono) con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono;

 

    sarà sottoposto al controllo del Comando Stazione dei Carabinieri di XXXX, territorialmente competente, tramite il quale potrà proporre eventuali istanze al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;

 

    prenderà e manterrà contatti con l’U.E.P.E. di Alessandria;

 

    dovrà sottoporsi al programma terapeutico-riabilitativo predisposto nei suoi confronti ex art. 94 DPR 309/1990 dal SERT di XXXX, il quale riferirà ogni 30 giorni sull’andamento del predetto programma al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;

 

    dovrà permanere presso la predetta casa di abitazione e potrà lasciarla : 1) solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli ed i colloqui presso il SERT di XXXX (nei giorni e nelle ore indicati nel calendario predisposto dal SERT stesso, che l’interessato o l’UEPE provvederanno tempestivamente a comunicare ai Carabinieri di XXXX, preposti al controllo); 2) per il tempo strettamente necessario a frequentare le lezioni presso l’Istituto XXXX (in base al relativo calendario predisposto dal Dirigente scolastico, che l’interessato o l’UEPE provvederanno tempestivamente a comunicare ai Carabinieri di XXXX, preposti al controllo); 3) in altri orari ed in altri giorni per i necessari e documentati contatti e terapie presso le strutture sanitarie territoriali (limitatamente all’ambito della Provincia di domicilio) oppure per motivi di giustizia (nell’ambito della Regione di domicilio), sempre previo avviso anche telefonico al Comando Stazione Carabinieri preposto alla vigilanza e con l’obbligo di documentazione ai medesimi ed al Magistrato di Sorveglianza;

 

    in ogni caso dovrà sempre adoperarsi per assicurare la propria costante reperibilità da parte degli Organi preposti ai controlli, adottando tutte le misure imposte dalla ordinaria diligenza e zelante scrupolo (esemplificativamente, mantenendo in esercizio i campanelli e citofoni, evitando di assumere sonniferi o, in caso di prescrizione medica, assumendo iniziative volte a consentire, comunque i controlli, ecc.);

 

    dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o con soggetti notoriamente malvitosi o con locali malfamati;

 

    non potrà transitare a piedi o sostare a bordo di veicoli in aree che costituiscono notorio ritrovo di persone pregiudicate o notoriamente malavitose o tossicodipendenti, nè trattenersi in loro compagnia;

 

    non frequenterà abitualmente pubblici esercizi né si intratterrà in sale da gioco ed in locali in cui sia praticato il gioco d’azzardo;

 

    non potrà detenere armi di alcun tipo per alcun motivo, anche se in possesso di autorizzazione amministrativa;

 

    porterà sempre con sé copia del presente provvedimento e la esibirà spontaneamente alle forze di Polizia in occasione di qualsiasi controllo cui sarà assoggettato;

 

Eventuali variazioni alle prescrizioni saranno adottate dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.

 

AVVERTE che, in caso di violazione di legge o delle prescrizioni impartitegli, l’ammissione al beneficio sarà immediatamente sospesa e, indi, revocata, con il conseguente assoggettamento del condannato all’espiazione della pena in carcere.

 

Nel rispetto di quanto precede, e salvo il caso di documentata assoluta imprevedibilità, l'istanza di eventuale modifica delle prescrizioni, corredata di regolare documentazione, dovrà essere presentata all’UEPE di Alessandria o ai Carabinieri preposti al controllo almeno 15 giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe avere efficacia.

 

Alla verifica della veridicità delle circostanze esposte nell'istanza di modifica delle prescrizioni provvederanno gli Organi di Polizia e l'eventuale falsità o pretestuosità delle medesime importerà la revoca del beneficio.

 

Entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento il condannato si presenterà ai Carabinieri di XXXX, i quali redigeranno il verbale di sottoposizione agli obblighi e comunicheranno l’inizio della misura all’U.E.P.E. di Alessandria.

 

Così deciso in TORINO il 27 aprile 2011

 

 

           

 

 

           

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

 

Dr. Giuseppe Vignera

 

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