di Marina Castellaneta e
Giovanni Negri
Per i medici
specializzati si è prescritto nel 2009. Per gli altri si
vedrà. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10813
della Terza sezione civile, depositata ieri, fa
chiarezza sui termini di prescrizione dell'azione per il
risarcimento del danno da mancato o parziale recepimento
di una direttiva comunitaria. Il "casus belli" è
rappresentato da una vicenda ormai risalente nel tempo e
cioè il diritto alla retribuzione del periodo di
formazione e, in particolare, della specializzazione dei
medici.
Un diritto riconosciuto
in ambito comunitario da specifiche direttive non self
executing che in Italia vennero parzialmente recepite
nel 1991 e in maniera specifica per i medici solo nel
1999.
documenti
Nell'aprile 2009 una
sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (la n.
9147) aveva già determinato in dieci anni il termine di
prescrizione che deve essere applicato alla richiesta di
risarcimento per la lesione patrimoniale subìta dai
medici che si erano specializzati, ma aveva lasciato
nell'incertezza sul cosidetto dies a quo, il giorno cioè
da cui iniziare a contare i dieci anni.
Ora la pronuncia
depositata ieri (nata da una causa innescata tra gli
altri da Antonio Quaglio, si veda l'intervista) mette
alcuni punti fermi sull'inadempimento di direttive
comunitarie non immediatamente tradotte nel nostro
ordinamento con diritti quindi immediatamente azionabili
senza la necessità di un atto di recepimento.
Una pronuncia, quindi,
che ha una portata che va oltre il caso dei medici
specializzati. Innanzitutto i giudici osservano che nel
caso l'inadempimento dell'Italia sia totale e riguardi
un atto comunitario sufficientemente specifico
nell'attribuire diritti ai singoli si produce un obbligo
di risarcimento a vantaggio degli interessati che non si
prescrive mai «perché la condotta di inadempimento
statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die».
Se l'adempimento è solo
successivo, ma riguarda tutti i soggetti interessati, è
il caso dei medici specializzati, il termine di
prescrizione (sempre decennale) inizia a decorrere dal
giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana
di recepimento. Per i medici, il riconoscimento pieno
della retribuzione della formazione è arrivato solo nel
1999 e quindi la possibilità di richiedere un
risarcimento è stata concreta fino al 2009 (per la
precisione fino al 27 ottobre 2009). Se infine
l'adempimento è stato parziale perché, per esempio, ha
disposto solo per il futuro o ha riguardato solo alcuni
soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere
solo per gli interessati compresi, mentre per tutti gli
altri non ci sarà termine di prescrizione applicabile.
La partita, però,
potrebbe non essere ancora chiusa. Domani, infatti, sarà
la Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi
sul computo della prescrizione nelle azioni di
risarcimento dei danni da parte degli specializzandi
medici (causa C-452/09) e, in pratica, sul rapporto tra
effettività dei diritti e prescrizione. La Corte
accerterà se sia compatibile con il diritto Ue e con
l'obbligo per lo Stato di garantire la sua effettiva
applicazione, la possibilità per lo Stato italiano di
eccepire la prescrizione ordinaria per la fase
antecedente la prima legge attuativa italiana o se ogni
eccezione di prescrizione sia preclusa fino alla
corretta trasposizione della direttiva.
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