di Alfredo Montagna
Le Sezioni Unite chiamate a
pronunciarsi sulla effettiva parità delle parti anche
nel giudizio di revisione. Su tale questione il Collegio
remittente ha mostrato di privilegiare la soluzione già
in precedenza adottata dalla stessa sezione, allorchè si
è affermato che la decisione di inammissibilità della
richiesta di revisione non debba essere preceduta dal
contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il
ricorrente non potrebbe interloquire sul parere
eventualmente espresso dal pubblico ministero.
Il Primo Presidente della Corte,
con provvedimento del 22 novembre 2011, ha assegnato
alle Sezioni Unite il ricorso in materia di revisione di
una precedente sentenza di condanna, e con il quale, tra
l’altro, veniva sostenuta la nullità della decisione
della Corte di Appello in quanto il ricorrente non era
stato messo in grado di interloquire sull’acquisito
parere del procuratore generale.
La questione si pone in quanto a
fronte di una richiesta proposta fuori dalle ipotesi
previste dagli artt. 629 e 630 c. p. p., o quanto questa
risulti manifestamente infondata, la corte di appello
può dichiararne la inammissibilità con procedura de
plano.
Peraltro anche in questa fase è
ritenuta possibile l’acquisizione del parere del
procuratore generale presso la corte di appello, per cui
si pone il problema della necessità o meno, in una
procedura de plano, di comunicare al ricorrente il
parere emesso in merito.
Su tale questione il Collegio ha
mostrato di privilegiare la soluzione già in precedenza
adottata dalla stessa sezione, allorché si è affermato
che la decisione di inammissibilità della richiesta di
revisione non debba essere preceduta dal contraddittorio
fra le parti, con la conseguenza che il ricorrente non
potrebbe interloquire sul parere eventualmente espresso
dal pubblico ministero.
Pur tuttavia la prima sezione ha
diversamente ritenuto che non consentire al condannato
di svolgere le proprie difese in relazione alle
argomentazioni del pubblico ministero, non prevedendosi
il contraddittorio in caso di esistenza del parere del
P.M., comporti la nullità del provvedimento di
inammissibilità della istanza.
Va evidenziato come la
giurisprudenza degli ultimi anni della Corte di
Cassazione, anche grazie ad un forte impulso in tal
senso proveniente dalla Procura Generale presso la Corte
di Cassazione, abbia valorizzato i principi
sopranazionali, fra i quali quelli della CEDU, in
relazioni ai quali vanno interpretate le disposizioni
nazionali anche in tema di effettivo esercizio del
diritto di difesa e di parità delle parti, per cui è
auspicabile un ulteriore intervento in tal senso del
massimo consesso di legittimità., chiamato risolvere la
questione il prossimo gennaio 2012.
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