Due recenti sentenze della Corte
Suprema di Cassazione appaiono alquanto significative ai
fini della individuazione esatta della attività del
difensore patrocinante a spese dello Stato nella fase
sempre sofferta della determinazione del compenso da
parte del magistrato.
La sentenza n. 24723 depositata in
data 23 novembre 2011 esamina l’attività stragiudiziale
del difensore nominato dal non abbiente dopo aver
ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio dal
competente Ordine forense e che spesso risolve il
paventato conflitto giudiziale con la controparte,
mentre la sentenza n. 24729 depositata in pari data
riguarda l’attività processuale posta in essere prima
del deposito della delibera di ammissione nel giudizio
in corso.
1) La prima sentenza esclude dal
compenso l’attività extragiudiziale sul presupposto che
l’art. 124 del t.u. n. 115/02 contempla esclusivamente
la difesa giudiziale e, quindi, condizione essenziale ai
fini della sostituzione dello Stato nel pagamento del
compenso al difensore è la esistenza di un procedimento
giudiziale.
“D’altra parte, il quadro normativo
di riferimento e la interpretazione logico - sistematica
dell’art. 124 del decreto n. 115 del 2002, invocato dal
ricorrente, evidenziano come quest’ultima norma non
avvalori la tesi sostenuta con il ricorso, atteso che la
disposizione da ultimo citata, nel disciplinare le
modalità di presentazione della richiesta di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, fa l’ipotesi in cui
la stessa sia formulata quando il processo sia già
iniziato e quella in cui la parte formuli l’istanza
prima dell’inizio del giudizio al fine di avvalersi del
patrocinio per l’azione ancora da intraprendere ma ad
essa finalizzata in tal senso va evidentemente
interpretata l’espressione “quando il processo non
pende” che non sta a significare, come invece sostenuto
dal ricorrente, che anche l’attività stragiudiziale
possa formare oggetto di gratuito patrocinio.”
Dalla lettura della sentenza è dato
rilevare che la richiesta del difensore abbia riguardato
l’attività svolta in via extragiudiziale ed il
magistrato competente abbia limitato la liquidazione
esclusivamente per la collaborazione alla conciliazione.
Orbene, ove si confronti la
sentenza in commento con altra precedente (Cassaz. Sez
IV penale 2 luglio-2 ottobre 2008 n. 37545) che viene
parimenti considerata nella motivazione e che concerne
il riconoscimento dell’attività del difensore per la
redazione, assistenza e presentazione della domanda per
ottenere il beneficio, risulta chiara la difficoltà
degli Ermellini nella interpretazione della normativa
sul gratuito patrocinio.
L’attività svolta dal difensore
nella fase di presentazione della domanda di gratuito
patrocinio al magistrato o all’Ordine forense
competenti, viene ritenuta prodromica e comunque
connessa al giudizio successivamente radicato.
Vien da pensare che, qualora alla
suddetta attività dell’avvocato non faccia seguito alcun
giudizio, la richiesta di compenso naufragherebbe
clamorosamente.
Alla luce della suddetta sentenza,
una interpretazione più estensiva dell’art. 124 t.u.
cit. potrebbe, in effetti, riconoscere nell’attività del
difensore per la fase preparatoria della domanda del
beneficio, i connotati di una vera e propria consulenza
in termini di scelta di strategia processuale e del tipo
di giudizio da richiedere al Giudice.
In verità, il legislatore potrebbe
dirimere ogni dubbio e facilitare la vita ad avvocati e
magistrati sol che adeguasse la normativa nazionale ai
considerando delle numerose direttive europee in materia
di assistenza e difesa gratuita le quali si spingono
perfino alla tutela del non abbiente nella media
conciliazione!
(11) Il patrocinio a spese dello
Stato dovrebbe includere la consulenza nella fase
precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione
prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale
per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di
giudizio, l'esonero totale o parziale dalle spese
processuali.
(21) Il patrocinio a spese dello
Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si
tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di
procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando
il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o
ordinato dall'organo giurisdizionale. (dir 2003/8/CE)
2) La seconda sentenza in commento
riconosce che l’attività del difensore svolta nelle more
del deposito della delibera di ammissione al gratuito
patrocinio venga considerata in sede di liquidazione del
compenso.
Nel caso esaminato dalla Corte di
Cassazione il Giudice del merito aveva espunto dalla
nota spese del difensore alcuni adempimenti svolti dal
difensore nell’adempimento del proprio mandato
(disamina, atto di citazione ed altro) quando non era
stata ancora deliberata l’ammissione dell’interessato al
gratuito patrocinio.
Sostengono gli Ermellini che “è
agevole osservare che il condizionare gli effetti della
delibera di ammissione alla sua data di emissione (che
deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R..
30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello
in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di
ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i
diritti dell’istante per un fatto ad esso non
addebitabile.”…..“ dovendo il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R.
valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che
si intende far valere con l’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò
comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo
del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso
connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle
quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.”
Viene, così, smentita la
giurisprudenza di merito (come Tribunale di Cosenza
25.11.2003). che ritiene che in sede civile l’ammissione
al gratuito patrocinio non è retroattiva, in quanto
decorrerebbe dal giorno dell’accoglimento dell’istanza
(se ante causam) ovvero da quello in cui l’avvenuta
ammissione viene portata a conoscenza del giudice del
processo (se in corso di causa).
Tale interpretazione sosterrebbe
che in seguito alla comunicazione di ammissione da parte
del Consiglio dell'Ordine, il giudice esercita il
potere-dovere di riscontrare la ricorrenza delle
condizioni di legge per l’avvenuta ammissione. Nel caso
di esito positivo di tale verifica, scatteranno per il
beneficiario gli effetti previsti dall'art. 131
("Per effetto dell'ammissione al
patrocinio e relativamente alle spese a carico della
parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre
sono anticipate dall'erario").
In sede penale, invece, ove il
provvedimento di ammissione è di competenza del giudice
penale e non già del Consiglio dell’Ordine; l’art.109
precisa che “gli effetti decorrono dalla data in cui
l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio
del magistrato o dal primo atto in cui interviene il
difensore, se l’interessato fa riserva di presentare
l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni
successivi”.
Seguono i testi delle due sentenze
in commento.
Corte di Cassazione Sez. Seconda
Civ. Sent. n. 24723 del 23.11.2011
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Torino,
con provvedimento del 13 luglio 2006, rigettava il
reclamo proposto dall’avv. E.C.F. avverso il decreto con
cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato
inammissibile la domanda di liquidazione delle
competenze per l’attività stragiudiziale dal medesimo
svolta quale difensore di S. R. ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
L’istanza era respinta sul rilievo
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 il patrocinio a
spese dello Stato è previsto per l’attività giudiziale e
non pure per quella stragiudiziale.
2. Avverso tale decisione propone
ricorso per cassazione l’avv. F..E.C. sulla base di due
motivi illustrati da memoria depositata ex art. 378 cod.
proc. civ.
Non hanno svolto attività difensiva
gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il
ricorrente, dopo avere premesso l’impugnabilità del
provvedimento gravato ai sensi dell’art. 111 Cost. e
deducendo la violazione degli artt. 74, 75 e 124 del
D.P.R. 115 del 2002, denuncia l’errore della Corte di
appello laddove, a stregua di una interpretazione
restrittiva e letterale della normativa richiamata,
aveva ritenuto che il patrocinio a spese dello Stato
avesse a oggetto soltanto l’attività giudiziale e ciò in
contrasto con l’art. 24 Cost. che è attuazione del
principio di uguaglianza e non tenendo conto che l’art.
124 del citato decreto prevede che l’istanza di
ammissione può essere chiesta anche quando il processo
non pende.
1. Il motivo va disatteso.
Può innanzitutto ritenersi
pacifico, anche a stregua di quanto esposto e dedotto
dal ricorrente, che il compenso è stato chiesto per
attività esclusivamente stragiudiziale espletata
dall’avv. C. nell’interesse di S. R. ammessa al
patrocinio a spese dello Stato.
La richiesta è stata correttamente
respinta sul rilievo che l’attività per la quale è
prevista l’ammissione a spese dello Stato è soltanto
quella giudiziale. In proposito va osservato che le
disposizioni dettate dal decreto n. 115 del 2002
prevedono :a) l’ammissione al patrocinio a spese dello
stato esclusivamente nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile, tributario e negli affari di
volontaria giurisdizione a favore del cittadino non
abbiente e quando le sue ragioni non risultino
manifestamente infondate (art. 74); b) l’ammissione è
valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per
tutte le eventuali, procedure derivate ed accidentali,
comunque connesse, (art. 75 primo comma); la disciplina
del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche
nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione,
nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
nonché nei processi relativi all’applicazione di misure
di sicurezza, di prevenzione e nei processi di
competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che
l’interessato debba o possa essere assistito da un
difensore o da un consulente tecnico (art. 75 secondo
comma).
Le disposizioni citate non lasciano
alcun dubbio che il patrocinio a spese dello Stato è
previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del
cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in
tal modo dare attuazione al dettato dell’art. 24 Cost.
Ed invero, l’onere posto a carico dello Stato e quindi
della collettività intanto è giustificato in quanto sia
preordinato a soddisfare l’esigenza di assicurare il
ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la
pretesa del cittadino non abbiente non risulti
manifestamente infondata, perché altrimenti si verrebbe
a negare il riconoscimento di diritti per
l’impossibilità del singolo di accedere alla
giurisdizione a causa delle proprie condizioni
economiche.
D’altra parte, il quadro normativo
di riferimento e la interpretazione logico - sistematica
dell’art. 124 del decreto n. 115 del 2002, invocato dal
ricorrente, evidenziano come quest’ultima norma non
avvalori la tesi sostenuta con il ricorso, atteso che la
disposizione da ultimo citata, nel disciplinare le
modalità di presentazione della richiesta di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, fa l’ipotesi in cui
la stessa sia formulata quando il processo sia già
iniziato e quella in cui la parte formuli l’istanza
prima dell’inizio del giudizio al fine di avvalersi del
patrocinio per l’azione ancora da intraprendere ma ad
essa finalizzata in tal senso va evidentemente
interpretata l’espressione “quando il processo non
pende” che non sta a significare, come invece sostenuto
dal ricorrente, che anche l’attività stragiudiziale
possa formare oggetto di gratuito patrocinio.
Appare del tutto fuori luogo il
richiamo del precedente di legittimità allegato dal
ricorrente alla memoria depositata ex art. 378 cod.
proc. civ.: quella decisione, peraltro in conformità di
un consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, si è limitata a statuire che devono
considerarsi giudiziali anche quelle attività
stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal
mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o
complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di
quelle attività che siano svolte in esecuzione di un
mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la
difesa in giudizio (e sulla base di tale presupposto è
stato riconosciuto dovuto il compenso per l’assistenza e
l’attività svolta dal difensore per la transazione della
controversia instaurata dal medesimo).
Il secondo motivo denuncia
l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt.
3, 4 e 36 Cost., del decreto n. 115 del 2002, qualora si
ritenesse che l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sia limitato all’attività giudiziale. Il motivo è
inammissibile, non essendo stato formulato il quesito
previsto dall’art. 366 bis introdotto dal d.lgs. n. 40
del 2006 ratione temporis applicabile alla specie.
Ed invero in tema di ricorso per
cassazione, a seguito della riforma di cui al citato
d.lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una
questione di costituzionalità, essendo funzionale alla
cassazione della sentenza impugnata e postulando - non
diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la
prospettazione di un motivo che giustificherebbe la
cassazione della sentenza una volta accolta la questione
di costituzionalità, suppone necessariamente che, a
conclusione dell’esposizione del motivo così
finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di
diritto (S. U. 28050/2008).
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione
in ordine alla regolamentazione delle spese relative
alla presente fase, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il
23.11.2011
*** * ***
Cassazione, sez. II Civile,
sentenza 11 ottobre – 23 novembre 2011, n. 24729
Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 marzo 2005,
l’avvocato E. F. proponeva opposizione ex art. 170 T.U.
115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in
composizione collegiale c:on il quale gli era stata
liquidata la complessiva somma di euro 254,11 per
l’attività di patrocinio prestata in favore di A. C.,
ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del
28-5-2003.
Il Tribunale di Messina con
ordinanza del 22-7-2005, in riforma del provvedimento
impugnato, ha liquidato all’avvocato F. la complessiva
somma di euro 733,17 oltre accessori di legge.
Avverso tale ordinanza il F. ha
proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione
articolato in un unico motivo; il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della
Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo formulato, il
ricorrente, deducendo violazione dell’art. 126 del
D.P.R. 30-5-2002 n. 115, censura l’ordinanza impugnata
per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le
voci “posizione ed archivio”, “disamina”‘, “reclamo” ed
“iscrizione causa a ruolo” quanto ai diritti di
procuratore, nonché per le voci “studio della
controversia” e “preparazione e redazione del reclamo”
quanto agli onorari di avvocato, poiché la delibera di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore
della C., era stata emessa successivamente alla data di
introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669
“terdecies” c.p.c. promosso dal F. nell’interesse di
quest’ultima (ovvero il 22-5-2003); premesso che ai
sensi dell’art. 126 sopra menzionato il competente
organo ammette l’interessato al gratuito patrocinio in
via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dal
deposito dell’istanza e previa verificazione della non
manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso
intende far valere, il ricorrente assume che il
Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale
disposizione che il termine entro il quale il competente
organo deve decidere non può certo nuocere
all’interessato, ove lo stesso abbia depositato
l’istanza prima dell’esercizio dell’azione, come appunto
nella fattispecie, essendo stata l’istanza depositata il
15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il
22-5-2005; il Tribunale quindi, considerato che il
termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
per deliberare è stabilito in favore del Consiglio
stesso, avrebbe dovuto ritenere l’ammissione al gratuito
patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito
del reclamo in cancelleria.
Il ricorrente inoltre assume che
l’ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche
conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta
infondatezza delle pretese di colui che chiede
l’ammissione al gratuito patrocinio,. esso è tenuto
necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del
giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella
fattispecie aveva preso atto dell’atto di reclamo ex
art.. 669 “terdecies” c.p.c. e di tutta l’attività
propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto
introduttivo.
La censura è fondata.
L’ordinanza impugnata, premesso che
la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha
effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter
riconoscere le voci suddette, quanto ai diritti di
procuratore ed agli onorari di avvocato. a fronte di un
deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003
e dell’emissione in data 28-5-2.003 della delibera di
ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.
Orbene, premesso come dato pacifico
che la relativa istanza era stata depositata il
15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell’atto
di reclamo in ordine al quale era stata richiesta
l’ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare
che il condizionare gli effetti della delibera di
ammissione alla sua data di emissione (che deve
avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R.. 30-5-2002
n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è
stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione),
porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti
dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.
D’altra parte, come fondatamente
dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R.
valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che
si intende far valere con l’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò
comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo
del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso
connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle
quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.
In definitiva quindi l’ordinanza
impugnata deve essere cassata – dovendosi ritenere che
l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con
decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in
cancelleria e la causa deve essere rinviata per un nuovo
esame nonché per la pronuncia sulle spese del presente
giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza
impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle
spese del presente giudizio ad altro giudice del
Tribunale di Messina.
Avv. Nicola Ianniello |